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Report del Consiglio Grande e Generale, seduta del 26 agosto – mattina

Pubblicato:26-08-2021 17:59
Ultimo aggiornamento:26-08-2021 17:59

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SAN MARINO – Come spiega il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini nel presentarlo, con il progetto di legge “si intende regolamentare e disporre strumenti di diritto processuale e sostanziale per agevolare il recupero di beni oggetti di garanzia e semplificare le attività di riscossione crediti,  fornire strumenti di autotutela ed efficacia”.  

Tra i principali interventi introdotti, il dibattito verte in particolare sull’adeguamento del Patto Marciano, “strumento che era già vigente nell’ordinamento sammarinese- spiega Ugolini- le disposizioni da una parte definiscono alcuni aspetti e dall’altro coordinano la disciplina con la disposizione in materia di esecuzione forzata in applicazione su un bene oggetto di Patto marciano”, nei confronti del debitore.  Ma per avere esecutività, “il Patto marciano deve essere stipulato per atto pubblico di notaio e fatto ex novo- precisa il Segretario- quello che sarà stipulato da domani in poi non avrà efficacia su questioni al momento pendenti”.   

L’opposizione è molto critica nei confronti del provvedimento che giudica sbilanciato verso gli istituti di credito, ma non garantista e persino “violento” per i piccoli debitori in difficoltà. In particolare, si ricorda la doppia votazione in Commissione consiliare I dell’emendamento presentato da Dml e dai consiglieri indipendenti di maggioranza per escludere dal Patto Marciano la prima casa, in un primo tempo approvato e poi respinto. “Ci fa capire che ci poteva essere una sensibilità sociale e, al contempo, che le esigenze di maggioranza e delle banche prevalgono rispetto le esigenze dei cittadini- stigmatizza Giuseppe Maria Morganti, Libera- Si continua ad andare nella difesa dei più forti”. 


Michela Pelliccioni, Dml, spiega infine come tra prima e seconda lettura, a seguito del confronto, si sia giunti ad un accordo in maggioranza sulla definizione del Patto Marciano, con un emendamento che ne specifica l’uso per le vigilate, escludendo i privati, ed estendendo i termini temporali per la prima casa: “Se vincolato alle vigilate e per la prima casa, con la previsione di un termine a tre anni, ritengo la tutela sociale sia sicuramente raggiunta”, assicura. 

Il dibattito in mattinata si conclude e nel pomeriggio i lavori riprenderanno con l’esame dell’articolato.

Di seguito un estratto degli interventi della mattinata.

Comma n 14 Progetto di legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile”(II lettura) 

Alessandro Cardelli, Pdcs dà lettura della relazione di maggioranza

“Con la presente il sottoscritto Consigliere ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento Consiliare è a sottoporre all’ attenzione del Consiglio Grande e Generale il progetto di legge denominato “Disposizioni in materia di proceduta e diritto civile’, approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente I in data 22 luglio 2021. Il progetto di legge nasce con lo specifico intento di semplificare l’attività di recupero del credito. All’interno del testo sono stati introdotti però anche meccanismi di tutela nei confronti delle famiglie e imprese, quali contraenti deboli, con particolare attenzione alla tutela della prima casa e del diritto all’abitazione .

Si passerà ora all’esame dell’articolato: Art. 1) Con il primo articolo si è deciso di estendere l’efficacia dell’articolo 148 della Legge 17 novembre 2005 n.165, comunemente definita LISF, non solo al leasing ma anche al patto marciano. In particolare tale disposizione esenta i soggetti autorizzati dal richiedere l’autorizzazione al Consiglio dei XII non solo con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, ma anche nei casi di trasferimento di beni immobili in esecuzione di atti contenenti il patto marciano.

