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Consiglio Grande e Generale, 17 settembre (pomeriggio)

I Capitani Reggenti, nell’apertura della seduta pomeridiana del Consiglio Grande e Generale, annunciamo il raggiungimento di un accordo da parte di tutte le forze politiche sull’ordine del giorno presentato da Sinistra Socialista e Democratica

Pubblicato:19-09-2019 13:42
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 15:43
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I Capitani Reggenti, nell’apertura della seduta pomeridiana del Consiglio Grande e Generale, annunciamo il raggiungimento di un accordo da parte di tutte le forze politiche sull’ordine del giorno presentato da Sinistra Socialista e Democratica con il quale si impegna il Congresso di Stato ad “avviare al più presto l’iter della legge di bilancio per l’anno 2020 presentando un progetto tecnico, impegnando le forze politiche a riprendere i lavori del tavolo istituzionale composto dalle forze politiche attualmente presenti Consiglio creando le condizioni affinché tutte le forze politiche possano parteciparvi al termine della corrente sezione Consigliare”, subordinando di fatto lo scioglimento del Consiglio all’approvazione del Bilancio di previsione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consiliari. Matteo Ciacci (Civico 10) annuncia nelle prossime “atti di coraggio”. Quindi l’ordine del giorno viene approvato all’unanimità (52 voti favorevoli).

Con l’approvazione dell’ordine del giorno si chiude il Comma 4. L’Aula passa quindi all’esame del Comma 5 (progetto di legge “Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza ed interpretazione autentica dell’articolo 9 della Legge 14 giugno 2019 n.102”) sul quale viene chiesta e ottenuta la procedura d’urgenza. Il Segretario di Stato per le Finanze Eva Guidi introduce l’argomento con la sua relazione: “Il progetto di legge si rende necessario per consentire l’uniforme applicazione della normativa in tema di risoluzione bancarie”. Guidi invoca il principio costituzionale dell’eguaglianza: “se, infatti, possono esservi meritevoli ragioni di interesse pubblico, per riservare a talune categorie di imprese speciali procedure di gestione delle crisi, non altrettanto può dirsi nei riguardi di quei soggetti che abbiano, a diverso titolo e con diversi gradi di responsabilità (amministratori, sindaci, soci, etc”,), contribuito a generare o aggravare quella crisi, tanto più quando la crisi assurga ad insolvenza”. Interviene Margherita Amici (Repubblica Futura), secondo cui “il progetto di legge viola i principi costituzionali sanciti dalla nostra Dichiarazione dei diritti e dalla Convenzione Europea dei diritti umani e viola altresì le disposizioni tipiche del diritto penale dei paesi di lunga tradizione”. Ribatte Denise Bronzetti (Ps): “l’intervento di Amici è giorni che gira per il Paese. Ci lascia esterrefatti. Noi abbiamo chiesto un parere legale sulle questioni sollevate: la disanima, tanto per l’articolato in discussione quanto di quello oggetto di interpretazione, trasuda una evidente difficoltà a maneggiare i principi costituzionali stravolti nel fine”. “Il doppio passo falso di Alleanza popolare: ieri non hanno dato i voti per la procedura d’urgenza sulla variazione di bilancio; oggi con una lettera tecnica che mette in risalto i difetti della legge – tuona Gian Matteo Zeppa (Rete) -. Ma di chi è la farina? Chi difende chi ha creato un dissesto bancario? È molto grave”. Si passa quindi alla votazione e il progetto di legge viene approvato all’unanimità (40 voti su 40).

Si procede quindi con il Comma 6, relativo alle Istanze d’Arengo. Respinte le istanze numero 7 (“per la realizzazione nel Castello di Montegiardino di un monumento in memoria delle vittime del bombardamento inglese del 1942”), numero 9 (“e per il restauro ed il ripristino nei Castelli della targhe commemorative degli eventi che hanno contrassegnato il periodo dal 1920 al 1944”). La seduta si chiude con la discussione sull’Istanza numero 10. Il Consiglio Grande e Generale tornerà a riunirsi mercoledì 18 settembre alle ore 15.


