Roma, 6 ott. - Articolo tratto da 'Il Sole 24 Ore'. Un ombrello che garantisca a tutti i professionisti della salute di tutelarsi contro il caro-polizze: è questa la ratio dello schema di Dpr sui criteri minimi e uniformi dei contratti di assicurazione per medici&Co, trasmesso dal ministero della Salute alle Regioni per il via libera definitivo.
Il testo recepisce innanzitutto quanto previsto dalla legge Balduzzi, che all'articolo 3 sanciva l'istituzione di un Fondo nazionale per assicurare i medici, sia dipendenti che convenzionati che liberi professionisti, che non riuscissero a ottenere una polizza. Lo schema di Dpr provvede in questo senso, dando vita al Fondo presso Consap Spa (che ne assume la rappresentanza legale) e affidandone la gestione a un Comitato tecnico (da istituire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) che ha due funzioni principali: deliberare, previa istruttoria, sulle richieste di accesso al Fondo; provvedere alla valutazione del rischio.
Fermo restando l'obbligo di copertura assicurativa per i liberi professionisti, il Dpr fissa due paletti chiari per l'ammissione di tutti gli operatori della salute che ne abbiano necessità al Fondo (che sarà alimentato dagli assicuratori e dagli esercenti): l'impossibilità per l'interessato che richiede la copertura di sostenere i costi di stipula al prezzo richiesto dalla compagnia; il rifiuto (ripetuto tre volte) da parte del mercato assicurativo. A parità di condizioni, l'accesso al Fondo è assicurato con priorità ai professionisti più giovani. All'articolo 2 dello schema di Dpr, l'elenco delle categorie interessate, a partire da medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, infermiere e veterinario, fino al fisioterapista e ai tecnici delle professioni sanitarie.
A parametrare il 'giusto premio' che la compagnia può richiedere al sanitario, è il Comitato integrato, cioè il Comitato del fondo allargato a tre professionisti individuati da Consap Spa tra gli attuari iscritti all'Ordine nazionale di riferimento, a cui è rimessa la determinazione tecnica dei criteri. Una volta entrato in vigore il regolamento, le compagnie avranno 4 mesi di tempo per adeguarsi.
Il massimale minimo della copertura assicurativa dei contratti è fissato in non meno di 1 milione di euro e si prevede che ad ogni scadenza contrattuale sia determinato un aumento o una diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del contratto.
È prevista la possibilità di provvedere alla copertura assicurativa anche tramite convenzioni collettive o polizze collettive tramite le rappresentanze delle professioni sanitarie.
Le assicurazioni possono recedere dal contratto soltanto in caso di condotta colposa reiterata del professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli esercenti le professioni sanitarie sia nell'esercizio dell'attività svolta in ambito libero-professionale, ivi compreso l'esercizio dell'attività resa in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché nell'esercizio dell'attività svolta come dipendente, ivi compresa l'attività libero-professionale intramuraria.
