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Tempi duri per le srl

di Ugo Scuro, avvocato cassazionista, fondatore e già direttore della testata NuovoMille.it, specializzato al Kings College University of London

Pubblicato:28-07-2016 14:17
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 08:56

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di Ugo Scuro, avvocato cassazionista, fondatore e già direttore della testata NuovoMille.it, specializzato al Kings College University of London in Corporate Law and International Law, al John Cabot International College of Rome in Managerial Accounting, Corporate Management and Behavioural Sciences e alla Boston University in Investments and Computers for Management

La società a responsabilità limitata è sempre stata considerata la parente povera della società per azioni. La riforma di diritto societario, che, per la verità, non è più recentissima, ma è ancora largamente sconosciuta e disattesa, impone esigenze di adeguamento alle novità introdotte dalla legge. Ma gli imprenditori esitano, malgrado la vetustà di statuti che li espongono a tanti problemi e la generalizzata inesperienza di patti parasociali, cioè di accordi tra soci che regolano la vita sociale e soprattutto la gestione. Con il rischio di cause e di perdite clamorose. Così come gli imprenditori esitano ad adottare strumenti che ritengono soltanto formali, ma che in realtà sono protettivi per gli interessi sociali e per la attendibilità della gestione, di organizzazione dell’attività di impresa.

Ma la Corte di Cassazione ha cominciato a stangare.


Nei giorni scorsi una sentenza, destinata a diventare pietra miliare del percorso delle imprese gestite nella forma di srl, ha stabilito che una società a responsabilità limitata che detenga una partecipazione in altra attività, non formalizzata dalla delibera sociale, può fallire, in caso di insolvenza dell’attività partecipata, come se fosse un socio illimitatamente responsabile. Quante srl si trovano in situazioni analoghe? Migliaia, decine di migliaia? Chiunque abbia esperienza professionale nel settore sa che il territorio delle srl è inflazionato da disfunzioni insidiose, ma di pronta soluzione, solo che lo si voglia. Tanto più che la Corte di Cassazione non mette in discussione – ovviamente – la limitazione di responsabilità, ma soltanto le modalità di gestione dell’attività.

(da www.nuovomille.it)

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