Art. 2) Tale articolo ha ad oggetto la disciplina del patto marciano. Prima di passare all’analisi del contenuto, per una maggiore chiarezza – non contenendo il progetto di legge una definizione specifica – si ritiene di riportare quanto contenuto nella Relazione al progetto di legge depositata dal Governo contestualmente al testo in prima lettura. “II patto marciano è un Istituto che trova la sua fonte nell’elaborazione svolta dalla dottrina del diritto comune a commento del pertinente luogo del Digesto giustinianeo (D. 20, I, 16, 9: “II dare in pegno od ipoteca può farsi cosi, che se fra il tempo determinato non siasi pagata la somma, abbia il possesso della cosa con diritto di compratore da valutarsi allora a giusto prezzo: poiché in questo caso sembra essere la vendita in una certa maniera condizionale: e cosi rescrissero Severo ed Antonino Imperatori”): si tratta, in sostanza, di una vendita a scopo di garanzia (come emerge dal riferimento al pegno ed all’ipoteca, cui viene ad essere assimilata), lecita in quanto la stima del bene (per determinare il “giusto prezzo” permette di contemperare i diritti del debitore con quelli del creditore, e, contemporaneamente, di assicurare la parità di trattamento con tutti gli altri creditori, senza, pertanto, incorrere nella nullità che è comminata per il patto commissorio, con il quale, invece, si conviene puramente e semplicemente che in caso di inadempimento, la proprietà del bene dato in garanzia si trasferisca al creditore, a prescindere dal rapporto tra il debito garantito ed il valore del bene dato in garanzia. E costituisce un fenomeno assai conosciuto quello delle vendite a scopo di garanzia in frode del divieto del patto commissorio, che sono, pertanto, invalide. La dottrina del diritto comune ha osservato, a commento del luogo sopra richiamato, e quasi parafrasandolo, che tra i patti che possono essere aggiunti alla costituzione della garanzia vi è quello, lecito, che in caso di inadempimento, il creditore acquista la proprietà “pagando il giusto prezzo” (“efficace è quel patto che, non venendo pagato il debito, il creditore, od il fideiussore se paga, abbia comperato il pegno a giusto prezzo”: X Voet, Commento alle Pandette, Lib. xx, tit. L n.21): è, appunto, la situazione che si verifica con il patto marciano, ove il “giusto prezzo” è stabilito a mezzo della stima “indipendente”. Alcuni Paesi Europei a diritto codificato hanno riformato integralmente la disciplina delle garanzie, svincolandola dal divieto del patto commissorio, per approdare a soluzioni che consentono al debitore di continuare ad usare il bene dato in garanzia ed al creditore di acquisire immediatamente la prelazione e, in caso di inadempimento, di realizzare la garanzia in maniera sollecita, evitando le vendite coattive, che costituiscono intralci burocratici, senza recare alcun vantaggio al debitore ed al creditore (in ragione degli inevitabili ribassi). L’ordinamento sammarinese ha già invece un sistema adeguato. La vendita alla quale è apposto il patto marciano è sottoposta alla condizione sospensiva dell’inadempimento del debitore: l’efficacia del contratto e, quindi, l’acquisto della proprietà del bene da parte del creditore si verificherà automaticamente all’avveramento della condizione, al valore attribuito al bene a mezzo di apposita perizia, con il diritto del debitore a vedersi corrisposta l’eventuale differenza tra il debito ed il valore di stima. La stima, poi, deve essere fatta al momento in cui si verifica la condizione, ed in contraddittorio con i soggetti interessati, dal perito nominato dal giudice se le parti non lo abbiano concordemente individuato, ed il progetto di legge, tenuto conto del fatto che, se si tratta di immobili, deve necessariamente farsi riferimento alle condizioni di mercato sammarinesi, ribadisce che l’incarico peritale debba essere affidato ad un soggetto iscritto negli appositi albi professionali sammarinesi. Passando all’ esame del testo, il primo comma specifica come il patto marciano deve essere obbligatoriamente stipulato per atto pubblico, con la facoltà che lo stesso possa essere contestuale al contratto di finanziamento. Il comma 2 prevede la possibilità – come per l’ipoteca – del terzo datore di patto marciano. E’ inoltre ammessa al comma 3 la possibilità del trasferimento in favore di una società controllata del creditore. Meccanismo di tutela del patto marciano è la stima del bene, che deve obbligatoriamente avvenire in una procedura giudiziale. In caso di inadempimento, il creditore avrà diritto di soddisfarsi sul bene. Nel caso in cui il valore del bene sia superiore al valore del debito, il creditore procedente avrà l’obbligo di corrispondere in favore del debitore la differenza tra il valore del bene e il debito. Fintanto che il pagamento della differenza non sarà avvenuto, il creditore non avrà diritto ad ottenere l’assegnazione del bene del debitore. Il comma 5 prevede, differentemente che per l’ipoteca, un regime speciale di gravità dell’inadempimento – a tutela del contraente debole – perché si possa dire verificata la condizione contenuta nel patto. In particolare vengono previsti nei contratti di durata termini minimi per l’avveramento della condizione, che non possono essere inferiori a un anno dalla scadenza. Ciò vuoi dire che dal momento dell’inadempimento il soddisfacimento sul bene sottoposto a patto marciano non potrà avvenire immediatamente, come nell’ipoteca, dove una volta decaduto il beneficio del termine, il creditore può procedere, subito con l’escussione, senza alcuna limitazione temporale minima. Il comma 6 disciplina le modalità di intimazione al debitore, con la concessione di un termine di trenta giorni per adempiere, decorso il quale la condizione sospensiva si ha per avverata e il contratto di vendita diviene efficace. Tutela rispetto alla prima casa è fornita al comma 7, il quale prevede termini triplicati rispetto a quelli del comma cinque. Termini minimi (anche in questo caso differentemente dall’ipoteca, dove la legge non precede alcun beneficio del contraente debole) per soddisfarsi sul bene che sono portati sino a tre anni. Inoltre sempre con riferimento alla prima casa (anche in questo caso diversamente dall’ipoteca) è previsto un altro strumento specifico di salvaguardia, che prevede nei casi in cui il valore del bene sia inferiore al debito, che per la parte residua il debitore principale si intenderà libero dalla sua obbligazione verso il creditore. Il comma 8 prevede le modalità di nomina del perito incaricato per la stima, che in caso in cui non venga nominato dalle parti verrà scelto dal Commissario della Legge. I commi 9, 10 e 11 disciplinano rispettivamente i casi di esecuzione forzata da parte di terzi, Esattoria, o in pendenza di giudiziali concorsi dei creditori, su beni venduti con patto marciano. Il comma 12 equipara il patto marciano all’ipoteca per quanto attiene la graduazione. L’ultimo comma dispone che al patto marciano si applicano le disposizioni vigenti per i negozi sottoposti a condizione sospensiva. 

Art. 3) In questo articolo viene previsto che per tutti i beni immobili, mobili registrati e tutti i beni sottoposti a pubblicità dichiarativa oggetto di patto marciano questo risulti negli appositi registri. Art. 4) Nell ‘articolo viene introdotta la revocatoria semplificata. Rispetto al testo in prima lettura è stato specificato come il creditore procedente debba essere munito di titolo esecutivo, infruttuosamente escusso e che questo sia pregiudicato da un atto di alienazione del debitore successivo al sorgere del credito. In questi casi si potrà procedere all’esecuzione forzata. AI debitore e al terzo assoggettato a esecuzione e a ogni altro interessato è concessa facoltà di opporsi innanzi all’Autorità Giudiziaria, entro il termine di trenta giorni dal pignoramento. 

