AIBI: ADOZIONI INTERNAZIONALI, DECRETI DISCRIMINATORI
"IL MINORE NON E' IN PRIMO PIANO, VENGONO PRIMA GLI ADULTI"
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 24 mag. - Secondo la legge
italiana "il diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza
distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di
religione", ma "evidentemente restano ancora molti aspetti da
chiarire prima che si giunga ad un approccio alle adozioni
internazionali che ponga definitivamente il minore in primo
piano, lasciando da parte le aspirazioni degli adulti".
Lo sostiene l'associazione Aibi, Amici dei bambini, che il 20
maggio ha depositato presso la Procura generale della Suprema
corte di Cassazione un nuovo esposto "che denuncia la prassi del
Tribunale per i minorenni di Roma, ma anche di altri Tribunali
(fra cui Napoli), che nel 2010 ha emesso nuovi decreti
discriminatori rispetto all'eta' dei minori adottabili".
In una nota l'Aibi spiega i dettagli: "L'adozione internazionale
e' uno strumento solidaristico e non egoistico e il decreto di
idoneita', emesso dal Tribunale per i minorenni, deve riflettere
questa natura: sembrava averlo chiarito una volta per tutte la
sentenza della Cassazione 13332/2010, pubblicata il 1° giugno
2010 dalle Sezioni Unite, eppure i decreti discriminatori
continuano.
Si tratta di decreti in cui l'idoneita' e' limitata a minori di
eta' compresa fra un minimo e un massimo che non corrisponde a
quanto previsto dalla legge. Inoltre, mentre la differenza
massima di eta' tra adottanti e adottando (45 anni) potrebbe
essere superata per uno dei due coniugi con riferimento
all'interesse di un minore specifico, non sono accettabili i
decreti in cui la deroga viene compiuta regolarmente autorizzando
le coppie all'adozione di minori con differenza di eta' superiore
ai 45 anni rispetto a entrambi gli adottanti". Intanto, prosegue
la nota, "l'esposto depositato dall'Aibi verra' esaminato nei
prossimi mesi dalla Procura alla quale l'associazione ha chiesto
di presentare un nuovo ricorso, ex art. 363 c.p.c., per sentire
dalla Cassazione quali sono l'interpretazione e l'applicazione
corrette dell'art. 30 comma 2 della legge n. 184/1983 e
successive modifiche sotto questo aspetto dell'eta'".
(Wel/ Dire)
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