Di seguito un riassunto degli interventi:

COMMA 4

Giuseppe Maria Morganti (SSD) espone l’ordine del giorno: in premessa voglio veramente ringraziare tutte le forze politiche, perché alla fine di una complicata giornata si è giunti ad un accordo. Vado a leggere il testo dell’ordine del giorno. ‘Il Consiglio grande e generale, dopo ampio dibattito, preso atto della necessità di affrontare le difficoltà che non consentono di operare le scelte necessarie al rilancio del paese anche per la necessità di recuperare fiducia tra le forze politiche e di quelle economiche e sociali, creando le condizioni per assicurare l’approvazione nei tempi utili ad evitare l’esercizio provvisorio di un bilancio previsionale condiviso; considerato che le forze politiche intendono con responsabilità affrontare i prossimi passaggi di valutazione da parte degli organismi internazionali nell’interesse generale del paese; si impegna il Congresso di Stato ad avviare al più presto l’iter della legge di bilancio per l’anno 2020 presentando un progetto tecnico, impegnando le forze politiche a riprendere i lavori del tavolo istituzionale composto dalle forze politiche attualmente presenti Consiglio creando le condizioni affinché tutte le forze politiche possano parteciparvi al termine della corrente sezione Consigliare; a portare a confronto le principali problematiche e le priorità che dovranno essere concertate ed implementate nel progetto di bilancio; a introdurre delle linee di indirizzo programmatico al tavolo istituzionale che saranno concertate con le forze sociali ed economiche a affrontare nel tavolo istituzionale il tema della soluzione della crisi del sistema bancario ivi compresi gli Npl al fine di condividere delle proposte anche con le parti sociali ed economiche; sottopone all’Eccellentissima Reggenza la proposta di inserire nel decreto di scioglimento del Consiglio grande e generale, oltre alla data dei comizi elettorali alla prima data utile nel corso del corrente anno, la possibilità di una convocazione straordinaria del Consiglio per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo e previsionale dello Stato’.

Roberto Ciavatta (Rete): l’ordine del giorno prevede che siano create le condizioni affinché tutte le forze politiche possano partecipare al tavolo istituzionale. E’ utile ribadirlo, anche perché rimanga a verbale, che queste condizioni sono le dimissioni e quindi una volta approvato questo ordine del giorno ci sarà la possibilità di fare sistema all’interno del tavolo istituzionale. Sistema non solamente tra forze politiche, ma veramente con tutte le forze rappresentative di questo paese: credo che questa sia una buona partenza e rimarco il voto favorevole da parte del movimento Rete.

Matteo Ciacci (Civico 10): siamo decisamente soddisfatti di questa condivisione. Devo anche ringraziare la disponibilità di SSD ad addivenire ad alcune modifiche dell’ordine del giorno. Sarà necessario ora lavorare su degli impegni di metodo e anche progettuali per riempire i contenuti nel prossimo bilancio. Noi oggi abbiamo fatto un atto di coraggio – e domani e nelle prossime ore ne faremo altri -, abbiamo fatto un atto di coraggio utile a mettere in sicurezza il Paese. La cittadinanza chiede una politica compatta che fa e trova la quadra. Crediamo di essere stati i protagonisti di questo percorso di responsabilità che dovrà andare avanti.

Alessandro Cardelli (Pdcs): abbiamo sottoscritto, insieme alle altre forze politiche, l’ordine del giorno illustrato dal consigliere Morganti che dovrà portarci al tavolo istituzionale, ma ci teniamo a precisare che non ci siederemo a quel tavolo se prima non ci sarà parità di condizione tra tutte le forze politiche, ovvero non prima che vengano rassegnate le dimissioni anche da parte dei componenti della maggioranza e quindi lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale. E’ questa la condizione imprescindibile senza la quale non si può proseguire nel confronto. Solo a quel punto saremo pronti a sederci al tavolo istituzionale per ragionare insieme sul futuro del Paese.

