(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 9 nov. - Il ministero
dell'Istruzione ha pubblicato la circolare che contiene le nuove
sanzioni disciplinari per i docenti e il personale Ata
(Ausiliario, tecnico e amministrativo). Le nuove disposizioni,
dunque, diventano ufficialmente attive. D'ora in poi i presidi
avranno piu' poteri: spariscono gli organi collegiali preposti a
livello nazionale e provinciale e la palla passa ai capi di
istituto per le sospensioni fino a dieci giorni. Se il caso e'
piu' grave, invece, decide l'Ufficio scolastico regionale. Ma
resta ferma la possibilita' per i dirigenti scolastici di
decidere, anche se solo in forma provvisoria, la sospensione
cautelare dal lavoro dell'insegnante qualora ci siano casi di
"particolare gravita'".
Il testo diramato dal ministero scaturisce dal decreto Brunetta
(il 150 del 2009) in materia di ottimizzazione della
produttivita' del pubblico impiego che, all'articolo 69, riscrive
le disposizioni relative al procedimento disciplinare.
Spariscono, dunque, i Consigli di disciplina, sia quello
nazionale che quelli provinciali. Il preside assume piu' poteri.
Per le sanzioni con sospensione dal servizio (e dallo stipendio)
fino a dieci giorni decide lui. Il dirigente "senza indugio", si
legge nella circolare, non appena ha avuto notizia dell'illecito
e, comunque, entro venti giorni deve richiamare il docente che
puo' difendersi. A quel punto si decide per l'archiviazione o per
la sanzione.
Per le sospensioni maggiori a dieci giorni e la destituzione la
decisione finale spetta agli uffici scolastici. È previsto il
licenziamento disciplinare per la falsa attestazione della
presenza in servizio, la presentazione di documenti falsi per le
progressioni di carriera, la reiterazione di condotte aggressive
o moleste, l'ingiustificato rifiuto del trasferimento. E,
nonostante il codice Brunetta non la preveda, il ministero, nella
circolare, parla anche di sospensione cautelare necessaria come
"espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di
lavoro". È possibile procedere alla sospensione, comunque, solo
se preceduta dall'attivazione di un procedimento disciplinare o
dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente. La
durata e' commisurata alla causa scatenante.
A decidere e' il direttore dell'Ufficio scolastico regionale,
solo nei casi di urgenza il preside interviene con una
sospensione provvisoria. "La sospensione cautelare- commenta Pino
Turi, della Uil Scuola- rappresenta una forzatura dal punto di
vista normativo e molti docenti potrebbero rivolgersi al giudice
qualora fossero sospesi. E comunque ad oggi, poiche' non e' stato
rinnovato il contratto dei docenti, manca un codice disciplinare
che possa indicare con chiarezza quali sono gli obblighi a cui un
docente deve attenersi per non incappare in sanzioni. La
normativa e' debole". La Gilda, invece, sottolinea che la
reintroduzione della sospensione cautelare che era stata abrogata
dal decreto 150/2009 e' "colpo di mano che il sindacato intende
contrastare attraverso l'azione legale e l'impugnazione della
sanzione davanti al giudice del lavoro".
(Pic/ Dire)