LA CAMERA RATIFICA LA CONVENZIONE DI LANZAROTE. PENE PIÙ SEVERE.
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 20 gen. - Primo passo in
Parlamento verso norme piu' severe contro gli abusi sessuali sui
minori. Con il si' unanime ieri della Camera alla Convenzione di
Lanzarote, siglata il 25 ottobre 2007 come strumento
internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, arrivano
i nuovi reati di pedofilia e pedopornografia culturale e
l'adescamento via internet. Il provvedimento, che ora attende il
via libera del Senato, da' esecuzione alla convenzione del
Consiglio d'Europa e stabilisce norme di adeguamento
dell'ordinamento interno introducendo modifiche nel codice
penale.
Ecco le misure contenute nel testo.
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA CULTURALE. Il nuovo articolo
414-bis (pedofilia e pedopornografia culturale) punisce con la
reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo,
anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione
minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale
pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini
e di corruzione. Alla stessa pena soggiace anche chi
pubblicamente fa l'apologia di questi delitti.
ADESCAMENTO DI MINORENNI VIA INTERNET. E' un'altra novita'. Il
delitto di adescamento di minorenni viene sanzionato con la
reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso
artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.
AUTORITA' NAZIONALE. L'Italia designa il ministero
dell'Interno come autorita' nazionale responsabile al fine della
registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati
per reati sessuali.
PROSTITUZIONE MINORILE. È punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000
chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di eta'
inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce,
organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta'
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Chiunque compie atti sessuali con un miore fra i 14 e i 18 anni,
in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche
solo promessi, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Se il minore non
ha ancora compiuto i 16 anni, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'. In caso di prostituzione minorile sara' escluso il
patteggiamento.
ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena e' diminuita da
un terzo fino alla meta' nei confronti di chi, pur avendo
concorso al reato, si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o se aiuta
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la
cattura degli altri colpevoli.
INSEGNANTI INTERDETTI A VITA E ALTRE PENE ACCESSORIE. La
condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti
comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate abitualmente da minori. Le altre pene accessorie sono
le seguenti: interdizione per cinque anni dai pubblici uffici;
perdita della potesta' genitoriale; interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura o
all'amministrazione di sostegno; perdita del diritto agli
alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
AGGRAVANTI PER PARENTI, CONVIVENTI, EDUCATORI, INSEGNANTI.
Sono previste per chi compie atti sessuali con minori verso i
quali ha una posizione di autorita' o influenza. Il testo cosi'
recita: l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura,
di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore e' affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione
di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua
posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a
sei anni. La stessa pena e' inflitta a chiunque fa assistere un
minore di 14 anni al compimento di atti sessuali, o se mostra
allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere
o a subire atti sessuali. Anche in questo caso la pena e'
aumentata fino alla meta' quando il colpevole approfitti della
sua posizione di influenza o autorita' sul minore.
TESTIMONIANZE MINORI ANCHE FUORI DA AULE TRIBUNALI. In caso di
incidente probatorio per le indagini su prostituzione minorile,
pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico,
turismo sessuale, violenza sessuale e violenza sessuale di
gruppo, atti sessuali con minori, l'assunzione della
testimonianza di un minore di 16 anni puo' avvenire anche al di
fuori delle aule del tribunale. Sara' il giudice a stabilisce il
luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui
procedere all'incidente probatorio. A tale fine l'udienza puo'
svolgersi o presso strutture specializzate di assistenza o, in
mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
GRATUITO PATROCINIO. Le vittime di abusi possono essere ammessi
al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
(Wel/ Dire)