2. Resta ferma l'applicazione dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, esclusivamente ai liberi professionisti. ARTICOLO 2 - Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:a) assicurato: l'assicurato è il titolare dell'interesse assicurato; b) contraente: contraente è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; c) assicuratore: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile generale ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; d) contratto di assicurazione: contratto di cui all'articolo 1882 e ss. Cc stipulato dall'esercente la professione sanitaria contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; e) esercente le professioni sanitarie: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione. In tale ambito rientrano in particolare: medico-chirurgo, odontoiatra, biologo, chimico, farmacista, veterinario, psicologo, infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario; f) franchigia: rappresenta l'ammontare dell'importo risarcito che rimane a carico dell'assicurato. La franchigia può essere assoluta o relativa ed è espressa in cifra fissa; g) franchigia assoluta: la franchigia assoluta rimane a carico dell'assicurato qualunque sia l'entità del danno risarcito; h) franchigia relativa: l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità dell'importo risarcito, nel senso che se lo stesso è inferiore alla franchigia l'assicuratore non è tenuto ad alcun indennizzo, ma se l'importo è superiore alla franchigia, l'assicuratore risarcisce il danno senza tener conto della franchigia. La franchigia si differenzia dallo scoperto in quanto quest'ultimo viene espresso e applicato sempre come percentuale del danno e la sua entità varia quindi secondo l'entità del danno subìto dall'assicurato; i) massimale: somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro;I) premio: il premio è il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore; m) sinistro: qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all'assicurato o all'ente di appartenenza, in cui il terzo richieda all'assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell'attività professionale; qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all'ente di appartenenza, di cui l'assicurato venga a conoscenza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato; n) legge: legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante ½Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»; o) reddito: reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
ARTICOLO 3 - Categorie di rischio professionale: i requisiti di accesso al Fondo 1. L'accesso al fondo di cui all'articolo 5 è consentito agli esercenti le professioni sanitarie che, in base al reddito, non sono in grado di sostenere i costi per stipulare idonea copertura assicurativa ovvero che sono rifiutati dal mercato assicurativo. Al fine di agevolare l'ingresso dei professionisti al mercato del lavoro l'accesso al Fondo è assicurato con priorità ai professionisti più giovani di età anagrafica.<EL14.4> ARTICOLO 4 - Requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione 1. Il massimale minimo della copertura assicurativa dei contratti di cui al presente regolamento è fissato in misura non inferiore a <CF304>e</CF> 1.000.000,00 per ciascun sinistro e per ciascun anno, fatta salva la possibilità di reintegrare il massimale secondo le condizioni previste dal contratto.
2. Nei contratti di assicurazione stipulati a decorrere dal termine di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, qualora la garanzia sia riferita alle richieste di risarcimento per fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa previsto dal contratto, presentate per la prima volta all'assicurato e denunciate all'assicuratore entro il periodo di efficacia del contratto stesso, la copertura deve prevedere un periodo di retroattività esteso almeno al suddetto termine. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
3. Le polizze sottoscritte prima del termine di cui al comma 2, se non conformi ai requisiti minimi di cui al presente articolo, restano in vigore e sono considerate idonee fino alla prima scadenza e comunque non oltre la ricorrenza annuale.
4. A ogni scadenza contrattuale deve essere prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto dell'eventuale nuova stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso. Le Assicurazioni possono recedere dal contratto solo in caso di condotta colposa reiterata del professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.5. In caso di richiesta di risarcimento presentata all'Azienda sanitaria, la stessa è tenuta a dare formale comunicazione dell'apertura del sinistro al professionista sanitario interessato.
6. L'esercente la professione sanitaria può stipulare idonea copertura assicurativa professionale anche tramite convenzioni collettive o polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali esponenziali delle professioni sanitarie. Le imprese o gli intermediari che commercializzano l'assicurazione per danni derivanti dall'attività sanitaria prevedono nei propri siti internet aree nelle quali sia possibile consultare le condizioni contrattuali, le modalità di acquisto della copertura e le informazioni da fornire all'impresa per l'eventuale sottoscrizione del contratto in conformità con la normativa prevista dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
7. La franchigia non è opponibile dall'esercente la professione sanitaria al terzo danneggiato.
8. I contratti di assicurazione di cui al presente regolamento prevedono: a) che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro; b) che per fatti noti o circostanze deve intendersi qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza dell'assicurato mediante comunicazione formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della documentazione.
9. I contratti di assicurazione non prevedono lo scoperto.
ARTICOLO 5 - Fondo rischi sanitari 1. Al fine di garantire una idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie è costituito presso Consap Spa il Fondo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge, cosiddetto Fondo rischi sanitari, di seguito denominato ½Fondo». 2. La gestione e l'amministrazione del Fondo, sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico e del ministero della Salute, sono attribuite a Consap Spa, con l'assistenza del Comitato di cui all'articolo 10.
3. La rappresentanza legale del Fondo è attribuita a Consap Spa. ARTICOLO 6 - Accesso al Fondo 1. Nel caso venga richiesto un premio che sia superiore ai parametri definiti dal Comitato integrato di cui all'articolo 11, tenendo conto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, ovvero, il mercato assicurativo rifiuti espressamente la relativa copertura, gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, possono richiedere l'intervento del Fondo.
