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Unioni civili, i cattolici Pd al Senato: “L’utero in affitto sia reato anche per chi va all’estero”

I cattolici del Pd al Senato hanno depositato un emendamento,

Pubblicato:20-01-2016 17:54
Ultimo aggiornamento:16-12-2020 21:49

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GravidanzaI cattolici del Pd al Senato hanno depositato un emendamento, a prima firma Dalla Zuanna, che pone un’ulteriore stretta sull’utero in affitto rendendo la pratica reato anche per gli italiani che vanno all’estero per avere un figlio con la maternità surrogata.

L’emendamento, depositato in aula al ddl Cirinnà sulle unioni civili, si inserisce all’articolo 5 che contiene la stepchild adoption. Si prevede poi l’obbligo di dichiarare e documentare l’esclusione di tale pratica. In loro assenza, l’ufficiale di stato civile trasmette gli atti alla procura. Se accertata la maternità surrogata e in assenza di alcun legame biologico, viene dichiarato lo stato di adottabilità del minore.  In caso di sussistenza di un rapporto di filiazione biologica, nell’esclusivo interesse del minore può essere autorizzata la trascrizione dell’atto di nascita.

L’emendamento dei cattolici del Pd al Senato, a prima firma Gianpiero Dalla Zuanna, depositato al ddl Cirinnà sulle unioni civili introduce un ulteriore comma all’articolo 5 sulla stepchild adoption. La norma reca il titolo ‘Divieto della pratica di surrogazione di maternità’.


Ecco il testo:
1. Chiunque, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, fruisce della pratica di surrogazione della maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600 mila a un milione di euro. Chiunque organizza, favorisce o pubblicizza la pratica di surrogazione della maternità è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con una multa da 600 mila a un milione di euro.
2. Le presenti disposizioni, essendo la presente legge disposizione speciale ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del Codice penale, si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano.
3. In sede di trascrizione degli atti di nascita ricevuti dall’estero dalle autorità consolari, i cittadini italiani richiedenti sono tenuti a rendere una dichiarazione all’ufficiale di stato civile attestante che la nascita è avvenuta senza il loro ricorso a pratiche di surrogazione della maternità vietate ai sensi della legge n. 40 del 2004, nonché a produrre documentazione attestante la dichiarazione, anche fornendo l’identità della partoriente. In mancanza di tale dichiarazione e documentazione, ovvero quando questa è stata resa e l’ufficiale di stato civile e le autorità consolari ravvisino la necessità di accertarne la veridicità, l’ufficiale di stato civile sospende la trascrizione e trasmette gli atti al procuratore della Repubblica.
4. Nel caso in cui venga accertato il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità, la trascrizione è negata se non risulta provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall’atto di nascita ricevuto dall’estero. In quest’ultimo caso, il giudice trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, che dichiara lo stato di adottabilità del minore ai sensi della legge n. 184 del 1983. Nei casi in cui sia invece provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall’atto di nascita ricevuto all’estero, il giudice, nell’esclusivo interesse del minore, può autorizzare la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione del solo rapporto di filiazione biologica, ovvero applicare la legge n. 184 del 1983 qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 8 comma 1.
5. All’articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: “o la surrogazione di maternità” sono abrogate.

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