Federico Pedini Amati (Movimento Democratico San Marino Insieme): per una volta siamo tutti d’accordo su un ordine del giorno che nei fatti determina lo scioglimento del Consiglio grande e generale. Si è scelto di portare avanti il tavolo istituzionale cioè di porre fine a questa legislatura. L’ordine del giorno è condiviso e firmato da tutti i partiti che compongono l’arco consiliare, quindi la decisione è presa all’unanimità, quindi si aspetta solamente la formalità delle dimissioni per poi portare a termine quello che è il bilancio dello stato, che dovrà tenere conto di quelle che sono le urgenze della cittadinanza, tra le quali anche la gestione del percorso dei famosi Npl.

Tony Margiotta (Gruppo Misto): l’ordine del giorno deve avere una determinata condizione e questa condizione è il raggiungimento delle 30 dimissioni. Mi auguro anche di più perché è importante mettersi alla pari su questo tavolo. Ci impegneremo per poter raggiungere l’obiettivo del bilancioche deve essere naturalmente votato entro l’anno.

Alessandro Mancini (Partito Socialista): il lavoro fatto in queste ore da tutte le forze politiche ha permesso di arrivare a sottoscrivere un documento che fa chiarezza su quella che sarà la road map che ci porterà da oggi alla data delle elezioni Vogliamo registrare in maniera positiva l’intervento del collega Ciacci che nella sua dichiarazione di voto ha parlato chiaramente di atto di coraggio: più che di atto di coraggio credo che si debba parlare di atto di responsabilità e di atto di coerenza rispetto a quello che è un percorso avviato da tempo che oggi deve trovare l’epilogo per un nuovo inizio.

Iro Belluzzi (PSD): io voglio esprimere tutta la soddisfazione per il lungo lavoro che si è svolto nell’arco della giornata e che è stato dettato da grande confronto. Sicuramente verrà adottato un bilancio tecnico ma perché non lasciare aperta anche la possibilità di indirizzare o mettere qualche elemento di indirizzo politico utile al sistema. Si avvia una nuova fase non semplice per il Paese, non semplice per tutte le forze politiche che vorranno impegnarsi in quello che saranno i passaggi elettorali e in quella che sarà la ricerca delle soluzioni per ridare una prospettiva al Paese.

Roberto Giorgetti (Repubblica Futura): Repubblica Futura avrebbe preferito un percorso diverso. A noi sembrava più congruente affrontare come Governo il confronto con Fitch e Fondo Monetario Internazionale e soprattutto il bilancio di previsione per una serie di motivazioni che ho più volte rimarcato in quest’Aula. E’ maturato un orientamento diverso e come Repubblica Futura, per senso di responsabilità, abbiamo inteso firmare questo documento ed esprimeremo voto favorevole, però vorrei sottolineare che contrariamente a quanto detto da qualche consigliere, che è intervenuto prima di me, la chiarezza non verrà fatta con questo ordine del giorno, la chiarezza verrà fatta al tavolo istituzionale, dove a questo punto tutte le forze politiche verranno chiamate a dare un proprio contributo per costruire un percorso.

Alessandro Bevitori (SSD): esprimo soddisfazione per la sottoscrizione di questo ordine del giorno che deve impegnare tutta l’Aula e tutti i gruppi consiliari in un percorso di responsabilità, voluto proposto e sostenuto da Sinistra Socialista Democratica.

L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dall’Aula (52 voti favorevoli)

COMMA 5

Progetto di legge “Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza ed interpretazione autentica dell’articolo 9 della Legge 14 giugno 2019 n.102”

Sul progetto di legge è stata approvata la procedura d’urgenza.