2. Le condizioni, i limiti e le modalità di accesso al Fondo sono determinate dal Comitato di cui all'articolo 10 tenuto conto di quanto previsto dal presente regolamento e, in particolare, dall'articolo 3.<EL16.5>ARTICOLO 7 - Intervento del Fondo 1. Il Fondo garantisce l'accesso a un'idonea copertura assicurativa secondo i requisiti minimi di cui all'articolo 4 del presente regolamento nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso, nei casi e con le modalità di seguito indicate: a) nel caso in cui l'esercente le professioni sanitarie dimostri di aver corrisposto un premio assicurativo il cui importo sia superiore ai parametri di cui all'articolo 6, comma 1, e tenendo conto del reddito del professionista, dopo apposita istruttoria del Comitato di cui all'articolo 10, il Fondo provvede al rimborso all'assicurato dell'integrazione del premio versato nei limiti e nei termini definiti dal Comitato medesimo; b) qualora l'esercente le professioni sanitarie dimostri di aver ricevuto tre rifiuti sul mercato assicurativo, provenienti da altrettanti gruppi assicurativi, anche attraverso i propri intermediari, ovvero mediatori di assicurazioni di cui all'articolo 82 del Dlgs 209/2005, dopo apposita istruttoria del Comitato, volta ad accertare tale circostanza, il Fondo provvede alla ricerca di idonea polizza il cui premio sarà corrisposto dall'esercente le professioni sanitarie con l'eventuale contributo del Fondo di cui alla lettera a).
2. Il Fondo e il Gestore non rispondono dell'esito della ricerca di cui al comma 1, lettera b).
ARTICOLO 8 - Contributi da corrispondere al Fondo 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge, la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo, relativo all'anno successivo, che l'assicuratore deve al Fondo.
2. Il Fondo è altresì alimentato dal contributo dell'esercente la professione sanitaria che richieda l'intervento del Fondo, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento determinate dal Comitato del Fondo, per un periodo pari alla durata del contratto.
ARTICOLO 9 - Ritardato o mancato versamento del contributo 1. In caso di ritardato versamento del contributo di cui all'articolo 8, sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento stesso. 2. In caso di mancato pagamento del contributo il Fondo provvede al recupero della somma, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
ARTICOLO 10 - Comitato del Fondo 1. È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso Consap Spa il Comitato del Fondo, che delibera, tra l'altro, all'esito dell'istruttoria, sulle richieste di accesso al Fondo nonché provvede alla valutazione del rischio. A tal fine il Comitato adotta entro 45 giorni dall'insediamento un apposito regolamento. Il Comitato provvede, inoltre, sulle questioni a esso demandate da Consap Spa.
2. ll Comitato è presieduto da un rappresentante designato da Consap Spa.
3. Fanno altresì parte del Comitato di cui al comma 1: a) n. 1 rappresentante designato dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania); b) n. 1 rappresentante dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione;c) n. 1 rappresentante designato del ministero della Salute; d) n. 1 rappresentante designato dal ministero dello Sviluppo economico; e) n. 1 rappresentante designato del ministero dell'Economia e delle finanze; f) n. 4 rappresentanti delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, i quali dovranno acquisire preventivamente il parere della federazione di appartenenza del professionista richiedente l'accesso al fondo. 4. I componenti del Comitato sono nominati con provvedimento del ministro dello Sviluppo economico, sentito il ministro della Salute e il ministro dell'Economia e delle finanze per la durata di un triennio. Le funzioni di segreteria sono tenute da Consap Spa.
5. Le riunioni del Comitato sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Laddove sia previsto dalla normativa vigente ovvero ne ravvisi l'opportunità, il Comitato delibera sentito il parere dei professionisti indicati all'articolo 11.
7. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni o emolumenti comunque denominati.
Eventuali rimborsi spese, a carico del Fondo, potranno essere riconosciuti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione di Consap Spa.
ARTICOLO 11 - Comitato integrato 1. Al fine di definire i parametri e le condizioni standard di cui all'articolo 6, comma 1, il Comitato è assistito da tre professionisti, individuati da Consap Spa tra gli Attuari iscritti all'Ordine nazionale degli attuari, a cui è rimessa la determinazione tecnica dei suddetti parametri e condizioni standard.