Art. 5) Viene ampliata la casistica dei documenti sulla base dei quali poter azionare la procedura sommaria documentale. In particolare viene aggiunta la possibilità di esercitare tale procedura sulla base di estratti dai quali emerga l’importo del credito azionato formati da soggetti che svolgono attività riservata ai sensi dell’All.1 Legge 17 novembre 2005 n. 165, LISF. 

Art. 6) E’ aggiunta la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale con riferimento ai casi di procedure sommarie documentali non opposte nel termine di legge, e dei decreti contenenti ordini di pagamenti non contestati emessi dal Commissario della Legge nei processi in nlateria di lavoro subordinato privato. 

Art. 7) Nelle procedure sommarie documentali, nel caso di somme non contestate, viene concesso potere al Commissario della Legge di emettere decreti provvisoriamente esecutivi, con esclusivo riferimento alla parte del titolo o dell’atto introduttivo per cui non vi è stata contestazione da parte dell’opponente. La parte oggetto di contestazione nell’opposizione, non potrà invece essere oggetto di provvisoria esecutività e seguirà le regole del processo di cognizione ordinario. 

Art. 8) Tale articolo indica come in caso di cessazione del mandato, l’elezione di domicilio permane sino alla costituzione in atti di un nuovo difensore ovvero sino a che non sia spirato il termine assegnato dal giudice per la sua sostituzione. Nel caso di impossibilità di notifica del decreto di cessazione del mandato difensivo o della sentenza, presso l’ultimo luogo di residenza o sede conosciuti della parte, trascorso il termine di trenta giorni dalla infruttuosa notifica, la notifica si intende effettuata ad Valvas Palatii. E’ stato inoltre aggiunto un emendamento che specifica come tutti i termini rimangono sospesi per il tempo necessario all’invio e alla ricezione della comunicazione di mancato ricevimento della notifica e fino allo spirare del termine successivo all’affissione ad Valvas Palatii. Il secondo comma indica come tutti gli atti possono essere validamente notificati sino alla cessazione del mandato presso il domicilio eletto, per ogni grado di giudizio. 

Art. 9) Tale articolo è stato introdotto in sede di Commissione. La finalità è quella di rendere più facile la ricerca di beni da pignorare da parte del creditore procedente . Il creditore, previa autorizzazione del Commissario della Legge, potrà chiedere al Servizio Esattoria di Banca Centrale una visura economico-patrimoniale del debitore, avente ad oggetto i seguenti dati: a) l’esistenza di pensioni; b) i beni immobili di proprietà; c) i beni mobili registrati di proprietà; d) quote societarie intestate, titolarità di clitte individuali, incarichi amministrativi ricoperti in imprese e società sammarinesi; e) esistenza di rapporti di lavoro subordinato. 

Art. 10) La disposizione prevede la possibilità di annotare non solo i verbali di pignoramento ma anche i decreti con i quali il pignoramento è autorizzato. 

Art. 11) E’ stata introdotta la possibilità di pignoramento delle pensioni non oltre il quinto. La quota pari o inferiore al doppio del valore della pensione sociale non può essere comunque oggetto di pignoramento. 

Art. 12) Con il primo comma è attribuita facoltà al Giudice di delegare le vendite all’asta al Servizio Esattoria di Banca Centrale. Il secondo comma stabilisce che per i beni pignorati di valore non superiore ad € 50.000, il Giudice sentita la parte escussa, può disporre direttamente l’assegnazione dei beni al creditore, senza l’obbligo di previo esperimento di vendita dei beni. Il terzo comma introduce una modifica all’articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55. In particolare nelle procedure esecutive e cii distractio, il creditore procedente e i soggetti legittimati, possono chiedere in via diretta l’assegnazione a proprio favore o di società controllate del bene pignorato, solo ed esclusivamente qualora il primo tentativo di vendita vada deserto. Tale disposizione è atta a velocizzare la possibilità di richiesta di assegnazione da parte del creditore procedente, il quale oggi dovrebbe attendere l’esito di diversi tentativi falliti di vendita. L’assegnazione in questo caso non potrà mai essere fatta ad un valore inferiore rispetto a quello di stima. Nel caso in cui il valore di stima del bene sia superiore al valore dei crediti intervenuti nella procedura, il debitore avrà diritto a vedersi corrisposta dal creditore procedente, prima dell’assegnazione, il pagamento della differenza. 

Art. 13) Viene specificato come nelle operazioni di fusione, scissione o di cessioni di attivi e passivi, le garanzie che assistono i rapporti giuridici facenti parte del patrimonio delle società che vi partecipano, non si estinguono. 

Art. 14) L’articolo dispone che nel caso di morosità del locatario, decorso il termine per la sanatoria, che non può essere superiore a novanta giorni, il verbale d’udienza diviene titolo esecutivo nei limiti dell’importo del credito riconosciuto in favore del locatore. 

