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Covid, De Luca: “Il decreto? Meno male che c’è la Madonna di Pompei”

La Campania conferma le limitazioni della zona arancione fino al 24 dicembre

Pubblicato:19-12-2020 16:58
Ultimo aggiornamento:19-12-2020 16:58

vincenzo de luca
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ROMA – “Io non ho capito niente: si apre, si chiude, gialla, rossa, arancione…”, dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un discorso a Pompei, ammettendo di avere le idee confuse sul decreto appena emanato dal governo. “Qui abbiamo la sicurezza della Madonna di Pompei, abbiamo un elemento di sicurezza in piu’…”, aggiunge.

IN CAMPANIA CONFERMATE LIMITAZIONI DELLA ZONA ARANCIONE

L’Unita’ di Crisi della Regione Campania, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni gia’ in vigore con la “zona arancione”. Fino al 24, quando entreranno le misure disposte dal decreto 18 ottobre sulla zona rossa nazionale, la Regione amministrata da Vincenzo De Luca non tornera’ gialla.

Nell’ordinanza firmata oggi sono previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attivita’ di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:


1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonche’ regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilita’ sul territorio regionale).

2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C.

5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorita’ competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”

6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche’ delle disposizioni di cui al precedente punto3.

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