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L’Autorità garante infanzia e adolescenza: “Non sarà vietato accedere ai social ai minori di 16 anni”

La Garante Albano: “Sotto quell’età il consenso al trattamento dei dati personali deve spettare ai genitori”

Pubblicato:26-04-2018 16:31
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 12:49
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ROMA – “Accedere ai social o ad altri servizi online non sarà vietato ai minorenni”. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), Filomena Albano, torna sulla questione dell’età del consenso al trattamento dei dati delle persone di minore età. Argomento a proposito del quale, il 23 aprile, ha inviato al Governo un parere sullo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 2016/679/UE in materia di privacy (Gdpr).

“Non è opportuno – conferma la Garante – abbassare sotto i 16 anni l’età minima per il consenso digitale senza l’intervento dei genitori. Questo, però, non significa che il trattamento dei dati e quindi l’accesso ai social media, alle app o al web in generale siano vietati sotto tale soglia. Per i più piccoli è infatti richiesto l’intervento del genitore o di chi ne fa le veci, che è così chiamato ad autorizzare il trattamento delle informazioni personali dei figli quando sono online. L’accesso alla rete coinvolge diversi diritti dei minorenni: dall’ascolto al diritto di espressione, fino a quello di essere parte della vita culturale e artistica del Paese. La loro deve essere una ‘partecipazione leggera’, assegnando a chi ne ha la responsabilità genitoriale i pesi e le responsabilità”.

Proprio in considerazione di questo, il parere dell’Agia sul consenso digitale formula una serie di indicazioni per i servizi della società dell’informazione che raccolgono i dati dei minorenni, a prescindere dell’età. Tra di esse quella che i servizi siano stati progettati, anche se non esclusivamente, per le persone di minore età (children friendly). E ancora si richiede che i dati personali siano trattati al solo scopo di tutelare i diritti delle persone di minore età e non per finalità di marketing, che la profilazione del minore di età possa avvenire per finalità di sicurezza e che i dati, una volta acquisiti, siano classificati nel rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Ribadito pure che i minorenni una volta prestato il consenso devono poter chiedere accesso, rettifica, portabilità e cancellazione delle informazioni che li riguardano. Dati che, una volta maggiorenni, devono poter decidere se autorizzare che vengano o meno ancora trattati.


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