Art. 15) E’ ridotto il termine massimo per l’esecuzione delle procedure di sfratto, portandolo da sei mesi a tre mesi dalla data del provvedin1ento che dispone il rilascio dell’immobile.. In accoglimento di un emendamento proposto dal Gruppo Consiliare di Libera il secondo comma prevede che qualora lo sfratto abbia ad oggetto nuclei familiari con presenza di figli minori al proprio interno, in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento, il nucleo familiare può presentare domande di un alloggio alla Sezione Cooperative dell’UO Contabilità di Stato. Il Congresso di Stato può provvedere alla temporanea assegnazione diretta di alloggio a titolo gratuito secondo le disponibilità di immobilità adeguati di proprietà dell’Ecc.ma Camera. Art. 16) Vengono trattate le norme transitorie. II primo comma ha ad oggetto l’applicazione del patto marciano ai finanziamenti in corso alla data dell’entrata in vigore. In questi casi è ammesso, previa modificazione consensuale delle condizioni contrattuali di tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto originario. Il secondo comma prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 (assegnazione diretta di beni di valore inferiore ad € 50.000, ed assegnazione diretta del bene dopo che il primo tentativo di vendita è andato deserto) si applicano anche con riferimento alle procedure giudiziarie pendenti all’entrata in vigore della presente legge. Il terzo comma prevede che la revocatoria semplificata così come disciplinata all’articolo 4 si applica a tutti gli atti di alienazione successivi all’entrata in vigore della legge. Il quarto comma rende applicabili le disposizioni processuali contenute nella legge anche ai procedimenti in corso. Con il quinto comma si dà la possibilità di intervenire con decreto delegato con riferimento ai limiti di pignorabilità delle pensioni. L’ultimo comma prevede l’applicabilità anche in relazione alle esposIzioni In essere dell’articolo13, relativo alle garanzie che assistono i rapporti giuridici di società oggetto di fusione, scissione o di cessione di attivi e passivi. 

Massimo Andrea Ugolini, Sds Giustizia

E’ un pdl che mira a un più veloce recupero crediti nelle esecuzioni, da molto tempo era all’analisi delle varie parti. Il Fmi ci ha sollecitati in più di un’occasione per cercare di trovare modalità di riscossioni crediti, anche alla luce degli Npl, anche per dare possibilità, a chi ha prestato soldi, di poter recuperare beni a garanzia o crediti. E’ da questo punto di vista che inizialmente, per come è stato proposto, faceva parte di un unico pacchetto per migliorare l’esigibilità dei crediti e l’elargizione creditizia- e dall’altra c’è il tema delle cartolarizzazioni- si  è poi pensato di scindere il pdl. Ma i due progetti viaggiano in parallelo perché puntano al recupero crediti, spesso in pancia agli istituti finanziari, che hanno tempistiche di riscossione molto lunghi, ma anche grazie agli interventi giusti  in Commissione, si è cercato di adattare le criticità evidenziate a una più corretta applicazione della fattispecie di norma. 

Con il presente Pdl si intende regolamentare e disporre strumenti di diritto processuale e sostanziale per agevolare il recupero di beni oggetti di garanzia e semplificare le attività di riscossione crediti,  

fornire strumenti di autotutela ed efficacia.  I principali interventi introdotti riguardano per esempio l’adeguamento del patto marciano, strumento che era già vigente nell’ordinamento sammarinese, le disposizioni da una parte definiscono alcuni aspetti e dall’altro coordinano la disciplina con la disposizione in materia di esecuzione forzata in applicazione su un bene oggetto di Patto marciano, quando nei confronti del debitore si apre procedura concorsuale. 

Per avere esecutività il Patto marciano deve essere stipulato per atto pubblico di notaio e fatto ex novo, quello che sarà stipulato da domani in poi non avrà efficacia su questioni al momento pendenti.  E’ stata introdotta per emendamento in Commissione la ricerca di beni da pignorare, è stata introdotta la pignorabilità della pensione fino al quinto, come già previsto per gli stipendi, una parte resta quindi intaccata, il doppio della pensione sociale. 

Sulla prima casa abbiamo accolto l’emendamento di opposizione per dare soluzioni in casi di criticità e avere un occhio importante, anche se già nell’analisi fatta per dati ricevuti, coloro che sono oggetto di Npl in cui il sottostante credito è riferito alla prima casa rappresentano una casistica inferiore all’1%. Il problema è quando un imprenditore mette a garanzia la prima casa, ed è una casistica più ampia. Occorre tenere l’attenzione alta sulle casistiche. Esamineremo articolo per articolo, ma credo questa legge possa essere una risposta importante che l’Aula e gli organismi internazionali attendono, per dare risposte a quei crediti che in questo momento sono ancora incagliati e cercare di liberare risorse dei bilanci delle banche. 

Giuseppe Maria Morganti, Libera

Al di là dei tecnicismi emersi, dovremo spiegare di cosa si sta parlando con questo progetto di legge per capirne le conseguenze sociali di intervento di questa natura che ha necessità di liberare il sistema del credito da una serie di incombenze. Le possibilità attuali di recuperare un bene posto a garanzia di un debito è abbastanza complesso e lungo da rendere inefficace la sua applicabilità, si introduce lo strumento del patto marciano senza comprenderne l’impatto sociale. Se c’è infatti chi punta al recupero credito, c’è anche chi si trova in una condizione di effettiva difficoltà e non sempre truffaldina. Da domani, una volta che il provvedimento entrerà in vigore, queste persone si troveranno nelle condizioni di dover rinunciare ai propri beni immobili posti in garanzia del sistema bancario. Per carità è una necessità, probabilmente, ma sarebbe stato il caso che governo e maggioranza avesse tenuto in considerazione queste casistiche. E’ un provvedimento che andrebbe bilanciato sotto il profilo sociale. 