Segretario di Stato per le Finanze Eva Guidi. Il progetto di Legge “Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza ed interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 14 giugno 2019 n.102” si rende necessario per consentire l’uniforme applicazione della normativa in tema di risoluzione bancarie. Nel sistema sammarinese vi sono solo alcune tipologie di imprese che, in ragione del preminente interesse pubblico che ne riveste l’attività caratteristica o delle dimensioni economico-occupazionali che le contraddistinguono, non risultano sottoposte, in caso di insolvenza, alla ordinaria procedura esecutiva collettiva (che va sotto il nome di “concorso giudiziale dei creditori”), bensì ad altre diverse procedure, spesso nemmeno giudiziali ma prevalentemente amministrative, idonee a garantire una più guidata e ordinata uscita dal mercato dell’impresa (ave non ne sia possibile il risana mento) e a limitarne gli impatti negativi conseguenti a livello socio-economico. Emblematico a questo proposito è il caso dei soggetti autorizzati ali sensi della LISF (ed in particolare delle banche) che, svolgendo l’attività di pubblico interesse consistente nell’intermediazione creditizia del risparmio, pur con strutture e strumenti privatistici e con scopo lucrativo, sono state sottratte dal campo di applicazione della Legge n.1 7/1917 (cd. “legge fallimentare sammarinese”) per essere regolate dalla Legge n.165/2005 (cd. “LISF”) e, da ultimo, dalla Legge n.102/2019. In caso di insolvenza di un soggetto autorizzato, quand’anche giudizialmente accertata, non è ammessa l’apertura del giudiziale concorso dei suoi creditori (benché certamente più d’uno), ma solo la procedura di liquidazione coatta amministrativa o, se trattasi di una banca, anche quella alternativa di risoluzione, dato che due delle tre fattispecie di dissesto sono assimilabili all’insolvenza per indicazione stessa del legislatore. Trattasi evidentemente di procedure diverse per natura, finalità e attori, ma che possono (non necessariamente) fondarsi sui medesimi presupposti fattuali. Di qui l’esigenza avvertita dal legislatore, con l’art.98 della LISF, di far accertare giudizialmente il presupposto dell’insolvenza della persona giuridica, ave sussistente, per poter rendere applicabili anche a queste speciali procedure amministrative alcuni istituti tipici del giudiziale concorso, fermo restando che taluni di questi già discendano dall’apertura della liquidazione coatta. Già qui si rilevano le prime istanze interpretative che muovono il presente intervento, non essendo chiaro quali “istituti giuridici concorsuali” siano applicabili alla liquidazione coatta tout court, a prescindere dall’accertamento giudiziale dell’insolvenza, e quali invece lo presuppongono. Ma l’intervento interpretativo di cui all’articolo 1 del presente progetto di legge muove principalmente dall’esigenza di giustizia consistente nella “parità di trattamento tra imprenditori”, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza, Se, infatti, possono esservi meritevoli ragioni di interesse pubblico, per riservare a talune categorie di imprese speciali procedure di gestione delle crisi, non altrettanto può dirsi nei riguardi di quei soggetti che abbiano, a diverso titolo e con diversi gradi di responsabilità (amministratori, sindaci, soci, etc”,), contribuito a generare o aggravare quella crisi, tanto più quando la crisi assurga ad insolvenza, passibile, in assenza delle summenzionate norme speciali, di apertura del giudiziale concorso dei creditori e di tutte le misure sostanzialmente “sanzionatorie” a ciò connesse, In assenza di siffatto intervento normativo, non può escludersi che i responsabili del dissesto di una banca strumentalmente si avvalgano di una fuorviante lettura della norma vigente, per sottrarsi alle medesime responsabilità di cui sarebbe chiamato a rispondere il proprio omologo di una impresa non vigilata, Il primo comma dell’articolo mira quindi a chiarire che la dichiarazione di cui all’art,98 della LISF, quale accertamento giudiziale dell’insolvenza del soggetto autorizzato, è “equipollente”, agli effetti di cui al comma seguente, all’apertura del giudiziale concorso dei creditori, interpretando il combinato disposto tra i due commi della LISF in apparente contrasto,. Il secondo comma completa il comma 1, dandovi precisa sostanza, cioè indicando quali sono, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, i termini in cui si estrinseca questa equipollenza tra dichiarazione di insolvenza e apertura del giudiziale concorso, e precisamente: a) la possibilità di contagio degli effetti della accertata insolvenza anche a soggetti diversi, purché vi sia declaratoria di una società di fatto; b) la possibilità di perseguire penalmente quelle persone fisiche che, in caso di apertura del giudiziale concorso dei creditori, in luogo della liquidazione coatta per insolvenza accertata giudizialmente, sarebbero responsabili di bancarotta e altri cd, “reati fallimentari”, Sulla base della assimilazione all’insolvenza dei casi di dissesto descritti alle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 2, della L,102/2019, che risulta eseguita già dallo stesso legislatore all’articolo seguente, il terzo comma del presente intervento si limita a chiarire che, sebbene la dichiarazione di insolvenza non sia dovuta ai fini della rimozione del deficit