(DIRE) Roma, 8 apr. - Niente spesometro per le operazioni certificate con scontrini e fatture già trasmesse attraverso il Sistema tessera sanitaria. Tali dati possono comunque essere replicati nel modello se risulta più agevole per il contribuente. L'agenzia delle Entrate lo ha confermato con il comunicato stampa di ieri che ha accompagnato il provvedimento con il quale è stato riproposto, anche per quest'anno, come anticipato nei giorni scorsi, l'esonero dallo spesometro per le Pubbliche Amministrazioni oltre alla previsione di soglie di esclusione per commercianti al dettaglio e tour operator.
Il comma 953 dell'articolo unico della legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva "è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria".
Malgrado la non felicissima formulazione della disposizione, l'interpretazione prevalente voleva che l'esonero riguardasse le operazioni del 2015, comunicate nello spesometro da inviare nel 2016. Questo primo passaggio è stato confermato dal comunicato stampa di ieri, in quanto riferibile al modello relativo al 2015.
Altra questione è quella della portata dell'esonero: vale per coloro che hanno trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria (soggettivo) o solo in relazione a quelle operazioni già comunicate all'amministrazione entro lo scorso 9 febbraio (oggettivo)? In questo secondo caso, si deve fare attenzione a non indicare nello spesometro il dato già comunicato? Coerentemente con lo spirito di semplificazione della Legge di Stabilità, l'agenzia delle Entrate conferma che, per evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, questi soggetti sono esonerati dall'obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Viene sostanzialmente confermata la linea che considerava l'esonero come "oggettivo". Inoltre, è stato ragionevolmente concesso che i contribuenti possano indicare nello spesometro anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico. I soggetti in questione individuati nel comunicato sono: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il provvedimento Prot. 2016/49798 conferma quanto già anticipato dal comunicato stampa del 1° aprile scorso: le amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate per l'anno 2015. Con riferimento alle soglie al di sotto delle quali i soggetti disciplinati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/72 non comunicano le operazioni attive effettuate nel 2015 viene invece fatta una distinzione: i commercianti al dettaglio non devono inserire le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva, mentre i tour operator quelle di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.
Articolo tratto da Il Sole 24 Ore (Wel/ Dire)