In Commissione qualche aggiustamento siamo riusciti ad ottenerlo, in particolare rispetto agli affitti,  perché il provvedimento si occupa anche dei contratti di affitto e determina una nuova disciplina sulla possibilità di intervenire duramente su quelle famiglie che non riescono a rispettare le scadenze previste dai contratti di affitto. Sappiamo bene ci sono famiglie anche a San Marino con difficoltà oggettive -determinate dalla crisi e anche dal fatto che lo Stato non è più pronto ad affrontare problematiche sociali- nel pagare l’affitto mensile. All’interno di questo ragionamento noi ci siamo prodigati per portare dei correttivi, uno di questi in parte è stato acquisito, appunto quello in cui ci siano condizioni di precarietà per una famiglia  per pagare la rata di affitto lo Stato può intervenire con strumenti alternativi, e si aggiusta così il tiro di un provvedimento così violento verso la parte debole della società.

Il dibattito in Commissione non ha trovato invece una determinazione oggettiva rispetto a un emendamento che avevamo appoggiato, proposto da Dml-Zafferani e Giardi, un emendamento giusto, per tener fuori dal patto marciano la prima casa che è un diritto, non un bene di lusso e non può essere una proprietà che può essere intaccata come previsto dal Patto Marciano. Le banche oggi potranno stipulare accordi creditizi e nel caso in cui non sono pagate alcune rate del mutuo, può intervenire immediatamente sul bene acquisendone il bene stesso. 

Il fatto di estrapolare la prima casa è fondamentale perché determina che la prima casa è un diritto. Non so quale sia la soluzione adottata dal governo, lo capiremo in discussione, e posso dire che in Commissione l’emendamento è stato approvato. Poi è stato riproposto e chi lo aveva votato si è pentito. E’ molto doloroso, ci fa capire che ci poteva essere una sensibilità sociale e al contempo che le esigenze di maggioranza e soprattutto delle banche prevalgono rispetto le esigenze dei cittadini. E non va bene. Si continua ad andare nella difesa dei più forti. Nel progetto c’è anche un articolo che dà la possibilità di trasformare le garanzie nel patto marciano anche per contratti già fatti. Addirittura diventa un provvedimento retroattivo. Sappiamo verso quali pericoli stiamo ponendo la nostra socialità? Anche il provvedimento successivo sugli Npl vede ancora una volta il prevalere dei sistemi forti, il sistema bancario, che avrà la possibilità di avere Npl creati per loro incapacità garantiti dallo Stato. Ancora una volta sarà la comunità intera a pagare per gli errori dei più forti. 

Mirco Dolcini, Dml

Il Pdl è sicuramente impegnativo, va a toccare diversi argomenti e nasce con il fine indicato dal relatore di maggioranza e dal Sds Ugolini, quello di evitare di tornare ad avere Npl eccessivi. Ed è ovvio che è un Pdl impegnativo: da una parte deve tutelare le banche e dare loro uno strumento per recuperare ciò che hanno finanziato, che è legittimo. D’altra parte è vero che bisogna tutelare soggetti deboli e il Pdl va anche in questo senso, ci sono modifiche nella normativa che vanno nel loro interesse. Da qui nasce l’emendamento di Dml, e a firma anche di consiglieri indipendenti, che abbiamo presentato per cercare di tutelare in maniera più esaustiva i soggetti più fragili. Però fa sorridere quando sento dire che la maggioranza e governo non fanno niente, stiamo modificando una legge del 1854 ed è giusto che creiamo le regole per un mondo in evoluzione, ma quando ci si muove in questo campo bisogna fare molta attenzione. Anche in quest’ottica abbiamo presentato un emendamento e fatto tanti confronti in maggioranza che hanno portato alla raccolta di tante osservazioni. Ci sono cose interessanti, tra cui la pignorabilità delle pensioni fino a un quinto. E si va a recuperare solo da pensioni più ricche. E per quanto vanno tutelate parti deboli, non è comunque accettabile che qualcuno pensi di prendere soldi senza restituirli. 

Rossano Fabbri, Mis

E’ un provvedimento che è testimonianza dei fallimenti che il Paese ha dovuto subire negli anni passati, quando si sono creati meccanismi complicati negli istituti bancari. Un provvedimento che ha veramente pochi aspetti positivi, posso sottolineare tra questi il bypassare del Consiglio dei XII per alcune questioni, ma del resto ha solo aspetti negativi, solo tutele per gli istituti di credito, bypassando un processo che non può considerarsi lungo, andando addirittura all’esecuzione forzata, mettendo per legge che, di fronte a un credito maturato negli istituti di credito, hanno natura fraudolenta per definizione. Non è questo che vi hanno chiesto gli organismi internazionali. Qui si tratta che alcuni crediti sono stati nascosti per anni e sono entrati in meccanismi farraginosi e ci ritroviamo dopo tanti anni che non sono ancora iniziati meccanismi di recupero. Ma qui in Aula diciamo che tali meccanismi sono lenti allora passiamo all’esecuzione forzata. Ecco perché non sono d’accordo con questo provvedimento. Ci sono scelte che possono essere condivisibili, non per le, ma la maggioranza dica che oggi hanno scelto, come avviene in Italia, il pignoramento delle pensiono. Fino ad oggi non era previsto. Non mi si venga a dire che c’è tutela perché si è scelto che si può pignorare solo un quinto, la volevate pignorare tutta? Queste non sono tutele, sono scelte di cui vi assumente le responsabilità, è un Pdl che annienta i diritti di chi ha una posizione di debolezza, anche per quello che è successo a San Marino in certi istituti di credito. Non è il modo di tutelare sistema. 

