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Omicidio stradale, via libera della Camera ora il testo torna al Senato. Leggi tutti i dettagli della proposta di legge

Fino a 12 anni di carcere per chi uccide in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe; aumento della pena per chi fugge senza prestare soccorso; sanzione amministrativa del ritiro della patente fino a 30 anni per i casi di fuga; arresto in flagranza di reato (obbligatorio solo per i gasi piu' gravi) e raddoppio dei termini di prescrizione.

Pubblicato:28-10-2015 17:49
Ultimo aggiornamento:16-12-2020 20:41

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omicidio-stradaleROMA – Con 276 si’, 20 no e 101 astenuti, l’aula della Camera ha approvato la proposta di legge che introduce nel nostro ordinamento i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Il testo ha subito alcune modifiche rispetto alla versione licenziata dal Senato il 10 giugno scorso; tra queste l’innalzamento della pena minima da 4 a 5 anni.  Si attende ora la terza e definitiva lettura a Palazzo Madama con l’obiettivo, da parte del governo, di far entrare in vigore le nuove regole contro i pirati della strada entro la fine dell’anno.

A votare a favore non solo la maggioranza ma anche alcune forze di opposizioni: Pd, Ap (Ncd-Ap), Pi-Cd, Scelta civica piu’ Lega e Fdi hanno detto si’. Sel ha votato contro. Forza Italia e Movimento 5 stelle si sono astenuti.

I punti più significativi del testo sono: fino a 12 anni di carcere per chi uccide in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe; aumento della pena per chi fugge senza prestare soccorso; sanzione amministrativa del ritiro della patente fino a 30 anni per i casi di fuga; arresto in flagranza di reato (obbligatorio solo per i gasi piu’ gravi) e raddoppio dei termini di prescrizione.


Ecco cosa contiene la proposta di legge sull’omicidio stradale approvata dall’aula della Camera con modifiche rispetto al testo del Senato, dove torna per la terza lettura.

OMICIDIO STRADALE. L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi:  hi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

LESIONI STRADALI. In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

CONDUCENTI MEZZI PESANTI. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

FUGA CONDUCENTE. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

REVOCA PATENTE. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali  viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

RADDOPPIO PRESCRIZIONE. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

PERIZIE COATTIVE. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

ARRESTO IN FLAGRANZA. Arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di ‘omicidio colposo stradale’ nei casi piu’ gravi, ossia quelli in cui è pervisto l’arresto da 8 a 12 anni (scatta quando il guidatore viene trovato in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe). L’arresto in flarganza è facoltativo per i casi meno gravi di omidicio stradale e per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

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