Educatori, ecco la nuova legge al vaglio del Senato
Arriva obbligo di laurea, sono 3 i profili
(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 1 lug. - Obbligo di laurea per gli educatori professionali e i pedagogisti. E' quanto prevede la nuova legge sulla disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista che dopo la prima lettura alla Camera passera' all'esame del Senato.
Oggi per accedere alle professioni educative sono previsti due percorsi o meglio due ambiti diversi: la facolta' di Scienze dell'Educazione e quella di Medicina, con un indistinto sbocco professionale. Con la proposta di legge, a prima firma Vanna Iori (Pd), si mette ordine nella confusione normativa esistente fissando alcuni requisiti basilari, prendendo come riferimento il livello delle conoscenze richieste dal Qeq (Quadro europeo delle qualificazioni professionali), e individuando i percorsi di studio, le competenze, i titoli, gli sbocchi occupazionali.
L'esercizio di queste attivita' sara' consentito solo a chi e' in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitari, in particolare della classe l-19 Scienze dell'educazione e della formazione, e da qui l'attribuzione della qualifica 'professionale' agli educatori di cui la legge si occupa.
Inoltre la qualifica di pedagogista e' attribuita solo a chi conseguira' un diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale (LM-50, LM-57, LM-85) oltre che ai docenti di ruolo di Scienze della formazione, ai ricercatori ed ai dottori di ricerca.
La legge prevede norme transitorie a tutela di quanti lavorano come educatori e hanno maturato esperienza nei servizi, pur non avendo il titolo di laurea ora previsto dalla norma: dovranno frequentare un corso intensivo di almeno un anno.
La legge e' volta ad introdurre il principio per cui nell'ambito della professione educativa esisteranno due tipi di educatore: quello professionale socio-pedagogico e quello professionale socio-sanitario. L'attivita' di quest'ultimo resta disciplinata dal decreto del ministero della Sanita' n. 520, come professione sanitaria dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT In base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Sistema sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici, individuate con protocolli di intesa tra regioni e universita'. Le universita' provvedono alla formazione attraverso le facolta', i dipartimenti di medicina e chirurgia, in collegamento con quelli di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione.
L'educatore professionale socio-pedagogico dovra' invece conseguire il diploma di laurea nella classe L-19 (scienze della formazione e dell'educazione).
Si profilano cosi', come in passato, due diversi percorsi di studio, l'uno a medicina, l'altro a scienze della formazione, ma si chiariscono i diversi ambiti di intervento, stabilendo che l'educatore professionale socio-pedagogico agisca nei servizi e presidi socioeducativi e socioassistenziali, nonche' nei servizi e presidi sociosanitari, pero', in questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi, mentre quello sociosanitario nei presidi e nei servizi sanitari e sociosanitari. La delimitazione degli ambiti viene dal tipo di formazione delle due categorie, simile per certi aspetti, cioe' nell'impostazione che ha per obiettivo l'educazione della persona, e anche simili per lo svolgimento, ambedue, di un tirocinio, ma diversi, ovviamente perche' l'educatore professionale formato da una classe 2 di medicina consegue una laurea gia' ad oggi abilitante, ricevendo una formazione con un ampio numero di crediti di tipo sanitario; quello socio-pedagogico, invece, approfondisce maggiormente il campo sociale, acquisendo le competenze relative, in coerenza con livello del quadro europeo, delle qualifiche o dei requisiti richiesti dall'Anvur. La distinzione trova fondamento, quindi, nella differente struttura dei corsi di laurea e nelle diverse funzioni che i due gruppi di educatori sono chiamati a svolgere.
La limitazione agli aspetti educativi per l'intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico nell'ambito sociosanitario trova ragione nel fatto che non avrebbe le competenze necessarie per svolgere compiti di tipo riabilitativo o, tanto meno, terapeutico nel campo della salute. Viceversa, proprio la formazione ricevuta dall'educatore professionale sociosanitario nei dipartimenti di medicina lo rende adatto ad operare in campo sanitario e sociosanitario, anziche' prettamente pedagogico o socioculturale.
L'educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonche' nei servizi socio-sanitari, limitatamente agli aspetti socio-educativi. Si occuperanno cioe' di ambito scolastico, educativo, genitorialita' e famiglia, integrazione degli stranieri, sportivo e motorio. Dieci sono gli ambiti previsti dalla legge e 14 i servizi in cui potra' esercitare l'attivita' professionale, dai servizi educativi zero-sei anni ai servizi geriatrici, dai servizi per le dipendenze a quelli per la disabilita'.
L'educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale) opera nei servizi e presidi sanitari, nonche' nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il DM 520/1998, nelle strutture socio-educative).
In sostanza, ciascuna figura opera esclusivamente nel campo piu' consono alla sua formazione, e entrambi sul socio-sanitario.
Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, si fa riferimento ai seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialita' e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
(Wel/ Dire)
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