Maria Luisa Berti, Npr

E’ opportuno approcciarsi a questo Pdl con senso di responsabilità e con una certa onestà intellettuale che purtroppo in qualche intervento non ho colto. La disciplina del pdl risponde a delle esigenze di chi ha necessità di semplificare e rendere più efficace l’azione di recupero dei propri crediti, ma è anche ben ponderata la capacità di tutelare anche i soggetti più deboli di fronte a una classe creditizia che ha anche sotto il profilo contrattuale un certo peso. Questo Pdl va a contemperare in modo equilibrato le reciproche esigenze. Capisco le preoccupazione per trattamenti di sfavore per soggetti più deboli, come evidenziato da Morganti, però faccio un invito a lui e anche a Fabbri a togliersi di dosso un approccio demagogico e a valutare con serenità i contenuti della norma. Il patto marciano non viene obbligatoriamente inserito in un contratto di finanziamento, ci deve essere un accordo tra i contraenti, se no, non si va a inserire, il debitore può scegliere gli oggetti oggetto del patto. Spogliamoci da mandare determinati messaggi che sono impropri, non abbiamo bisogno di questo. 

Marica Montemagi, Libera

Non ci si venga a dire che è  secondario il tema della tutela dei soggetti debitori più deboli che possano mettere a garanzia la prima casa, in un rapporto di contrattazione, per aver accesso a  un finanziamento con un soggetto bancario più forte- se il contraente ha solo la prima casa ed è costretto a metterla in garanzia. Rimarchiamo l’attenzione su questo aspetto, che ha scatenato anche una certa diatriba e discussione in Commissione, con imbarazzo generale, tanto che ad un certo punto ci siamo rifiutati di partecipare a capriole procedurali per tornare su decisioni già prese. Non dobbiamo dimenticare del punto di equilibrio, anche io credo ci nascondiamo dietro il dito delle organizzazioni internazionali.  Oggi abbiamo un Pdl non tutelante per la parte più debole. Ci si dice che può sempre essere rinegoziato il patto marciano e il contratto, ma sappiamo benissimo che il piccolo imprenditore che mette a garanzia la propria casa come bene è sicuramente in condizione svantaggiata. Non facciamo gli ipocriti. Va spiegato alla cittadinanza come cambieranno le cose e che occorrerà prestare ancora più attenzione in certi processi .

Pasquale Valentini, Pdcs

Intervengo come presidente della Commissione in cui è stato esaminato il Pdl per chiarimenti. 

Abbiamo un sistema bancario appesantito da questi crediti non performanti che non lo rendono operativo totalmente, perché sono un tarlo che corrode gli utili che potrebbe fare. Bisognerebbe certo capire cosa ha generato questi crediti non performanti, perché certi atteggiamenti non si riproducano. Sulla rivotazione dell’emendamento sulla prima casa in commissione: Si è condiviso che l’emendamento non sembrava modificativo ma aggiuntivo e che in quanto tale andava rivotato dopo l’emendamento del governo. Sta di fatto che sono venuti fuori numeri diversi dalla prima, non solo perché io ho votato come avrei voluto votare la prima volta, in cui ho compiuto un errore, ma perché sono cambiati i numeri delle presenze in Aula. Ma il punto è che non si può arrivare nelle commissioni e nei momenti decisionali senza aver fatto quel confronto necessario prima di quelle sedi. E’ importante ci sia una fase in cui prima dell’esame si possa parlare, diversamente rischiamo di avere un modo raffazzonato quando si vanno a fare i provvedimento 

Alberto Spagni Reffi, Rete

Va riconosciuta onestà intellettuale al consigliere Valentini. Questo Pdl è indubbiamente un progetto che mira ad accelerare le procedure di riscossione del credito, ma bisogna fare un ragionamento a monte, perché lo si ritiene utile. Intanto fa parte di un pacchetto con le cartolarizzazioni e porrà strumenti che di qui in avanti potranno essere usati.

Quando le banche vanno in grande sofferenza alla fine ci rimette lo Stato che ci rimette i soldi che sono di tutti i cittadini. Lo abbiamo visto con Cis.  Quasi la totalità di Npl non riguarda i debiti di soggetti che acquistano la prima casa, non si andrà a mirare a quello. L’esenzione della prima casa proposta in sede referente non mi trova d’accordo: se come Parlamento vogliamo fare tutela della prima casa, cosa che in altri Paesi esiste, dovremo dire che non è aggredibile la prima casa. salvo che non venga deciso dal debitore. Se non permetto di poterla mettere a garanzia, significa in molti casi di non poter avere il prestito, bisogna sempre contemperare le due esigenze e questa legge lo fa. Con la prima casa si triplicano i tempi delle procedure. Non si fa danno a soggetti più deboli con questa legge, se si fa un pacchetto che da strumenti importantissimi per le banche per la riscossione crediti, in modo che  con gli istituti di credito falliti ci rimetta lo Stato, allora si ha una legge di sistema, per tutti. 

Vladimiro Selva, Libera

Avere più strumenti che agevolano l’accesso al credito è un fatto positivo, la ratio della norma ritengo vada in questa direzione. Ma un buon funzionamento del credito si basa anche sulla capacità delle banche di valutare chi chiede il credito, in una gestione trasparente. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo anni in cui lo Stato si impegna fortemente per far fronte al deficit che hanno portato le banche in questa situazione. Oggi bene, diamo strumenti per aiutare le banche per recuperare questi crediti, ma siamo sicuri che a monte abbiamo fatto di tutto perché le banche siano ora equilibrate a dare crediti o che a seconda di nome e cognome fanno trattamenti diversi? 

Alessandro Cardelli, Pdcs

Il tema maggiormente sentito da Aula e cittadinanza è quello della tutela della prima casa. Si è attaccato questo intervento dicendo che governo  e maggioranza vogliono mettere in difficoltà in riferimento alla prima casa. Se lo si analizza bene questo pdl, non è vero, anzi fornisce gli strumenti maggiormente tutelanti. 

