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Coronavirus e contratti: sì ai rimborsi nel settore del turismo, ma attenzione alle clausole

In caso di avvenuto pagamento, è possibile ottenere un rimborso? L'agenzia Dire si è rivolta ad uno dei più' noti studi legali italiani, lo studio Gianni, Origoni, Cappelli, Grippo e Partners

Pubblicato:20-04-2020 17:33
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 18:10

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ROMA – Il dirompente impatto che l’emergenza coronavirus ha avuto sulle attivita’ produttive e sull’economia del Paese non poteva che avere conseguenze anche sui contratti. Da quelli milionari, fino ai rapporti che scandiscono la nostra vita e il nostro tempo libero come i biglietti aerei, gli affitti di immobili o l’acquisto di pacchetti turistici. Per tutti, ai fini della risoluzione o recesso, si sta provando a far ricorso alla stessa cosa: la causa di forza maggiore. Ma, in base ai principi dell’ordinamento italiano e alle leggi emanate anche di recente, e’ possibile recedere dal contratto senza incappare in eventuali penali o responsabilita’? E, in caso di avvenuto pagamento, e’ possibile ottenere un rimborso? Per mettere ordine in tal senso l’agenzia Dire si e’ rivolta ad uno dei piu’ noti studi legali italiani, lo studio Gianni, Origoni, Cappelli, Grippo e Partners. 

“Con la sospensione da parte del Governo di tutta una serie di attivita’ produttive e la relativa impossibilita’ di dar corso ai relativi contratti, si sta ponendo certamente il tema legato all’inadempimento degli stessi- spiega l’avvocato Gabriella Covino, partner dello studio- Tuttavia e’ necessario fare una distinzione tra contratti che prevedono espressamente la pandemia tra le cause di risoluzione o di cosiddetta forza maggiore e contratti che non prevedano in modo esplicito clausole di tale natura. E questo oggi e’ chiaramente un problema”. La pandemia, ha aggiunto l’avvocato, “rientra, in termini generali, tra le cause di forza maggiore. I principi generali del nostro ordinamento consentono, anche in mancanza di clausole specifiche, di chiedere la risoluzione del contratto per impossibilita’ sopravvenuta della prestazione o per eccessiva onerosita’”. 


Infine, “il decreto Cura Italia sancisce un principio applicabile ai contratti pubblici, che potremmo ritenere esteso per analogia ad altri tipi di contratto: il rispetto delle misure di contenimento e’ sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilita’ del debitore”. 

Dunque, quali sono i contratti da cui possiamo recedere senza penali, anzi richiedendo un rimborso per pagamenti gia’ effettuati? “Per quanto riguarda l’acquisto di biglietti aerei, nel caso in cui sia stata stipulata un’assicurazione, e’ necessario leggere attentamente le clausole: alcune compagnie assicuratrici escludono espressamente la pandemia dai rischi assicurabili“. Meglio sul fronte delle compagnie aeree, dice Covino, “che nella maggior parte dei casi stanno procedendo al rimborso dei biglietti: in base al principio di impossibilita’ di fornire la prestazione e di sopravvenuto disinteresse da parte dei cittadini nell’avvalersi della prestazioni, e’ possibile chiedere il rimborso di quanto gia’ corrisposto per un viaggio che, a causa della pandemia, e’ stato cancellato”. 

Per quanto riguarda le prenotazioni di alberghi, che oggi hanno un’attivita’ inibita, “ci si dovrebbe poter avvalere dello stesso principio, precisamente si dovrebbe aver diritto al rimborso della cauzione o del deposito gia’ versato, per impossibilita’ della prestazione”. E ancora, se i contratti di forniture energetiche o petrolifere, servizi essenziali, “sono in regolare adempimento per cui e’ giusto chiedere la prestazione e pagarla”, per i contratti immobiliari molto e’ rimesso alla volonta’ delle parti: “In questo momento il legislatore non e’ intervenuto prevedendo una moratoria tout court- ha sottolineato l’avvocato- quindi la soluzione e’ lasciata ad una negoziazione caso per caso a seconda della tipologia dei contratti. Nei contratti di locazione, se non si puo’ usufruire della prestazione si potra’ richiedere la sospensione del pagamento del canone o la riduzione dello stesso”. 

Per i contratti che non prevedono espressamente clausole di forza maggiore la tutela e’ fornita dal codice civile e, in parte, dalla norma del decreto Cura Italia- ha concluso Covino- Se il contratto e’ regolato dalla legge italiana possiamo avvalerci di queste previsioni, se regolato da legge straniera bisogna verificare quali siano le norme applicabili o se ci sono convenzioni internazionali”.

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