(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 5 ott. - L'Unione Nazionale
Camere Minorili guarda con preoccupazione al contenuto del DDL
957, Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile
in materia di affidamento condiviso, in esame presso la
Commissione Giustizia del Senato. L'UNCM "osserva come la
proposta di legge sia tesa unicamente alla tutela dei diritti
degli adulti a discapito dei diritti dei minori.
Se, infatti, e' vero che l'affidamento condiviso deve
considerarsi un traguardo importante per il diritto del minore
alla bi-genitorialita' che non puo' ne' deve prescindere da una
attenta valutazione delle condotte dei coniugi e che la
conflittualita' tra genitori non puo' ne' deve essere motivo per
escludere l'esercizio congiunto della responsabilita'
genitoriale, ma motivo per riaffermarne la validita' e per
recuperare il dialogo, e' vero altresi' che questo progetto di
legge rischia di aumentare la conflittualita' anche nella
famiglia allargata e, nel contempo, di disattendere le esigenze
dei minori.
Ed invero, non sembra porsi nell'interesse del minore il concetto
di doppio domicilio, il quale prevede che il minore permanga per
un tempo comparabile con entrambi i genitori. Tale modifica, se
radicale, provocherebbe ulteriori ripercussioni sulla serenita'
dei minori e sul loro corretto sviluppo formativo, ne' l'affido
condiviso puo' risolversi in semplice "affido alternato", con
pari permanenza temporale dei figli presso ciascun genitore.
Stesso discorso vale per la previsione di una contribuzione al
mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa
la cui astrattezza (quasi che le esigenze di un bambino possano
essere schematizzate come avviene per i bilanci aziendali)
rischia in concreto di risolversi in ulteriori motivi di
contrasto tra i genitori a detrimento dei reali bisogni dei
minori.
Quanto alla legittimazione attiva dei nonni nei procedimenti di
separazione e divorzio, al di la' dell'inevitabile allargamento
del conflitto familiare gia' di per se' deleterio, si evidenzia
che il diritto da tutelare e' quello del minore a mantenere i
rapporti con gli ascendenti e non viceversa (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 22081, 16 ottobre 2009). Legittimare
attivamente i nonni significa rendere il minore oggetto e non
soggetto di diritti.
Stupisce, altresi', la (re)introduzione dell'inefficacia
dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more
uxorio, nonostante la Corte Costituzionale (con sentenza n. 308
del 30 luglio 2008) abbia dato chiare indicazioni in senso del
tutto contrario alla proposta.
Da ultimo, pur apprezzandosi il riferimento normativo alla
sindrome di alienazione genitoriale ed ai casi di comprovato
condizionamento della volonta' del minore, si sottolinea come i
temi in questione necessitino di un intervento piu' articolato e
meno semplicistico che non sia suscettibile di
strumentalizzazioni di sorta. Rileva che detto DDL non potra'
trovare corretta applicazione, cosi' come non ha trovato corretta
applicazione la L. 54/06, perche' non coadiuvato
dall'istituzione, piu' volte invocata, di un Tribunale
specializzato in materia. Auspica che il Parlamento vari riforme
strutturali istituendo apposito "Tribunale della Famiglia, dei
Minori e delle Persone" che avochi a se' ogni competenza in
materia".
(Wel/ Dire)