Roma, 26 nov. - Articolo tratto dal "Corriere della Sera". Contrasto di giudicati? Capita. Ma se avviene dentro lo stesso Tribunale civile di Milano, tra la I sezione che dal 2011 e per le cause future tratta le colpe mediche, e la V sezione che se ne occupava prima e finirà di smaltire le cause avviate sino al 2011, è già più singolare. E ancor più lo è se il contrasto è sulla responsabilità del medico ospedaliero come ½extracontrattuale da fatto illecito», anziché ½contrattuale». La differenza, per chi sta in mezzo alla lotteria degli esiti solo in ragione dell'anzianità della causa, è notevole perché il primo orientamento fa ricadere sul paziente l'onere di provare la colpa del medico e riduce da 10 a 5 anni il tempo per agire in giudizio. Questa estate l'aveva sposato la prima sezione con il giudice Patrizio Gattari, non potendo considerare ½una svista» il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge Balduzzi, né ½ritenere che il legislatore abbia ignorato il senso del richiamo alla norma cardine della responsabilità da fatto illecito». Ma nelle cause ora in via di esaurimento perché iniziate prima del 2011, la V sezione sta ribadendo l'orientamento ½conforme all'insegnamento della Cassazione» e contrario a quello della I sezione: la quale, argomenta il giudice Andrea Borrelli, darebbe un'½interpretazione additiva sostanzialmente manipolativa della norma in esame», che vale invece per ½i soli casi di colpa lieve» del medico ½che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica». Inoltre per Borrelli l'altra interpretazione, benché creda di essere ½coerente con l'intento del legislatore di arginare il dilagante fenomeno della medicina difensiva, comporterebbe l'inapplicabilità al sanitario del limite posto in materia contrattuale dall'art. 2236 alla responsabilità del prestatore d'opera, e ciò darebbe nuova linfa proprio a quell'atteggiamento "difensivo" che in realtà si vorrebbe debellare».
(Cds/ Dire)