(DIRE) Roma, 17 ott. - Di seguito il comunicato della Soi (Società Oftalmologica Italiana). "In questi giorni c'è stata una certa eco in materia di responsabilità professionale sanitaria in conseguenza della, ormai nota, sentenza del 17 luglio 2014 del Tribunale di Milano.La sentenza è stata prevalentemente accolta positivamente (salvo alcune critiche) in ragione del fatto che è stata interpretata come espressione di un orientamento favorevole nei confronti della professioni sanitarie in quanto, riconducendo la responsabilità professionale sanitaria nell'ambito della responsabilità extracontrattuale assoggetterebbe il paziente all'onere di dover provare la sussistenza della colpa nella condotta tenuta dal sanitario e, contemporaneamente, comporterebbe una riduzione a cinque anni dei termini di prescrizione. Sul punto occorre svolgere alcune osservazioni, spiega Matteo Piovella Presidente della Società Oftalmologica Italiana. Innanzitutto, la riconduzione della responsabilità sanitaria nella c.d. responsabilità contrattuale era stata affermata dalle Sezioni Unte della Corte di Cassazione nel 2008 in ragione proprio della connessa (massima) semplificazione dell'onere della prova da parte del paziente (creditore) rimettendolo completamente in capo all'Azienda (debitore) e al medico (la cui sussistenza del contratto con il paziente deriverebbe dal c.d. contatto sociale). Tale orientamento è stato fortemente messo in crisi dal richiamo espresso all'art.2043 del codice civie (norma posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale: responsabilità per colpa) contenuto nella nuova norma in materia di responsabilità sanitaria contenuta nella Legge Balduzzi. Eppure la natura 'contrattuale' della responsabilità è stata riaffermata dalla Corte di Cassazione nel maggio di quest'anno e ora, a luglio, il Tribunale di Milano riconduce il tutto nell'operatività dell'art,2043 codice civile come indicato dal Decreto Balduzzi. E' incredibile- continua Teresio Avitabile, Segretario della SOI e particolarmente attento a questa tematica- che il mondo dei medici e dei sanitari debba essere costantemente caratterizzato da una oscillazione giurisprudenziale che addirittura non è in grado di formulare con chiarezza nemmeno quale sia il modello di responsabilità a cui la nostra attività va ricondotta. Ed in questa incertezza come è possibile per noi sanitari definire una polizza assicurativa idonea a fronteggiare la nostra (ormai dirompente) esposizione al rischio di essere chiamati civilmente a rispondere degli eventuali danni arrecati.Per tali ragioni, pur rilevando nella sentenza in esame alcuni profili di vantaggio, non si può non osservare che essa è solo una sentenza di merito che, sostanzialmente si discosta da quello che secondo la Corte di Cassazione dovrebbe essere l'orientamento prevalente. Occorre ricordare- continua Piovella- che, sempre con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali in materia, il riferimento ai cinque anni di prescrizione conseguenti alla responsabilità extracontrattuale è sicuramente preferibile ai dieci anni previsti per la prescrizione della responsabilità contrattuale ma entrambe i termini decorrono dal momento in cui è emerso il danno. In questo modo il medico si trova comunque esposto ad una "Spada di Damocle" che di fatto gli impedisce di poter arginare la propria esposizione al rischio di essere chiamato in causa. Una incertezza che, però, non ha trovato alcuna eco nel decreto di attuazione della Legge Balduzzi (anche esso diffuso in questi giorni) emanato per decidere quando una polizza è "idonea" come richiesto dalla norma sulla obbligatorietà della assicurazione per i liberi professionisti: infatti, la bozza di decreto ora pendente presso la Commissione Stato e Regioni al fine di consentire un ampio vantaggio per le compagnie assicurative afferma che è idonea una polizza senza che preveda una retroattività ridicola pari ad un anno".
"Inoltre, mentre con la responsabilità contrattuale leader della azione di risarcimento è prevalentemente l'azienda presso cui il professionista lavora (e quest'ultimo viene eccezionalmente chiamato in causa), nella responsabilità extracontrattuale tutto si incentra direttamente sul medico. Non vorrei che con l'orientamento proposto porti - sostanzialmente - a legittimare una specie di "doppio binario" fra le azioni realizzate contemporaneamente dal paziente: una, di natura contrattuale verso l'azienda ed un'altra, di carattere extracontrattuale, nei confronti di tutti i professionisti coinvolti nella vicenda conclude Piovella Questo orientamento rischia di vedere sempre più professionisti dipendenti del SSN coinvolti direttamente in azioni giudiziarie a tamponare con il proprio patrimonio (o con le proprie assicurazioni) un sistema sanitario sempre più carente ed ormai quasi sempre non assicurato e non facilmente solvibile".
"E che dire di tutti quei professionisti sanitari che hanno solo una polizza assicurativa a copertura della colpa grave avanti alla Corte dei Conti? Questi saranno da soli ad affrontare non solo i costi di tutela legale ma anche parte del risarcimento: infatti, la stessa sentenza in esame afferma che in caso di condanna della azienda (per responsabilità contrattuale) e del medico (per responsabilità extracontrattuale) questi ne risponderanno in solido ex art.2055 codice civile".
(Cds/ Dire)