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Quando una legge è nulla? Incontro sul tema all’Unicusano

Gli studenti hanno potuto ascoltare quattro studiosi contemporanei del Diritto costituzionale: Franco Modugno, Alessandro Pace, Otto Pfersmann e Giuseppe Ugo Rescigno

Pubblicato:27-03-2019 14:47
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 14:17

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ROMA – Quando una legge è nulla? Quando un atto autoproclamantesi legge in realtà non lo è? La legge nulla è assimilabile alla legge inesistente? Queste le domande a cui hanno provato a rispondere i relatori del ‘Colloquio internazionale sulla nullità della legge’, l’incontro organizzato da Giovanni D’Alessandro, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano, e da Federico Girelli, docente di Diritto costituzionale, ospitato questa mattina a Roma nell’Aula magna dell’ateneo. 

Dopo i saluti introduttivi del magnifico rettore Fabio Fortuna, gli studenti hanno potuto ascoltare quattro tra i più raffinati studiosi contemporanei del Diritto costituzionale: Franco Modugno, Alessandro Pace, Otto Pfersmann e Giuseppe Ugo Rescigno. 


Tema centrale il problema dei vizi della legge e, in particolare, quelle ipotesi estreme in cui il vizio è così radicale da mettere in discussione la possibilità stessa di riconoscere una legge come tale. In proposito la migliore dottrina ha rilevato che di legge ‘inesistente’ possa parlarsi quando “non ve n’è traccia ‘in rerum natura’ e che sia la legge ‘apparente’ a porre ‘i veri problemi'”. In quest’ultimo caso l’atto esiste nella sua materialità, ma risulta privo di uno di quei requisiti essenziali che consentono di poter affermare di essere in presenza di una legge vera e propria: l’atto “non è ciò che sembra”. Il tema di fondamentale rilievo teorico è anche di formidabile impatto ordinamentale, considerato il dovere incondizionato di applicare la legge che nel nostro sistema grava sui giudici. Il giudice infatti è soggetto soltanto alla legge: l’unico modo che ha il giudice per sottrarsi a questo dovere incondizionato è investire la Corte Costituzionale della questione di costituzionalità della legge della cui legittimità eventualmente dubiti. Stabilire, quindi, se realmente si sia in presenza di una legge o di un ‘quid’ che legge non è, risponde ad un’essenziale esigenza di natura non puramente teorica, anche in termini di tutela che in concreto il giudice possa poi assicurare.

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