Roma, 3 ott. - Il Consiglio Superiore di Sanità ha chiarito le competenze dell'Odontoiatra per quanto concerne l'esecuzione di trattamenti di Medicina Estetica. Con apposito parere, ha dato risposta al quesito posto dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di una specifica richiesta dell'Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma.
Nel merito, il CSS ha espresso "parere favorevole all'esecuzione da parte dell'Odontoiatra di terapie con finalità estetica solo dove queste siano destinate, ai sensi della Legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica "correlata", e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e limitatamente alla zona labiale".
IL CSS ha altresì chiarito che "Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'art. 2 Legge 409/85".
L'Ordine di Roma aveva sollecitato tale parere in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti da parte degli iscritti odontoiatri in merito all'espletamento di prestazioni di estetica della corretta applicazione della normativa vigente.
Leggi il parere del Consiglio Superiore di Sanità (Cds/ Dire)