Non fondata questione sollevata da corte appello Milano
(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 22 dic. - Il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito mediante surrogazione di maternita' e' sempre tenuto a valutare comparativamente l'interesse alla verita' e l'interesse del minore. È quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 272, depositata oggi (relatore Giuliano Amato), con la quale la Corte afferma che anche nell'azione prevista dall'articolo 263 del Codice civile e' ineludibile la valutazione comparativa fra l'interesse alla verita' e l'interesse del minore. Vi sono casi in cui tale valutazione e' fatta direttamente dalla legge (cosi' e', ad esempio, per il disconoscimento del figlio concepito da fecondazione eterologa); ve ne sono altri "in cui il legislatore impone, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verita', con divieti come quello della maternita' surrogata. Ma l'interesse del minore non e' per questo cancellato".
Nel silenzio della legge, come nel caso in esame, la valutazione e' dunque piu' complessa della sola alternativa vero/falso. Tra le variabili di cui tener conto, "oltre alla durata del rapporto con il minore e, quindi, alla condizione identitaria gia' acquisita, oggi assumono particolare rilevanza le modalita' del concepimento e della gestazione" e la possibilita' per il genitore sociale di stabilire, mediante l'adozione in casi particolari, un legame giuridico che garantisca al minore un'adeguata tutela.
Nella valutazione comparativa rimessa al giudice rientra anche la considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternita', che "offende in modo intollerabile la dignita' della donna e mina nel profondo le relazioni umane".
Percio' la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Milano sull'articolo 263 del Codice civile.
(Red/ Dire)