RUSCONI (ANP): A QUESTO PUNTO SERVE CHIARIMENTO SULLE PAGELLE
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 17 mag. - L'ora di religione
cattolica concorrera' alla formazione del credito scolastico
degli alunni delle superiori, ma lo stesso varra' per
l'insegnamento alternativo. È quanto si legge nella decisione del
Consiglio di Stato che ha messo fine alla querelle tra alcuni
ricorrenti e il ministero dell'Istruzione sul peso da dare alla
religione in sede di scrutini finali. I giudici hanno precisato
che le ordinanze dei ministri Gelmini e Fioroni che consentono ai
docenti di questa disciplina di concorrere all'attribuzione del
credito non sono in contrasto con la liberta' religiosa di chi
non e' cattolico. Ma nelle pieghe della decisione si fanno
precisazioni ulteriori anche sul ruolo dell'insegnamento
alternativo.
I giudici spiegano che al momento della scelta per l'una o
l'altra opzione scatta un obbligo di frequenza e impegno per gli
studenti che chi decide di non fare alcuna scelta (magari uscendo
o entrando prima) non puo' invalidare. L'impegno profuso da chi
fa religione o segue una materia alternativa va "riconosciuto":
per "chi segue l'insegnamento della religione (o di altro corso
alternativo)- si legge nella decisione del Consiglio di Stato- si
terra' conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio che valuta
la sua carriera scolastica, anche del giudizio espresso
dall'insegnante di religione o di altro insegnamento
sostitutivo". Insomma, le due materie vengono poste sullo stesso
piano ai fini dell'attribuzione del credito. "Ma ad oggi- spiega
Mario Rusconi, vice presidente dell'Associazione presidi, Anp-
mentre il ministero ci manda un foglio da inserire in pagella per
l'insegnamento della religione, nota che contiene un giudizio e
non un voto, questo non avviene per l'ora alternativa. Servira'
un chiarimento su questo punto. Peraltro i docenti di materie
alternative non partecipano agli scrutini". "Va poi chiarito-
prosegue Rusconi, vicepresidente Anp- che la religione non fa
propriamente media.
Perche' non ha un voto. Concorre solo all'attribuzione del
credito. Ma il docente puo' anche votare sulla bocciatura o la
promozione dell'alunno". Tornando alla decisione del Consiglio di
Stato, nell'ultima parte i giudici danno una tirata d'orecchie al
ministero ricordando la preoccupazione espressa dal Tar,
nell'ambito dello stesso ricorso, sull'assenza dei corsi
alternativi alla religione in molte scuole.
"La mancata attivazione dell'insegnamento alternativo puo'
incidere sulla liberta' religiosa dello studente o delle
famiglia- scrivono i giudici- la scelta di seguire l'ora di
religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza
di alternative formative, perche' tale assenza va, sia pure
indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che
e' il diritto all'istruzione sancito dall'articolo 34 della
Costituzione. Di questo aspetto il Ministero appellante dovra'
necessariamente farsi carico".
(Wel/ Dire)