mediante gli strumenti e i poteri della risoluzione, essa diviene necessaria, e sufficiente, agli effetti dell’equipollenza di cui sopra, per i quali evidentemente non può essere sufficiente un accertamento del dissesto sul piano meramente amministrativo, Poiché tuttavia non si può escludere che il legislatore, anche in futuro, individui altre procedure speciali di gestione delle crisi, in risposta alle preminenti esigenze di interesse pubblico di cui in premessa, si è ritenuto opportuno nel quarto comma inserire una “norma di principio”, che dovrebbe parimenti guidare correttamente l’attività dell’interprete in tutti quegli ulteriori e/o nuovi casi in cui, pur essendovi una situazione di insolvenza giudizialmente accertata, non sia contemplata la possibilità di aprire un giudiziale concorso dei creditori, Il quinto comma, coerentemente alla legge e alla vicina giurisprudenza, chiarisce che quanto avvenga in data successiva a quella rispetto alla quale l’insolvenza è stata giudizialmente accertata, non esclude gli effetti dell’equipollenza di cui sopra, e ciò non solo per coerenza al principio che “tempus regit actum” ma anche per sovvenire ad istanze di equità, considerato che spesso “il superamento o la rimozione” dell’insolvenza già accertata avviene solo grazie a pubblici interventi e quindi a spese dei contribuenti, attuali e futuri, interventi quindi che, diversamente, finirebbero per andare paradossalmente a vantaggio di coloro che hanno contribuito a renderli necessari. L’equipollenza tra alcuni effetti dell’insolvenza, dichiarata giudizialmente nelle procedure amministrative, con quelli del giudiziale concorso dei creditori, non assurge alla totale identità fra le stesse, rispetto le quali resta, piuttosto, una diversità di natura e di funzione. Per tale ragione, al comma 6 va evidenziato come l’esclusione dell’applicabilità alla LCA delle norme a carattere procedurale del giudiziale concorso è stabilita all’articolo 87, comma 2, della LISF risieda nella diversità, tra le due procedure, delle finalità: nella prima, il commissario liquidatore ha la rappresentanza legale del soggetto autorizzato sottoposto ad una procedura finalizzata alla eliminazione del soggetto autorizzato, di contro, nella seconda, il procuratore del concorso si configura come gestore dei beni delle società nell’interesse della massa dei creditori. Ne consegue, che mentre il concorso rappresenta una particolare procedura giudiziale di tipo esecutivo, la LCA è piuttosto una procedura a carattere amministrativo. Al fine dunque di chiarire dubbi interpretativi, non devono trovare pertanto applicazione alla LCA le regole procedurali del giudiziale concorso dei creditori, latu sensu intese (tra cui anche quelle processuali, dettate per le procedure esecutive in genere, quali i gravami, le opposizioni, etc.). L’articolo 2 del presente progetto di legge specifica l’interpretazione autentica volta a rendere esplicita la riconducibilità al fiduciante delle somme detenute anche per il tramite di una fiduciaria nel caso in cui la falcidia riguardi i soggetti di cui all’articolo 9 comma 2, lettera c) della Legge n. 102/2019 in materia di risoluzione bancaria. L’articolo 9, comma 2, limita infatti la protezione di cu i all’art. 9, Comma 1 per alcune categorie di depositanti, riconoscendo la protezione soltanto nei limiti di quanto stabilito dell’art. 100 della L1SF. Con tale richiamo, il legislatore ha fatto riferimento alle disposizioni relative al Fondo di garanzia di tutela dei depositanti, la cui disciplina applicativa è contenuta nel Regolamento BCSM n. 2016-01. In particolare, l’art. 1[1.1.2 (Ammissibilità dei depositi), comma 4 del citato Regolamento dispone che “Nei casi di deposito su posizione dedicata intestata a fiduciaria sammarinese o estera ma riconducibile univocamente, da parte della banca, ad uno o più fiducianti che ne sono i titolari effettivi, l’ammissibilità del deposito nonché l’ammontare dell’importo rimborsabile andranno rilevate, ai fini di cui ai precedenti commi, con riguardo a ciascuno di questi; in caso contrario il deposito della fiduciaria sarà ritenuto inammissibile ai sensi di quanto disposto al comma 1, alle lettere c) e dr. La richiamata disposizione stabilisce pertanto che nel caso di depositi detenuti tramite una fiduciaria, ai fini del calcolo dell’ammontare da proteggere viene superato lo schermo fiduciario, dovendo procedere ad aggregare sia il deposito intestato direttamente al fiduciante che quello detenuto per il tramite della fiduciaria. Ne consegue che, nel determinare l’importo da tenere indenne dalle falcidie di cui all’art. 9, comma 2 della Legge n. 102/2019, si deve altrettanto procedere all’aggregazione delle due tipologie di depositi (diretto e in via fiduciaria) in conformità a quanto previsto dall’art. 100 della LISF e della relativa disciplina attuativa (Regolamento. BCSM n. 2016-01). L’interpretazione autentica di cui all’articolo 2 del presente progetto di Legge consente pertanto di rimuovere ogni incertezza applicativa in materia di falcidie, tenuto conto che nell’attuale formulazione dell’articolo 9, comma 2 lettera c) della Legge n 102/2019 non è espressamente prevista la riconducibilità al fiduciante del deposito detenuto tramite fiduciari, come risulta dalla disciplina in materia di fondo di garanzia dei depositanti richiamata dallo stesso art. 9, comma 2.

