(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 21 giu. - Dopo il
prepensionamento per i genitori che assistono disabili gravi,
parte la battaglia per il prepensionamento dei genitori di
bambini con malattie rare. È stato infatti assegnato alla
Commissione Sanita' del Senato, il 15 giugno, il disegno di legge
registrato come atto del Sento S 2090 "Disposizioni a sostegno
delle famiglie con bambini affetti da malattie rare", presentato
dalla senatrice Dorina Bianchi (Udc) il 31 marzo 2010. Il ddl ha
come obiettivo il riconoscimento della particolarita' delle
malattie rare pediatriche, al fine di tutelare il piu' possibile
i diretti interessati e le famiglie che si trovano ad affrontare
la problematica quotidianita' che queste patologie comportano.
L'articolo 3 riconosce, infatti, alle lavoratrici e ai lavoratori
che si dedicano a minori affetti da malattie rare pediatriche
aventi una percentuale di invalidita' pari al 100%, che assume
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104, e che necessitano di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, "il diritto all'erogazione anticipata del trattamento
pensionistico, indipendentemente dall'eta' anagrafica del
genitore beneficiario, a seguito del versamento di almeno
venticinque anni di contributi previdenziali, con decorrenza
immediata nel momento in cui il bambino viene dichiarato disabile
grave dalle commissioni mediche preposte." L'articolo 4 prevede,
inoltre, che "limitatamente a uno dei genitori che assiste
stabilmente il figlio disabile" e' previsto un contributo
definito "sostegno alla genitorialita'", pari a di mille euro per
tredici mensilita', mentre se il genitore e' in attesa di prima
occupazione "e' previsto un sostegno pari a cinquecento euro per
tredici mensilita'." I soldi verrebbero da un fondo ad hoc,
istituito presso il ministero della Salute, un "Fondo di
solidarieta' per le lavoratrici e i lavoratori che si dedicano al
lavoro di cura ed assistenza del minore affetto da patologia
genetica rara", alimentato da un contributo fisso dello Stato
pari a 8 milioni di euro; da un contributo fisso a carico delle
casse di previdenza ed assistenza private pari a 2 milioni di
euro; da una quota fissa derivante dalle scelte non espresse
relativamente al 5 per mille; da donazioni e lasciti da chiunque
effettuati, deducibili ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917.
(Wel/ Dire)