MADRI IN CARCERE SOLO PER DELITTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 1 apr. - L'aula del Senato ha
approvato in via definitiva il disegno di legge recante
disposizioni 'a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori', con 178 si', nessun no e 93 astenuti. A favore hanno
votato tutti i gruppi parlamentari tranne il Pd (molto critico
sulla volonta' del governo di non voler apportare miglioramenti
alla legge) che si e' astenuto.
Al 31 dicembre 2010, secondo i dati forniti dal Dap
(Dipartimento amministrazione penitenziaria), le madri detenute
con minori fino a 3 anni sono 42, i bambini fino ad anni 3 sono
43, mentre attualmente le donne incinta sono 4. Gli asili nido
funzionanti nelle carceri sono 16, non funzionanti 1.
Il provvedimento prevede una serie di norme per cui le mamme
incinta o con bimbi fino a 6 anni (attualmente il limite d'eta'
e' fino a 3 anni), se imputate, non potranno essere sottoposte a
custodia cautelare in carcere, "salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza". E in quest'ultimo caso si
puo' sempre predisporre la custodia in istituti a "custodia
attenuata" (le Icam, che pero' scarseggiano).
Per le madri condannate, invece, e' prevista la possibilita',
di scontare un terzo della pena ai domiciliari o in istituti di
cura o a custodia attenuata purche' non abbiano commesso
particolari delitti (per esempio quelli connessi alla
criminalita' organizzata). Modifiche anche alle regole per le
visite al minore infermo. In caso di 'imminente pericolo di vita
o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non
convivente, la madre condannata, imputata o internata, (ovvero il
padre che versi nelle stesse condizioni della madre), sono
autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o,
in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a
recarsi a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le
modalita' della visita sono disposte tenendo conto della durata
del ricovero e del decorso della patologia'.
Inoltre, il giudice potra' autorizzare la detenuta o imputata
ad assistere il figlio (di eta' inferiore a 10 anni) durante le
visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.
Infine, si stabilisce che le disposizioni contenute nella
legge si applicano "a far data dalla completa attuazione del
piano straordinario penitenziario" (piano carceri) e comunque "a
decorrere dal 1 gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di
utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso
gli istituti a custodia attenuata".
(Wel/ Dire)