Roberto Ciavatta (Rete): quello che stiamo facendo oggi è un completamento o meglio un passaggio necessario per evitare interpretazioni della norma sulle risoluzioni bancarie affinché la legge stessa possa aggredire coloro che sono i soci e coloro che, a monte di quella norma, avendo subito condanna passata in giudicato per frodi fiscali a San Marino e all’estero, vedranno requisiti i loro fondi. Le resistenze di chi ha posizioni di potere in questo Paese di fronte a interventi di equità – ai quali non si vogliono sottoporre perché non sono abituati a sottoporvi a interventi di equità – devono essere fermate dall’Aula consiliare. E questa interpretazione autentica va a stabilire che le norme che valgono per le società valgono anche, aggiungo io, a maggior ragione, per le società bancarie. Ci auguriamo che anche in questo caso ci sia l’unanimità per dichiarare ancora una volta che la politica non si fa intimorire dai tentativi di colpi di coda.

Margherita Amici (Repubblica Futura): Permettetemi di esprimere alcune considerazioni che probabilmente suoneranno come una voce fuori dal coro. Mi dispiace dover evidenziare che a mio avviso questo progetto di legge violi i principi costituzionali sanciti dalla nostra Dichiarazione dei diritti e dalla Convenzione Europea dei diritti umani e viola altresì le disposizioni tipiche del diritto penale dei paesi di lunga tradizione. Infatti, se da un lato impone di trattare in maniera uguale situazioni di fatto uguali, parimenti la distinzione tra normativa bancaria e legislazione in materia di impresa senza ulteriori specificazioni è una distinzione che appartiene alla storia di questo paese come quella dei paesi europei che appunto dedicano alle banche legislazioni speciali. Da notare che il progetto di legge per raggiungere l’obiettivo di pervenire a una applicazione retroattiva della legge penale incorre in un’ulteriore violazione costituzionale: infatti introduce una pretesa equipollenza tra situazioni che invece sono distinte, considerato che le previsioni incriminatrici prevista dalla legge comune concorsuale non sono applicabili alle banche esattamente come le norme penali previste dalla legge bancaria non sono applicabili agli imprenditori così detti comuni. Il progetto di legge mira a superare questa distinzione ma per raggiungere tale scopo ancora una volta mi pare che violi il principio di legalità in materia penale.

