JUGENDAMT TEDESCO, PRESENTATE IN EUROPA DUE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
FIRMATE DAI DEPUTATI ANGELILLI, MUSCARDINI, TOIA, RINALDI E ROSSI
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 5 lug. -Lo Jugendamt, l'organismo speciale tedesco incaricato di giudicare i casi di affido nei confronti dei figli di genitori bi-nazionali, e' al centro di due interrogazioni parlamentari presentate, con richiesta di risposta scritta, dagli eurodeputati Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Patrizia Toia, Niccolo' Rinaldi, Oreste Rossi.
A far discutere sono sia la misura amministrativa'beistandschaft', che le controversie transfrontaliere in materia civile, ovvero il patrocinio a spese dello Stato in Germania.
Sul primo punto gli europarlamentari hanno scritto: "Lo Jugendamt tedesco emette correntemente nel corso della sua attivita' misure amministrative 'Beistandschaft' che sostanzialmente consistono nel mettere in dimora un genitore, spesso non tedesco e non residente in Germania, per il pagamento del sostegno alimentare per il figlio che vive, spesso prima ancora dell'intervento di una sentenza giudiziaria che ne sancisca la legalita', con l'altro genitore in Germania. In sostanza lo Jugendamt, dopo aver anticipato una somma che ha egli stesso ha stabilito congrua al genitore che vive 'de facto' con il figlio, richiede, con la prerogativa e la forza esecutiva di un organismo pubblico, le somme all'altro genitore. La 'Beistandschaft' non e' appellabile, non vi e' contraddittorio al momento della sua definizione e spesso e' viziata da mancata notificazione alla parte che ne apprende l'esistenza soltanto dopo molto tempo, addirittura con il sequestro delle somme richieste dallo stipendio".
Alla luce di quanto sopra esposto e "dopo verifica della legislazione tedesca in materia", gli onorevoli hanno chiesto alla Commissione se: - "ritiene che la misura amministrava 'Beistandschaft', sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea; - e, piu' specificatamente, se ritiene che una misura amministrativa senza contraddittorio come la 'Beistandschaft', in cui un organismo pubblico come lo Jugendamt si sostituisce ad una delle parti contro l'altra, sia compatibile con l'articolo 17 del Regolamento n° 4/2009 del Consiglio, che prevede che la decisione emessa sia riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e quindi sia immediatamente esecutiva; - ritiene che una misura amministrativa che non preveda nessun tipo di appello come la 'Beistandschaft' emessa da un organismo pubblico come lo Jugendamt, sia in contrasto con l'articolo 19 del Regolamento n° 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008". La seconda interrogazione parlamentare ha riguardato invece le controversie transfrontaliere in materia civile, ovvero il patrocinio a spese dello stato in Germania: "Il mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori ha ricevuto diverse segnalazioni di presunte irregolarita' concernenti l'applicazione in Germania della normativa per la concessione del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di controversie transfrontaliere in materia civile. Viene, infatti, segnalato che spesso in Germania a decidere della concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato in casi di controversie transfrontaliere in materia civile, sia la stessa autorita' giudiziaria competente per il merito della controversia. Altresi' in alcuni casi, l'autorita' giudiziaria impone al richiedente, ai fini della concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, di fornire alla controparte i documenti giustificativi relativi al reddito, patrimonio, situazione familiare, e valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente della domanda di patrocinio a spese dello Stato".
Sulla base di queste motivazioni gli onorevoli Angelilli, Muscardini, Toia, Rinaldi e Rossi hanno chiesto alla Commissione se: - "sia in contrasto con la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003, che la stessa Autorita' giudiziaria competente nel merito decida anche della concessione del patrocinio a spese dello Stato per il richiedente; - sia in contrasto con la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 Gennaio 2003, che l'Autorita' giudiziaria competente richieda che i documenti giustificativi della domanda di patrocinio a spese dello Stato relativi al reddito, patrimonio, situazione familiare, e valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente debbano essere messe a disposizione della controparte".
Queste due interrogazioni parlamentari sono state pubblicate sul sito dell'eurodeputato Muscardini www.cristianamuscardini.it. È invece possibile leggere tutte le precedenti interrogazioni sul blog http://jugendamt0.blogspot.it/p/blog-page.html (Wel/ Dire)
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