Con l’introduzione del patto marciano viene fornita garanzia diversa al creditore rispetto all’ipoteca, se la vendita è sottoposta a sospensiva in caso di inadempienze, il creditore può andare ad eseguire quella garanzia e chiedere proprietà del bene, previa stima di perito. Con il pdl non si interviene minimamente sulla prima casa, diversamente prevede una tutela molto più forte di quella di oggi: l’articolo 2 del pdl ci dice al comma 7 che i termini sono triplicati.

Se un soggetto che ha posto come garanzia  un bene sottoposto a condizioni di patto marciano non lo adempie, il patto marciano può essere esecutivo dopo un anno dalla scadenza della rata. Se questo  bene è la prima casa, può essere oggetto solo dopo tre anni di adempimento, almeno passeranno 4 anni e mezzo, ditemi se questo avviene per la riscossione dell’ipoteca. Ritengo le considerazioni dell’opposizione non solo strumentali, ma non corrette.  Se chiedi mutui ipotecari e poi non paghi, il bene può essere posto immediatamente ad esecuzione. Con il patto marciano i tempi sono triplicati. Ed è maggiormente tutelante rispetto a un soggetto debole. La maggioranza lo ha voluto tutelare di più.

Maria Catia Savoretti, Rf

E’ sicuramente un tema per addetti ai lavori. Il Patto marciano è un istituto presente nel nostro ordinamento e con questo Pdl delle migliorie sicuramente ne sono state fatte, certo però si poteva fare altro, quindi per carità abbiamo adempiuto anche alle raccomandazioni di organismi internazionali, ma quando elaboriamo nuovi Pdl non dobbiamo usarle come scudo. E’ un pdl che porta migliorie, ma ci sono altre questioni da prendere in considerazioni. E’ sicuramente il patto marciano una garanzia perché favorisce la concessione di crediti da parte dell’istituto bancario, però come avevo anticipato in Commissione I, dobbiamo sì aiutare il sistema  bancario, però dobbiamo anche tenere presente che a loro volta le banche che concedono prestiti si devono responsabilizzare. Non possiamo sempre noi intervenire poi e agire a tutela di una parte. Basti pensare agli Npl e sarebbe bene capire come siano nati. L’intervento attraverso questo Pdl d’altra parte sarebbe dovuto essere fatto, ma bilanciato con altri interventi. E’ importante che il patto marciano possa essere stipulato solo per soggetti vigilati, ma è stato detto anche che non si va a toccare atti che la banca ha stipulato precedentemente quindi non ha effetto retroattivo, si potrà stipularlo con rinegoziazione del contratto. Anche qui bisogna comunque fare in modo di tutelare la parte debole, ovvero chi chiede il credito. Mi auguro la questione prima casa sia presa in considerazione, anche noi eravamo favorevoli all’emendamento, lo avevamo appoggiato poi sono nate un po’ di incomprensioni e sappiamo come sono andate a finire le cose. Nel corso dell’esame dell’articolato si spiegherà come si viene a tutelare la prima casa.

Matteo Ciacci, Libera

E’ sì un argomento tecnico ma con forti implicazioni economiche, politiche e sociali. 

Stiamo ragionando su come riuscire a far sì che le banche diano credito più facilmente con strumenti più agili, per rivalersi sul creditore, dall’altro cerchiamo di fare in modo chi ha posizioni debitorie riesca a pagare. Ma noi ad oggi abbiamo un montante di Npl rilevantissimo, e ci siamo mai chiesti quali azioni sono state messe in campo per far sì che le banche quando danno credito lo diano in maniera equilibrata e non semplicemente agli amici degli amici? Le responsabilità degli amministratori che hanno elargito credito in maniera troppo allegra, quando emergeranno? Oggi introduciamo strumenti volti a facilitare azioni di recupero delle banche senza però aver nemmeno il coraggio di pubblicare e agire nei confronti dei grandi debitori e delle posizioni più rilevanti per gli istituti di credito che continuano ad essere sostenuti dallo Stato. E tutta questa premessa quando si parla di banche va fatta. Sul patto marciano necessarie riflessioni: cosa vogliamo salvaguardare  in questo Paese? Sono convinto che la prima casa vada protetta. Ci si dice che il patto marciano sulla prima casa sarò residuale: ma allora perché facciamo questo provvedimento? Togliamo il velo di ipocrisia.

Michela Pelliccioni, Dml

Tra prima e seconda lettura ci sono state modifiche importanti e sopratutto indirizzi politici più chiari, in particolare sul patto marciano. Abbiamo parlato di recupero crediti come se fosse finalizzato solo all’interesse delle banche. Credo invece che rendere più efficace il recupero sia utile per tutti. Abbiamo parlato di madri sole che hanno difficoltà a ricevere alimenti, creando gravi difficoltà. Rendere più efficienti le norme di recupero credito significa anche avere attenzioni sociali in più. Il confronto sul Patto marciano ha avuto contributi importanti: l’utilizzo lasciato ai privati non seguiva una scelta politica di tutela sociale, mentre con l’emendamento che specifica l’uso per le vigilate rende il testo più finalizzato. Se vincolato alle vigilate e per la prima casa con la previsione di un termine a tre anni ritengo la tutela sociale sia sicuramente raggiunta. E’ fondamentale rimanga limitato all’utilizzo delle sole vigilate. Sono contenta si sia trovato accordo sotto questo punto è- ribadisco- fondamentale per la tutela sociale. 