Federico Pedini Amati (Movimento Democratico): Che si possa arrivare ad un qualche ricorso da parte degli stessi ex proprietari di queste banche in risoluzione Io vedo difficile, perché questa legge in tutte le sue articolazioni è stata vista e rivista e lo dimostra anche l’interpretazione autentica dell’articolo 9 che stiamo discutendo. Noi qui diciamo con la legge 102 che tutte le passività sono protette nell’ambito della gestione della risoluzione di banca Cis, ma per tutti gli altri ancora non si è data risposta e mi riferisco soprattutto a tutte le famiglie coinvolte nel caso Smi. Io mi auguro che non si faccia spallucce per quanto riguarda le obbligazioni subordinate e coloro i quali sono rimasti fregati da quegli investimenti fatti attraverso mandato fiduciario. Non facciamo finta di niente nei confronti di quelle 40 famiglie. Anche in questo caso si devono dare delle risposte, perché altrimenti si fanno figli e figliastri.

Stefano Canti (Pdcs): esprimo sostegno al progetto di legge, non è altro che estensione della legge salvabanche. Il primo principio è molto importante: poiché per la crisi della Cis lo Stato ha messo 70 milioni di euro, è giusto che possa intervenire sui conti correnti di chi ha creato il dissesto. L’altro principio: chiunque è condannato per questa risoluzione bancaria è aggredibile sul proprio conto corrente e parificato se viene in una fiduciaria.

Denise Bronzetti (Ps): l’intervento di Amici è giorni che gira per il Paese. Ci lascia esterrefatti. Noi abbiamo chiesto un parere legale sulle questioni sollevate: la disanima, tanto per l’articolato in discussione quanto di quello oggetto di interpretazione, trasuda una evidente difficoltà a maneggiare i principi costituzionali stravolti nel fine. Su un punto soltanto vi è assenso: in altri ordinamenti il problema interpretativo neppure si pone, ma per ragioni opposte: prima di asserire sarebbe stato meglio conoscere che la normativa Italiana ed Europea concludono nel medesimo senso della legge di interpretazione autentica: i reati fallimentari trovano applicazione anche quando lo stato di insolvente è superato per effetto della risoluzione.

In ciò risiede la genuina e dall’estensore non rinvenuta esigenza di fugare con la legge in esame dubbi interpretativi che verrebbero altrimenti a porsi perfino tra due norme di diritto interno. Il dotto estensore della reprimenda garantista dovrebbe quindi indicare chi intenda garantire tra gli uni e gli altri. L’estensore, improvvisatosi giurista, dovrebbe sapere che qui la logomachia è sui diritti e non sulle parole, come diceva Calamandrei: i giuristi devo smettere di essere giocolieri da circo né conferenzieri da salotto, la giustizia infatti è una cosa seria. Non è pertanto improprio rivendicare la specialità del diritto bancario rispetto al comune diritto societario quanto piuttosto volere fare discendere da tale specialità norme di particolare protezione per i banchieri. I quali invece dovrebbero essere valutati con il giusto e dovuto rigore in considerazione del fatto che la banca è un’impresa, volta e fondata sulla raccolta del risparmio presso il pubblico e l’esercizio del credito, risparmio cui la Repubblica riconosce una rilevante valore sociale. Allora vi è a ben vedere non soltanto ma anche un secondo punto di solo apparente contatto con l’estensore, ossia volere trattare in modo diverso situazioni disuguali. Ma correggendo a differenza tra quanto in realtà voluto e quanto in realtà dichiarato: assicurare una sanzione più severa a chi, il banchiere, maneggia beni altrui, il risparmio, rispetto a chi esercita l’impresa solo con mezzi propri e non certo il contrario. Allora sarebbe buona cosa che l’estensore, anzichè richiedere di disapplicare le sanzioni a banchieri solo perché vigilati, votasse il progetto di legge al fine di evitare che l’avere escogitato i sistemi di vigilanza per evitare grandi crisi non produca il male gravissimo della responsabilità morale dello Stato sorvegliante per l’azione degli istituti sorvegliati. È indubbio che gli istituti buoni altrimenti non traggano vantaggio dalla sorveglianza governativa mentre di questa approfitteranno quelli male amministrati.

