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Internet, Anorc Professioni: “Ordinanza storica sul caso Isiamed. Diritto di cronaca anche per i blog”

Andrea Lisi: "Si tratta di una pronuncia giudiziale di estrema importanza"

Pubblicato:20-04-2018 13:21
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 12:47
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ROMA – “Una svolta nel ‘caso’ Isiamed e’ giunta in questi giorni con l’Ordinanza del Tribunale ordinario di Roma – sezione XVII civile del 17 aprile 2018- che ha decretato la prevalenza del diritto di cronaca rispetto agli interessi commerciali dell’impresa”. Cosi’ in una nota Anorc Professioni. “La IsiameD (Istituto italiano per l’Asia e il Mediterraneo, senza fini di lucro, nato nel 1974)- cosi’ Anorc ricostruisce il caso- alias Isiamed Digitale srl (costituita l’8 ottobre 2016, ma con inizio attivita’ a novembre 2017) giunge agli onori della cronaca a seguito dell’approvazione di uno stanziamento di ben 3 milioni di euro in suo favore, previsto dal comma 1087 della Legge di Bilancio, inserito in extremis nella manovra (e immediatamente classificato quale ‘marchetta necessaria’ dal senatore Pd Stefano Esposito). Protagonista della svolta- continua la nota- e’ Aldo Prinzi, libero cittadino, che ha deciso di creare un blog, esercitando i diritti fondamentali di liberta’ di espressione e di critica, al fine di ‘chiedere chiarezza’ sul groviglio di interessi privati e manovre politiche, adoperando il dominio rimasto libero ‘isiamed.com’, al fine di riportare i fatti inerenti alla vicenda in maniera sottilmente ironica, collezionando articoli e link di cronaca. IsiameD non ha tardato a richiedere al Tribunale di Roma un provvedimento cautelare d’urgenza nei riguardi di Prinzi, fondato sull’accusa di domain grabbing, ossia di acquisizione illecita del dominio e del marchio della societa’”.
“Il Giudice- spiega ancora Anorc nel comunicato- ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo valida la difesa di Prinzi, rappresentato dagli avvocati Andrea Lisi e Roberto Manno, riconoscendo che Isiamed, non solo non abbia mai provveduto alla registrazione del marchio, ma che al momento della registrazione del domain name www.isiamed.com da parte di Aldo Prinzi la societa’ non aveva rinnovato la registrazione del nome a dominio www.isiamed.org. Pertanto la richiesta del ricorrente- prosegue ancora il comunicato- di inibire l’uso del domain name ‘isiamed’ sul presupposto sia del preuso del marchio, che del nome a dominio www.isiamed.org, non e’ stata giudicata fondata, mancando di fatto il presupposto della confondibilita’, delle rispettive attivita’, non coincidenti, ne’ interferenti, con conseguente impossibilita’ di ingenerare confusione”. “Valutando i nomi a dominio sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica- conclude Roberto Manno, fondatore di WebLegal, una IP boutique specializzata in particolari settori del diritto industriale e della proprieta’ intellettuale- si e’ stabilito un principio molto importante per la liberta’ di espressione e il web journalism, difendendo la stessa natura del web, ossia uno straordinario mezzo di comunicazione prima ancora che una vetrina commerciale. Aver fornito questo contribuito alla definizione di questi complessi rapporti e’ motivo di grande soddisfazione per WebLegal”.
“Il Giudice- spiega ancora il comunicato- ha inoltre ritenuto privo di carattere diffamatorio il contenuto del blog di Prinzi, che ospita in sostanza una raccolta di articoli relativi all’istituto, con particolare riferimento alla vicenda del contributo statale concesso dalla Legge di Bilancio. Il contenuto non e’ apparso di gravita’ tale da legittimare l’oscuramento della pubblicazione via internet, con conseguente prevalenza del diritto di cronaca rispetto agli interessi commerciali d’impresa. Il ricorso- sottolinea il comunicato- e’ stato pertanto rigettato, con addebito delle spese a carico della stessa Isiamed. “Si tratta di una pronuncia giudiziale di estrema importanza- dichiara Andrea Lisi, avvocato e oordinatore del Digital&Law Department e Presidente di ANORC Professioni- per la sua innovativita’ perche’ tutela diritti costituzionalmente garantiti molto spesso in contrasto con interessi di natura commerciale -o peggio, come in questo caso- di natura politica, sulla base di intrecci tesi a favorire interessi privati mascherati con azioni di crescita in ambito digitale”.

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