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La Cassazione accanto alla ‘mamma coraggio’: fermata l’adozione della figlia Luna

Vittoria per la madre a cui era stata tolta la responsabilità genitoriale per il suo essere vittima di violenza domestica

Pubblicato:21-11-2021 15:07
Ultimo aggiornamento:22-11-2021 08:07
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giustizia
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ROMA – Non basta essere vittima di violenza domestica per perdere la responsabilità genitoriale e per dedurre lo stato di abbandono dei figli. La Cassazione va in aiuto delle ‘mamme coraggio’ che difendono il diritto a mantenere i figli con sé. Con una sentenza delle Sezioni Unite del 17 novembre scorso, la Suprema corte si è espressa al fianco di una donna vittima di violenza, alla quale, proprio in virtù della sua condizione di vittima, i giudici della Corte di Appello di Roma avevano tolto la figlia dichiarandola in stato di abbandono e quindi adottabile. Ora la decisione della Cassazione rovescia i termini.

“Gli indici tipici di violenza domestica, quali soggezione, dipendenza, fragilità, non possono essere utilizzati quali elementi fondanti la limitazione della responsabilità di chi subisce la violenza e/o la dichiarazione dello stato di abbandono dei figli della vittima”, ha spiegato nella sua requisitoria la Procuratrice Francesca Ceroni. Il caso è stato quindi rinviato al giudice di merito.

La storia assomiglia a tante altre. Una mamma che combatte con forza e senza sosta per non perdere sua figlia, nonostante la ‘metacognizione scarsa’ segnalata dalla Ctu e le botte e la paura con cui ha vissuto gli ultimi anni. Una mamma che subisce ripetuti maltrattamenti fisici, che vive tra intimidazioni e minacce, che non può affacciarsi sul balcone per la gelosia del marito, che viene picchiata e vessata, e finisce con un trauma facciale e la rottura del setto nasale dopo aver preso le botte l’ennesima volta in un supermercato.


Lui, l’aggressore, condannato in via definitiva per maltrattamenti domestici, patteggia. Poi c’è Luna (ndr, nome di fantasia), la figlia di 5 anni di questa coppia moldava, che viene dichiarata adottabile dal Tribunale per i minorenni con la sentenza 276 del 2019, dopo aver sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi. Ebbene sì, entrambi. Sono state le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 17 novembre scorso ad aver bloccato questo iter con rinvio alla Corte d’Appello, chiedendo di procedere a un nuovo esame della vicenda e tenendo conto che una pronuncia di stato di abbandono di minore, all’origine della richiesta di adottabilità della piccola, non può essere fondata sulla sudditanza e l’assoggettamento fisico e psicologico di un genitore per le condotte violente dell’altro.

Stupisce che questa mamma, vittima di un uomo violento, come riporta con puntualità il Tribunale, finisca per non essere considerata un soggetto da tutelare e assistere, ma un genitore inidoneo. Perchè? La Ctu incaricata dal Tribunale “non contiene alcuna menzione di comportamenti della madre pregiudizievoli, fatta eccezione per trascurabili forme di insicurezza ed emotività”, scrive la Cassazione, ma la signora ha una “capacità di astrazione e metacognizione scarsa anche a causa di un livello cognitivo appena sufficiente”, descrive la Ctu. Così si è passati velocemente dalla sospensione della responsabilità il 28 ottobre 2017 all’avvio della procedura di abbandono il 13 novembre 2018 con incarico ad una Ctu per verificare l’adottabilità della minore.

E’ proprio sul concetto dello stato di abbandono, che porta dritta Luna al destino dell’adozione, che la Cassazione, accogliendo la requisitoria della Procuratrice Francesca Ceroni, scrive nero su bianco che “la piccola non versava in stato di abbandono” e imputa a un profilo di “genericità” parlare di “grosse carenze” come viene argomentato il presunto stato subito dalla bambina e contestato alla mamma. La colpa della donna, anche nella sentenza della Corte di Appello di Roma, sarebbe stata quella di “essere in soggezione, incapace di sottrarsi all’uomo e di non essere in connessione con la bimba (la lava spesso, si riporta agli atti)”. Questo emergerebbe dai colloqui con il Centro psicologico Fregosi e in Ctu e non si tiene per niente conto della relazione dei servizi sociali del 22 giugno 2020, che riferendosi ai fratelli e sorelle di Luna, che la donna aveva avuto da una precedente convivenza, parla di “ragazzi educati e studiosi e integrati” da cui si deduce un accudimento dei figli da parte della donna e non certo il suo contrario.

