(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 8 mar. - E' l'ennesimo caso in
pochi mesi: un'altra gita scolastica negata a uno studente
disabile. E' accaduto a Bari, nell'istituto tecnico commerciale
Romanazzi. Il ragazzo si chiama Daniele, ha 18 anni e vorrebbe
partire insieme ai suoi compagni, tra poche settimane, per andare
a vedere Praga. Ma non e' possibile, perche' - come spiega la
preside della scuola - nessuna azienda di trasporti pugliese
dispone di un mezzo attrezzato: con una pedana per far salire la
sua sedia a ruote e un sedile adeguato per garantirgli la massima
sicurezza durante il viaggio. A denunciare il caso e' la mamma
del ragazzo, che ha rivendicato il diritto di suo figlio di
partecipare a quest'attivita': non c'e' niente da fare, la
preside assicura di avere provate tutte, ma una soluzione proprio
non si trova.
La notizia e' apparsa oggi sul Corriere del Mezzogiorno, ma
tante altre simili erano apparse nei mesi scorsi: c'e' la storia
di Noemi, finita sui giornali lo scorso dicembre perche' la
scuola aveva chiaesto alla famiglia di accollarsi le spese per
l'assistente che l'avrebbe accompagnata a Berlino in gita
scolastica; c'e' il caso di Angelo, denunciato dall'Anffas appena
due mesi prima, anche lui vittima di un pullman inaccessibile;
c'e' la vicenda di Marina, che nel 2007 resto' esclusa da una
gita a potenza.
La storia si ripete, eppure la legge e' chiara, come ha
ricordato il Tribunale dei diritti dell'Anffas, pronunciandosi
proprio sul caso di Angelo: "Una scuola che organizza una gita
d'istruzione ma non mette in essere comportamenti coerenti per
consentire la partecipazione di tutti gli alunni, compresi quelli
con disabilita', di fatto pratica una discriminazione nei
confronti degli studenti disabili: in casi come questi, e'
competente il giudice civile ordinario che, se il tempo e'
sufficiente, puo' emettere un provvedimento per impedire la
discriminazione, o, se il danno e' gia' compiuto (cioe' se la
gita d'istruzione si e' gia' tenuta senza la partecipazione del
ragazzo con disabilita') puo' riconoscere il risarcimento del
danno non patrimoniale in via equitativa e secondo parametri
discrezionali". O come spiegano gli esperti di Superabile,
richiamando i punti di riferimento normativi e in particolare la
nota ministeriale 11 aprile 2002, n. 645, che pone particolare
attenzione al diritto degli alunni con disabilita' a partecipare
alle gite scolastiche
"L'Istituzione Scolastica - si legge nella nota - per una
corretta e funzionale organizzazione, nonche' per la
determinazione del costo del viaggio, comunichera' all'Agenzia di
Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i
relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti
educatori culturali. Agli allievi in situazione di handicap e
agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i
servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia". Al
punto 9 si precisa che "i viaggi d'istruzione potranno essere
effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Cio'
significa che deve essere anche accessibile, qualora vi siano
alunni su sedia a ruote. Pertanto, l'agenzia di viaggi dovra'
fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di
treni con vetture accessibili, nonche', tramite preavviso alle
Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le
carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di
preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio
alle persone con disabilita'. Il punto 12 prevede che per gli
accompagnatori vi sia una gratuita' per ogni 15 alunni paganti.
Dato il diritto alle pari opportunita', l'alunno con disabilita'
non deve, in via di principio, pagare la persona che
l'accompagna. L'accompagnatore non deve essere necessariamente
l'insegnante dell'attivita' di sostegno, ma puo' essere un
qualunque membro della Comunita' scolastica (docenti, personale
ausiliario, familiari). Qualora in una classe di Scuola superiore
vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilita',
puo' essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando una piu'
autonoma e normale partecipazione del compagno.
(Wel/ Dire)