ARRIVA IL REGISTRO COMUNITÀ UNDER 30, DDL ALLA CAMERA
AGLI ISCRITTI FONDI DI PALAZZO CHIGI, I CRITERI LI DECIDE MELONI
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 28 giu. - Un Registro delle
comunita' giovanili che riceveranno finanziamenti dalla
presidenza del Consiglio, un Fondo per le associazioni di under
30 e un Osservatorio 'ad hoc'. E' quanto prevede il disegno di
legge del ministro alla Gioventu', Giorgia Meloni, che oggi
approda nell'aula della Camera per la discussione generale. I
criteri per l'assegnazione dei finanziamenti saranno stabiliti
con un decreto legge del ministro.
Il ddl, che reca norme in materia di riconoscimento e sostegno
alle comunita' giovanili, e' stato varato dal Consiglio dei
ministri praticamente un anno fa. L'iter a Montecitorio, in prima
lettura, si e' avviato il 9 febbraio 2010. Le commissione riunite
Affari costituzionali e Affari sociali, giovedi' scorso hanno
concluso l'esame, con alcune modifiche, e il provvedimento (sei
articoli in tutto) attende ora il si' dell'assemblea per il
passaggio al Senato.
Nella relazione illustrativa si spiega che il testo "e'
finalizzato a promuovere e incentivare, su tutto il territorio
nazionale, la nascita di nuove comunita' giovanili e a
consolidare e rafforzare quelle gia' esistenti". A tal fine sono
previsti una serie di misure e di interventi specifici a sostegno
delle comunita'.
All'articolo 1 si precisa che "la Repubblica riconosce il
valore sociale delle comunita' giovanili, strumento di crescita
civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di
partecipazione, solidarieta' e pluralismo, nonche' veicolo di
promozione, creativita' e integrazione sociale".
Cosa si intende per comunita' giovanili viene spiegato
all'articolo 2 del ddl Meloni: l'associazione di persone di eta'
prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, non
superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, avente ad
oggetto, per statuto, il perseguimento di alcune finalita', oltre
quelle individuate dagli associati. Tra le finalita' previste:
favorire la maturazione e la consapevolezza della personalita'
nel rispetto di se' e degli altri, anche attraverso la promozione
di attivita' di incontro, confronto e integrazione civile,
sociale e culturale; l'educazione all'impegno sociale e civile,
alla legalita', alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative, sociali,
didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole,
artigianali, artistiche o formative. Infine, lo svolgimento di
attivita' di informazione, formazione e promozione delle
iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali
sulle tematiche giovanili.
Il Dipartimento della Gioventu' della presidenza del Consiglio
dei ministri potra avvalersi della collaborazione delle comunita'
giovanili "nella promozione di programmi, attivita' e altre
iniziative nelle materie di competenza del Dipartimento, sentite
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali".
All'articolo 3 si stabilisce che il Fondo nazionale per le
comunita' giovanili, istituito con la legge finanziaria del 2006
per favorire le attivita' dei giovani in materia di
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle
tossicodipendenze, sara' gestito ora dal Dipartimento della
Gioventu' per finanziare le attivita' delle comunita' iscritte in
un apposito Registro. Le risorse saranno destinate, per una quota
non superiore al 20 per cento per il primo anno e al 10 per cento
per gli anni successivi, ai compiti istituzionali di
comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione
del Dipartimento. Per la restante parte, il Fondo servira' a
finanziare le iniziative per cui sono nate le comunita', per
interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e
di strutture pubbliche e private con vincolo di destinazione
d'uso a sede di comunita' giovanili. Infine, progetti per la
realizzazione di reti a carattere regionale o interregionale "per
lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche"
promosse dalle comunita'.
All'articolo 4, si stabilisce che l'Osservatorio nazionale sulle
comunita' giovanili avra' sede presso il Dipartimento della
Gioventu' e sara' presieduto dal ministro della gioventu' o da un
suo delegato. L'osservatorio, sara' composto da sedici membri, di
cui due designati dal ministro della Gioventu', uno dal ministro
del lavoro, uno dal ministro dell'Istruzione, uno dal
sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri delegato alle politiche per la famiglia. Altri quattro
membri saranno scelti dalla Conferenza unificata Stato-Regioni
(di cui almeno uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale dei
giovani e cinque dalle comunita' giovanili). L'Osservatorio
promuove di studi e di ricerche sulla condizione giovanile;
pubblica un rapporto biennale sull'andamento delle realta'
giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale in materia di gioventu'; sostiene
iniziative di formazione e di aggiornamento; organizza la
Conferenza nazionale sulla gioventu'; fa attivita' di
monitoraggio sulle comunita' e consegna una relazione annuale al
ministro della Gioventu'.
I criteri e le modalita' per l'organizzazione e il
funizonamento dell'Osservartorio, tra cui quelli per
l'individuazione dei membri designati, sono stabiliti con decreto
legge del ministro della Gioventu' da adottare entro 4 mesi
dall'entrata in vigore della legge.
All'articolo 5 del ddl Meloni si istituisce, sempre presso il
Dipartimento della gioventu', il Registro delle comunita'
giovanili, alla cui iscrizione e' subordinato l'accesso ai
benefici della legge. Rientreranno nell'elenco le comunita'
giovanili che prevedono, nei propri statuti, l'impegno degli
associati a contrastare all'interno della comunita' ogni forma di
discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di
esercizio di attivita' illegali, nonche' l'uso di sostanze
stupefacenti o l'abuso di alcol. Possono richiedere l'iscrizione
sia le comunita' giovanili esistenti sia quelle che si
costituiranno dopo l'approvazione della legge. Le comunita'
iscritte nel Registro sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle eventuali entrate associative per
almeno tre anni, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti, nonche' dei bilanci e dei documenti amministrativi.
L'articolo 6, infine, stabilisce che sara' un decreto del
ministro della Gioventu', da adottare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, a dettare i criteri di
ripartizione e le modalita' operative di funzionamento del Fondo
che elargisce i soldi. Il ministro trasmettera' annualmente una
relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge,
con particolare riferimento all'attivita' dell'Osservatorio e al
monitoraggio delle attivita' svolte dalle comunita'.
(Wel/ Dire)
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