(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 19 mag. - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il testo sul cyberbullismo. Il provvedimento in pillole: IDENTIKIT DEL CYBERBULLO - Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico e' ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonche' la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
OSCURAMENTO DEL WEB - Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) puo' chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato puo' rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che e' il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. Docente anti-bulli in ogni scuola. In ogni istituto tra i professori sara' individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spettera' informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione e' circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Piu' in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti e' demandata l'educazione alla legalita' e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
AMMONIMENTO DA PARTE QUESTORE - In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il cyberbullo, sulla falsariga di quanto gia' e' previsto per lo stalking, potra' essere formalmente ammonito dal questore che lo invitera' a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sara' convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore eta'.
PIANO D'AZIONE E MONITORAGGIO - Presso la presidenza del consiglio verra' istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
(Red/ Dire)