Marco Gatti, Sds Finanze

E’ un provvedimento molto tecnico e non semplice, capisco nel tempo la problematica sia sempre stata rimandata perché anche sentendo alcuni interventi, risulta non ci sia proprio conoscenza della materia. Un ascoltatore esterno oggi potrebbe capire che oggi introduciamo una norma nuova del patto marciano quando invece esiste da sempre nel nostro ordinamento. Quello che viene fatto invece è limitarlo rispetto a quello che potrebbe essere fatto. E’ un intervento a maggiore garanzia. Se non facessimo questa norma, un debitore si può recare in banca oggi e dire che ha necessità di riformulare il piano ammortamento e, la banca gli può dire: ‘va bene, ma a fronte di un patto che preveda il patto marciano’. Anche senza questa legge avrebbe valore. Oggi gli diamo pubblicità e lo andiamo a limitare in alcuni aspetti, come è stato spiegato da chi mi ha preceduto. 

Il primo presupposto è che chi ha chiesto soldi a prestito lo deve restituire. Ci sono condizioni per cui può non restituirlo? Non può essere questo lo spirito, non si troverebbe più un prestatore.
Un soggetto bancario che non rientra dei propri crediti nel lungo andare diventa un problema, se poi per tutelare i risparmiatori si riversa sulla collettività. 

Gaetano Troina, Dml

Il pdl su procedura e diritto civile serve a predisporre strumenti di diritto processuale sul funzionamento della procedura civile, come si svolge in tribunale, per semplificare le attività di riscossione crediti che spesso si rivelano difficilmente recuperabili. Quando il fenomeno si verifica su larga scala il problema non è solo di chi non riesce più a pagare un mutuo, ma di chi si trova a recuperare un debito-sofferenza. E come è accaduto nella nostra Repubblica, ma non solo, se la situazione si estende troppo, le banche soffrono e ciò si ripercuote sul sistema finanziario, economico e produttivo del Paese. Per questo è importante che chi vanta un credito possa avvalersi di strumenti che consentano un più agile recupero, perché non diventi un costo a carico della collettività. Non si pensi solo le norme tutelino solo banche, ma anche altri soggetti; imprese che non vengono pagate, accordi tra parti che non vengono pagati, sono trumenti che inevitabilmente vanno a beneficio dell’intera collettività. Contento che alcune proposte Dml siano state recepite. 

Andrea Zafferani, Rf

Il tema più delicato è quello della ‘prima casa’, siamo infatti tutti d’accordo sul fine di accelerare le procedure per il recupero crediti e renderle più certe, per le banche e per l’intero sistema. 

Mi chiedo da non addetto ai lavori: da quello che ha spiegato Cardelli paradossalmente la procedura di recupero con patto marciano peggiora, si allungano i tempi, ha stimato 4 anni e mezzo addirittura per l’uscita di casa di un debitore moroso, mentre con l’ipoteca si fa molto prima..ma questa legge non arriva invece proprio per velocizzare il recupero crediti? Faccio fatica a pensare che li rallenti, evidentemente il patto marciano introdotto per queste casistiche è un modo per accelerare per le banche i recupero. Il Sds Gatti ci dice che il patto marciano c’era già per le parti, addirittura ora si mettono dei limiti: ancora una volta sembra la legge peggiori ciò che si poteva fare, ma allora non ha senso, a cosa serve? 

Nonostante tentativi di rassicurazione postumi, si crea situazione obiettivamente in cui la prima casa può essere aggredita senza troppe procedure. Come nel pdl sugli Npl il confronto è stato scarso, qui gli emendamenti sono arrivati addirittura solo in Commissione e la possibilità di ragionare su alternative è stata limitata. Sull’emendamento di Dml: se fossi stato in commissione lo avrei sostenuto.  

Guerrino Zanotti, Libera

La nostra forza su questo Pdl ha espresso non un giudizio negativo aprioristico. Quello che abbiamo criticato è la scarsa attenzione nel presentare questo progetto rispetto i suoi risvolti sociali con l’introduzione del patto marciano, risvolti che potrebbero essere anche drammatici. E non ci riferiamo ai grandi debitori, ma a quei debitori che attraversano una situazione di necessità per i più svariati problemi. L’occasione era stata fornita in Commissione da un emendamento che escludeva dal patto marciano la prima casa, e devo dire che quell’occasione vi ha messo in grossa difficoltà perché, pur di respingerlo, si è ricorsi a due votazioni diverse. Apprezzo Valentini che ha riferito che la sua votazione di favore all’emendamento, poi trasformata in no, era frutto di un errore. Allora forse era un errore anche l’intervento a sostegno di quell’emendamento. Ricordo infatti un intervento possibilista di adesione.

Massimo Andrea Ugolini, Sds per la Giustizia, replica

Sul metodo: siamo arrivati con tempi corti al testo definitivo, tanto che anche una forza di maggioranza ha portato emendamenti in Commissione. 

Sulle questioni sollevate negli interventi: il Patto marciano è stato adattato alle contingenze della nostra realtà e alle esigenze di questo momento, va stipulato contrattualmente e va rinegoziato se entrambe le parti sono d’accordo. Sulla prima casa ci sono tempistiche per poter avverare le esecuzioni e sono triplicate rispetto all’anno standard. 

Il compromesso nel rispetto delle parti è equilibrato e va chiarito. Non andiamo a intervenire in modo pesante sugli accordi in essere. Sul tema pensioni: è stato introdotto il pignoramento ma non intacca una parte e vale anche per stipendi. Sulle sollecitazioni delle parti sociali, se andate a vedere nelle norme transitorie, c’è una parte che mette la delega che si può intervenire con decreto delegato per calibrare eventuali distorsioni sulle pensioni, importante qualora si verificassero situazioni particolari.

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