(DIRE - Notiziario minori) Roma, 22 mag. - "Nell'ordinamento italiano il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale ne' di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico di denunciare all'autorita' giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti linee guida". E' quanto si legge nelle linee guida Cei 'per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici'.
"Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risultera' importante la cooperazione del Vescovo con le autorita' civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile", si legge nelle linee guida.
Inoltre, "i Vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero. Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall'autorita' giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro".
Rimane ferma "l'inviolabilita' dell'archivio segreto del Vescovo e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni".
Infine, "ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi e' di competenza del Vescovo del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi. Nessuna responsabilita', diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza episcopale italiana. La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilita' per ogni esigenza che sara' rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune".
(Wel/ Dire)