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Fine vita, Omceo Roma: “Il compromesso tra etica e legge è possibile sulla sedazione profonda”

A Palazzo della Giustizia il convegno 'Articolo 32 della Costituzione e legge 2 dicembre 2017 n. 219, art. 580 c.p. - cause di non punibilità - L'orientamento della Corte Costituzionale'

Pubblicato:21-01-2020 10:51
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 16:54
Canale: Canali
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ROMA-  “Una soluzione di compresso fra etica e legge potrebbe essere il discorso relativo alla sedazione profonda, l’accompagnamento del paziente attraverso l’utilizzo di tutti quei metodi che già oggi vengono utilizzati”. Esordisce così Antonio Magi, presidente dell’Omceo di Roma, intervistato dalla Dire a margine del convegno per medici, chirurghi e avvocati ‘Articolo 32 della Costituzione e legge 2 dicembre 2017 n. 219, art. 580 c.p. – cause di non punibilità – L’orientamento della Corte Costituzionale’, in atto a Palazzo della Giustizia a Roma.

La sentenza della Consulta, infatti, ricorda il presidente Omceo, “non fornisce indicazioni in merito al fatto che debba essere per forza un medico a compiere l’ultimo atto. Indica, però, che decisioni come queste debbano essere prese sempre all’interno del Servizio sanitario nazionale”.

Per i medici il problema è relativo “all’entrata in collisione del codice deontologico” con ciò che è stato statuito dalla Consulta a novembre. Da un lato, infatti “abbiamo una sentenza che indica la depenalizzazione (dell’aiuto al suicidio, ndr) purché ci siano determinate condizioni”. E il medico, in questo caso, “può intervenire senza ombra di dubbio fino alla sedazione profonda, accompagnando il più possibile il percorso del paziente tra la vita e la morte”. Allo stesso tempo, però, “l’articolo 17 del codice deontologico indica chiaramente che il medico non può fare tutto ciò che può portare alla morte del paziente, anche se questo lo richiede apertamente- illustra ancora Magi- Queste due situazioni, quindi, sono in palese conflitto e su questo dobbiamo aprire una lunga discussione”. Nasce proprio da qui, dunque, “la necessità di una collaborazione tra i due ordini. Per confrontarci e affrontare tutti questi argomenti”, aggiunge il presidente Omceo, sia per quanto riguarda “le problematiche relative alla professione di avvocato, sia per tutte quelle tematiche di carattere più generale che vanno affrontate in maniera congiunta”, gli fanno eco l’avvocato Paolo Nesta, coordinatore della Commissione Diritti Costituzionali e l’avvocata Alessia Alesii, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, specialista in sanità in qualità di avvocato operante all’interno del Ssn per le aziende sanitarie.

Il lavoro della Corte Costituzionale è stato quello “di colmare un vuoto della politica– spiega l’avvocato Nesta- Era stato dato il termine di un anno affinché il Parlamento legiferasse in materia ma non è stata mai raggiunta un’intesa, ne è stata promulgata alcuna legge. Tuttavia- ribadisce sul punto- la problematica resta, esiste ed è di rilevante entità”.

Lo sforzo operato dalla Consulta, incalza l’avvocata Alesii, “pone in evidenza come il Codice Penale – degli Anni 30 – è stato approvato in un’epoca ben diversa da quella attuale, dove non esistevano sistemi tecnologici e di cura così evoluti come nella nostra società odierna”. La Corte Costituzionale, dunque, “tiene conto anche di questa evoluzione di tipo scientifico, che consente- continua la consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Roma- anche al malato di sopravvivere alla tua stessa malattia”.

L’impegno della Consulta è stato dunque quello di tenere insieme questi due aspetti: “L’avanzamento tecnologico” che può permettere sopravvivenza e “la libertà di scelta come quella di cura. Tutto sempre sotto l’illuminazione del principio del diritto alla salute che l’articolo 32 della Costituzione rappresenta come punto di riferimento imprescindibile”. A detta dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ciò che è certo è che “un parere di questo tipo da parte della Corte Costituzionale” eserciterà una forma di influenza sul potere legislativo. La Consulta, infatti, “chiede al legislatore di uniformarsi alla sua sentenza. Non lancia la palla in maniera distaccata, dà delle indicazioni precise- continua Alesii- tenendo conto della legge sul testamento biologico e ricostruendo a livello normativo il quadro dei diritti inviolabili quali il diritto alla vita, alla salute e alla libertà di cure”. L’Ordine dei Medici di Roma, dal canto suo, ribadisce come l’ambito decisionale in materia di suicidio assistito “interessi di più il medico che l’avvocato sotto diversi aspetti. Il problema del medico è chiaramente in prima istanza- conclude Magi- Serve una legge, come indica la stessa Consulta, che definisca come normare e come agire“.

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