L’abbandono invece di essere documentato con puntualità diventa, questo il motivo per cui la Cassazione ha chiesto di riavviare il procedimento, “un giudizio apodittico” come riportato nell’accoglimento del ricorso. La Corte d’appello di Roma avrebbe imputato alla signora di non saper proteggere la minore dall’uomo, ma “risulta però pacifico che l’uomo era stato immediatamente allontanato dal domicilio domestico, tant’è che la piccola, collocata in via urgente in luogo sicuro, era stata fatta poi rientrare al domicilio familiare, dove vivevano, oltre alla madre, anche i tre fratelli quest’ultima maggiorenne”, riporta la procuratrice Francesca Ceroni nella sua requisitoria di ricorso e la sorella maggiorenne di Luna, altro aspetto trascurato, aveva chiesto l’affidamento della sorellina. L’adozione ultrafamiliare è l’extrema ratio e non solo nella madre di Luna non c’erano condotte pericolose per la bambina, come si evince dagli atti, ma non sono state messe in campo le misure di supporto e assistenza previste dalla normativa e dalla Convenzione di Istanbul per mamma e figli in contesti di violenza domestica, aspetto che la procuratrice cita stigmatizzando anche la ‘vittimizzazione secondaria’ subita dalla donna.

Scrive in sostanza la Cassazione che nel caso di Luna si arriva ad “imputare alla donna la soggezione”. “Con riguardo alla madre, in particolare, la Corte territoriale fonda la decisione sulla ‘gravissima ed irrimediabile compromissione della genitorialità, per il suo rapporto di assoluta dipendenza e sottomissione al comportamento vessatorio dell’uomo, confermando la valutazione negativa sulle sue capacità genitoriali, già pronunciata dal TM, per l’atteggiamento irresponsabile di sottomissione e perché avrebbe esposto la figlia a ‘fonti di possibile pericolo. I giudici di merito non hanno in alcun modo indicato i comportamenti abbandonici della madre, in che cosa cioè sarebbero consistiti, in concreto, le condotte di incuria e di disaffezione della madre nei confronti della figlioletta. La motivazione si focalizza sul suo essere vittima di violenza domestica, sul suo essere in uno stato di soggezione, di sudditanza, di fragilità psicologica. In sintesi- scrive Ceroni- la piccola è stata dichiarata adottabile perché figlia di madre vittima di violenza domestica e la madre per la sua sottomissione sarebbe ‘carente nella sua funzione fondamentale di protezione della minore dalle fonti di possibile pericolo’, ma proprio per questo e cioè nel caso delle persone vulnerabili, le autorità devono mostrare particolare attenzione e fornire loro una maggiore protezione”.

C’è poi un altro punto messo in luce dalla Procuratrice della Repubblica che a riguardo del supremo interesse del minore e della Convenzioni internazionali sulla materia sottolinea che “i giudici di merito non interpretando in senso conforme la legge 184/83 hanno ritenuto idonee le misure proposte dai servizi sociosanitari del territorio, che invece di offrire ‘assistenza e protezione speciali’ alla madre e ai suoi figli, affinché ne fosse tutelato il diritto fondamentale alla vita privata e familiare, all’unità del nucleo familiare ed alla relazione di fratellanza, hanno imposto una grave limitazione della libertà personale di madre e figlioletta disponendone il ricovero in struttura, dividendo i fratelli tra loro, allontanando, pur minorenni, dalla madre ed infine recidendo il legame di Luna con la sua famiglia d’origine”, ovvero ‘una scissione della famiglia ma anche una rottura del legame tra fratelli e sorelle’. Modalità che sono diventate tristemente note sulla vicenda dei fratellini di Cuneo, divisi tra di loro e da poco rientrati dalla loro madre, ad eccezione della più piccola. 

“L’interpretazione della normativa domestica fatta propria dalla Corte di Appello di Roma- scrive Ceroni- viola non solo il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine, previsto dalla norma d’indirizzo generale di cui all’articolo 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ma anche il diritto all’unità familiare previsto dalla Costituzione e dalle Carte Europee dei diritti. I giudici di merito invece di fare riferimento a dati oggettivi relativi al rapporto psico-affettivo tra sorelle e alle capacità di cura della maggiore, hanno valutato negativamente l’aver essa smentito di aver assistito ad episodi di violenza, considerandola quindi soggetta ai voleri della madre. Non può sfuggire che quello della sorella, giovane studentessa universitaria in farmacia, era ‘stato l’estremo tentativo di evitare la dichiarazione dello stato di adottabilità della sorellina’”.

Il calvario per questa mamma non è finito però: come agirà il giudice di merito, con altre indagini? Mentre la famiglia di Luna, così piccola, giorno dopo giorno, diventerà forse un’altra. E la bimba crescerà non nella sua casa, ma lontana da sua madre, donna vittima di violenza che perdendo la figlia per cui combatte ogni giorno paga il prezzo più alto, più alto certamente del patteggiamento del suo carnefice.

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