Roma, 29 apr. - Articolo tratto da "Il Sole 24 Ore Sanità". La sezione II-quater del Tar Lazio, con sentenza 15 aprile 2015 n. 5617, si è pronunciata sulla possibilità - regolamentata dall'articolo 35 del Dlgs n. 286 del 1998 - di ricevere, pur se non in regola col permesso di soggiorno, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, osservando che l'articolo 35 del Testo unico si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato, n. 8055 del 15 novembre 2010).
Il principio di diritto. Come ha evidenziato anche la giurisprudenza civile, chiamata a pronunciarsi sulla garanzia della temporanea inespellibilità delineata dall'articolo 35 del Testo unico (si vedano Cassazione, n. 7615 del 4 aprile 2011 nonché n. 1531 del 24 gennaio 2008), inoltre, la norma in esame copre solo quegli interventi che, successivi alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento del primi o al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata, dell'intervento sanitario indifferibile e urgente.
Ed invero, ha aggiunto la Suprema corte, non si tratta di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica - nel campo della salute - prestazioni o controlli altrettanto necessari ma destinati alla indeterminata reiterazione perché assicurino effetti quoad vitam: si tratta di distinguere tra (articolo 35) interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'autorità amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche (Testo unico, articolo 36).
Il caso. Nella specie, nell'ambito di una vicenda che lo stesso organo giudicante non esita a definire complessa, si controverteva, in particolare, in ordine al rigetto dell'istanza - avanzata da un cittadino dello Zimbabwe - volta al rilascio di un titolo di soggiorno per cure mediche.
Argomenti, spunti e considerazioni. La conclusione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio persuade. I giudici amministrativi laziali hanno infatti colto e sviluppato la distinzione, già fatta propria dalla Corte di cassazione, fra gli interventi indifferibili (anche se, eventualmente, di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti (articolo 35 citato) e gli interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'autorità amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (in tal caso, più esattamente, una volta ottenuto uno specifico visto di ingresso per ricevere tali cure in Italia, si può ottenere il relativo permesso di soggiorno).
Nella specie, superata la condizione di emergenza sanitaria verificatasi nel 2012, l'autore stesso dell'istanza affermava di seguire regolarmente la terapia e di doversi sottoporsi a visite di controllo destinate a durare per tutta la vita o per buona parte della stessa, collocando di conseguenza la fattispecie al di fuori dei confini propri della situazione di cui al citato Testo unico, articolo 35, come sopra inteso dalle corti giudicanti.
(Com/Dire)