(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 13 feb. - Rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l'istituzione di sezioni specializzate all'interno del Tribunale ordinario. Anche di questo si occupa il disegno di legge che conferisce al governo la delega a ridefinire il quadro della giustizia civile in Italia, approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Il provvedimento - che si muove all'interno di un piu' ampio intervento normativo volto a garantire un processo "comprensibile" e "spedito" - mira a integrare le competenze proprie del tribunale per i minorenni con le competenze specializzate del tribunale ordinario in materia di famiglia e della persona.
Le sezioni specializzate - si legge nel testo di legge - dovranno infatti avere "competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile. Il testo prevede inoltre "l'impiego, all'interno delle sezioni specializzate, della professionalita' di tecnici formati nell'esperienza del tribunale per i minorenni, una risorsa importante da valorizzare nell'ambito di una struttura processuale dai contorni certi e gestita da giudici togati".
In altre parole, le sezioni devono poter godere dell'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza e devono poter applicare nei procedimenti in materia di famiglie e minori attribuiti alla competenza del tribunale ordinario "un rito effettivamente adeguato e dotato delle necessarie garanzie dei diritti da tutelare, secondo criteri di semplificazione e di flessibilita'", conciliando "le esigenze di efficacia e di celerita' con la necessita' di un'adeguata specializzazione garantita da un apporto multidisciplinare". Nello specifico le sezioni specializzate per la famiglia e la persona tratteranno le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacita' della persona, rapporti di famiglia e di minori, compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio; i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150; tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile.
(Wel/ Dire)