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Pa, Anorc e Colap chiedono l’estensione del principio del rimborso dei costi

Secondo una sentenza del Tribunale dedi Pordenone, vanno rimborsati i costi di esercizio della professione

Pubblicato:25-09-2019 08:30
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 15:44

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ROMA – Commentando la storica sentenza del Tribunale di Pordenone, numero 116/2019, che stabilisce il dovere di un datore pubblico di rimborsare al lavoratore, quando l’attività è svolta in regime di esclusività, i costi di esercizio della professione (come l’iscrizione all’albo), le associazioni Anorc Professioni e Colap chiedono l’estensione dello stesso principio anche alle professioni da loro rappresentate, come quella del Responsabile della Protezione dei Dati (Rdp) e del Responsabile della gestione documentale e della conservazione.

L’avvocato Andrea Lisi, presidente di ANORC Professioni, richiama a tal proposito alcuni obblighi imposti dalla Legge, nello specifico “l’obbligo sancito dal GDPR per il titolare di garantire una formazione adeguata al DPO (al fine di tutelare diritti fondamentali come il diritto alla protezione dei dati personali) e la necessità per l’ente pubblico di garantire una competenza adeguata al responsabile della gestione documentale e della conservazione, come prevedono il CAD e le attuali regole tecniche, a tutela degli archivi pubblici riconosciuti come beni primari dalla nostra Costituzione”. Secondo Lisi, quindi, “le spese per garantire una adeguata competenza e formazione attraverso l’iscrizione annuale all’associazione- che prevede esame all’ingresso e formazione obbligatoria- potrebbero essere quindi riconosciute almeno per quei professionisti che lavorano in via esclusiva in favore dell’ente pubblico”.

Dello stesso avviso la Presidente del CoLAP Emiliana Alessandrucci: “I costi che devono sostenere i Professionisti Associativi sono troppo elevati, in quest’ottica la sentenza del Tribunale di Pordenone deve essere un riferimento per la giurisprudenza, chiamata a ad applicare tale principio anche nei confronti delle Professioni non organizzate regolate dalla Legge 4 del 2013”.


Inoltre, aggiunge Alessandrucci, “la Pubblica Amministrazione deve assumersi le responsabilità, e in questo caso i costi, di tutti coloro che svolgono prestazioni professionali per conto di enti pubblici”. ANORC Professioni, in ossequio alla citata legge numero 4 del 2013, garantisce e valorizza le competenze degli associati, richiedendo una formazione continua ed il superamento di un esame che certifichi l’acquisizione di dette competenze. Il risultato è un professionista fornito di un’attestazione di qualità, su cui l’ente pubblico può fare affidamento nell’espletamento delle delicate funzioni cui è chiamato l’RDP o il Responsabile del Servizio di Conservazione. È per tali motivi che il principio stabilito dal Tribunale di Pordenone, se esteso anche alle professioni non organizzate, consentirebbe agli enti di farsi carico delle spese sostenute dai professionisti per l’iscrizione e la formazione all’interno delle associazioni professionali, a garanzia della qualità delle attività professionali che saranno svolte all’interno delle PP.AA. e a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.

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