(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 23 dic. - E' la scuola a dover
pagare la quota di viaggio dell'accompagnatore quando un alunno
con disabilita' partecipa ad una gita scolastica: in caso
contrario commette una discriminazione che puo' essere sanzionata
dal giudice. A ricordarlo e' Salvatore Nocera, vicepresidente
della Fish, la Federazione italiana per il superamento
dell'handicap, riferendosi alla vicenda della ragazza colpita da
atassia di Friedreich alla quale l'istituto ha chiesto di farsi
carico dell'intera quota di viaggio dell'assistente di sostegno.
La storia e' raccontata sulla stampa nazionale: Noemi ha 14
anni e frequenta una scuola media romana che nel mese di marzo
2010 ha organizzato una gita di quattro giorni a Berlino. Costo
per ogni studente: 300 euro. Ma alla madre di Noemi l'istituto ha
chiesto di farsi carico anche della quota di viaggio, vitto e
alloggio dell'assistente educativo culturale, una figura di
supporto all'alunno con disabilita' prevista dalla legge 104/92
(art.13): non e' l'insegnante di sostegno (al quale e' riservata
l'attivita' didattica) ma colui o colei che supporta lo studente
disabile in tutto il resto della vita scolastica, facendosi
carico delle difficolta' pratiche e di quelle legate ai problemi
di relazione. Per averlo in viaggio a Berlino insieme alla
figlia, la madre della ragazza disabile dovrebbe sborsare altri
400 euro, per un totale di 700 euro. Una somma considerevole per
la madre, alla quale alla scuola ha fatto sapere di non poter
partecipare: "Non abbiamo fondi", le e' stato ripetuto. La madre,
pur denunciando alla stampa l'ingiustizia sociale e sottolineando
le difficolta' e l'isolamento dei genitori di studenti disabili,
avrebbe intenzione di cedere, accollandosi la spesa "a costo del
privarmi del necessario". "Giuro - ha raccontato alla stampa -
che Noemi si sentira' uguale ai suoi compagni di classe: da qui
ad un anno mia figlia forse non potra' piu' camminare, questa
gita a Berlino e' per lei troppo importante".
In verita', spiega Salvatore Nocera a Redattore Sociale, la
legge prevede che sia proprio la scuola a farsi carico delle
spese di viaggio degli accompagnatori degli studenti con
disabilita': "La ragazza - dice - deve ovviamente pagare la sua
quota, ma nulla puo' essere chiesto alla famiglia per la quota
dell'assistente. La responsabilita' e' della scuola". Il
riferimento normativo e' la legge 67/2006 sulla non
discriminazione delle persone con disabilita', che sancisce il
principio di parita' di trattamento e vieta le discriminazioni
dirette (quando, per motivi connessi alla disabilita', una
persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione
analoga) e indirette (quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di
svantaggio rispetto ad altre persone).
Nei casi delle gite scolastiche, spiega Nocera, la regola e'
chiara: e' la scuola a doversi far carico della quota, e se -
come sempre accade - la scuola non puo' per mancanza di fondi, si
puo' ricorrere a donatori esterni o ad uno sponsor, come una
fondazione privata. Laddove questa strada non porti frutti, la
soluzione e' semplice: spalmare la quota dell'assistente di
sostegno sulle quote di tutti gli alunni, compresa naturalmente
quella dello studente con disabilita'. Nel caso specifico,
insomma, i 400 euro di viaggio dell'assistente andrebbero divisi
per il numero dei partecipanti: se ad esempio fossero in venti,
ognuno vedrebbe incrementare la sua quota di 20 euro, e la quota
singola di partecipazione al viaggio si attesterebbe per tutti a
quota 320 euro. "Comunque - precisa Nocera - la scuola non puo'
pretendere il pagamento dell'intera quota dalla famiglia dello
studente disabile e se lo facesse commetterebbe abuso di potere e
sarebbe comunque passibile - secondo il dettato della legge
67/2006 - di essere condannata dal giudice al risarcimento del
danno, anche non patrimoniale".
(Wel/ Dire)