ARTICOLO 12 - Modalità di gestione del Fondo 1. Il Fondo è soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2. Consap Spa tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo nonché una separata amministrazione dei beni a essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione di Consap Spa, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano. ARTICOLO 13 - Rendiconto della gestione del Fondo 1. Il rendiconto della gestione del Fondo, predisposto dal Gestore e approvato dal Consiglio di amministrazione di Consap Spa, è trasmesso unitamente a una relazione dello stesso Consiglio al ministero dello Sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto deve comprendere, tra l'altro, le seguenti voci: a) in entrata:1) contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) altre entrate da indicare analiticamente; 5) eventuale disavanzo; b) in uscita: 1) i rimborsi all'esercente assicurato dell'integrazione del premio versato, nei limiti e con i termini definiti con provvedimento del comitato; 2) spese sostenute per la gestione del Fondo; 3) altre uscite da indicare analiticamente; 4) oneri relativi all'impiego delle somme disponibili; 5) eventuale avanzo.
ARTICOLO 14 - Situazione patrimoniale del Fondo 1. Il rendiconto di cui all'articolo 13 è accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale, tra l'altro, risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1) depositi presso istituti bancari; 2) attività mobiliari da indicare analiticamente; 3) altre partite creditorie da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) partite debitorie da indicare analiticamente; 2) patrimonio netto comprensivo dell'avanzo/disavanzo dell'esercizio; 2. Nei conti d'ordine vengono indicate eventuali voci che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono produrre effetto in futuro.
ARTICOLO 15 - Vigilanza governativa del Fondo 1. Il ministero dello Sviluppo economico e il ministero della Salute possono chiedere in qualunque momento al gestore del Fondo notizie e dati relativi alla gestione e disporre accertamenti ove lo ritengano necessario.ARTICOLO 16 - Obbligo per le imprese assicurative di fornire al Fondo dati ed elmenti sulla copertura dei sinistri 1. Il Fondo può chiedere alle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività professionale sanitaria i dati relativi alla gestione dei sinistri, le quali sono tenute a fornirli.
ARTICOLO 17 - Spese di funzionamento e oneri di gestione del Fondo 1. Le spese e gli oneri di gestione del Fondo sono integralmente a carico del Fondo stesso.
ARTICOLO 18 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio agli articoli 1882 e seguenti del codice civile.
2. Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività professionale sanitaria, adeguano i contratti di assicurazione ai requisiti minimi di cui al presente regolamento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Il fondo di cui all'articolo 5 è costituito entro 2 mesi dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
RELAZIONE TECNICA Il presente schema di decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come modificato dall'articolo 27 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, in corso di conversione, disciplina le procedure e i requisisti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Il legislatore, consapevole delle difficoltà riscontrate da molti esercenti le professioni sanitarie di trovare sul mercato assicurativo un'adeguata polizza contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, anche in considerazione dell'obbligo di copertura assicurativa imposto a tutti i professionisti dall'articolo 3, comma 5, lettera e), della legge 148/2011, ha dettato specifici criteri per l'emanazione del predetto decreto.
In particolare si prevede che il provvedimento de quo preveda e disciplini la costituzione di un apposito Fondo che garantisca, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, un'idonea copertura assicurativa ai professionisti nei casi determinati dal medesimo decreto.
Il sistema di contribuzione del Fondo è costituito, per effetto di quanto previsto dalla norma primaria, dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura definita dal soggetto gestore del fondo e da un ulteriore contributo di solidarietà a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nell'esercizio precedente e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso.Dalle disposizioni contenute nello schema di decreto non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disposto peraltro dall'articolo 3, comma 6 della legge 189/2012.
Al riguardo in particolare si rappresenta che da ultimo l'articolo 27 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente precisato che il fondo garantisce idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie ½nei limiti delle risorse del fondo stesso». In tal senso l'articolo 17 dello schema di decreto proposto prevede che le spese e gli oneri di gestione del Fondo sono integralmente a carico del Fondo stesso.
(Cds/ Dire)