Siamo disposti a consegnare questo documento. Vediamo chi lo sosterrà, anche tra la maggioranza.

Matteo Ciacci (C10): portata positiva di questa interpretazione autentica. Rende applicabili tutti gli effetti penali anche alle banche risolute. Si esplicita l’esigenza dell’assunzione di responsabilità verso amministratori e azionisti. Le eventuali falcidie vengono estese alle società che potrebbero schermare i beneficiari effettivi. Un atto di trasparenza. Ho ascoltato l’intervento di Amici di Repubblica futura: mi limito a valutazioni politiche. Mi piacerebbe che tutta la maggioranza sostenesse con forza che il percorso di trasparenza nel sistema bancario è stato avviato, invece poi, con gli artifici giuridici si sostiene che tutto giusto non è. Dobbiamo rivendicare con forza questo percorso. Abbiamo gestito una crisi che non era facile e creato presupposti per agire in prospettiva. Quando c’è compattezza le questioni si affrontano, anche dal punto di vista tecnico.

Gian Matteo Zeppa (Rete): Carramba che sorpresa. Su una interpretazione autentica qualcuno difende Marino Grandoni e compagnia bella. Quel documento letto da Amici lo avevamo già avuto da diversi giorni ed è stato letto pedissequamente. Il doppio passo falso di Alleanza popolare: ieri non hanno dato i voti per la procedura d’urgenza sulla variazione di bilancio; oggi con una lettera tecnica che mette in risalto i difetti della legge. Ma di chi è la farina? Chi difende chi ha creato un dissesto bancario? È molto grave. Si utilizzano i microfoni per difendere quelle persone, è indegno di un’Aula. Se qualcuno pone dei dubbi sulla risoluzione bancaria del Cis si capisce bene chi difende chi e cosa. Alleanza popolare ha dimostrato con chi sta.

Roberto Giorgetti (Rf): se vogliamo aprire una discussione su chi porta in Aula interventi solo frutto della propria penna mi stupisco. È incomprensibile un ragionamento di questo tipo se non per una polemichetta da quattro soldi. Su chi ha rapporti con chi con il tempo si potrebbero scoprire realtà inaspettate. Quando ci muoviamo su interventi a tutela dello Stato nell’ambito bancario serve attenzione per non ottenere l’effetto contrario. Non dobbiamo offrire il fianco a queste persone e ai ricorsi di anticostituzionalità. Ci sono processi per reati importanti contro esponenti di altre banche. La preoccupazione di fondo è di non mettersi sull’estensione retroattiva di reti penali. Il codice penale non lo permette. Invito a uscire dalle facilonerie e a concentrarsi su questo aspetto. Rf ha rallentato le procedure di rimborso ai correntisti del Cis? L’aritmetica è facile, i voti contrari o astenuti di Rf ieri, trasformati in sì non avrebbero permesso la procedura d’urgenza. Le procedure sono partite, è sospeso un intervento di carattere tecnico legato all’articolo 8 che si risolverà.

Teodoro Lonfernini (Pdcs): il provvedimento è in piena coerenza sul progetto di legge sulla risoluzione bancaria. Necessario per Banca Cis, ma servirà in futuro per tutti i dissesti bancari futuri, a maggior ragione con frode e malafede. È un provvedimento coerente. Lo Stato è dovuto intervenire non solo per i fondi pubblici depositati in Banca Cis, anche nel gap di tutte le risoluzioni che abbiamo dovuto adottare.

Giuseppe Maria Morganti (Ssd): ribadisco l’importanza del provvedimento. Bene la procedura d’urgenza. Non è una nuova legge ma una interpretazione autentica, interviene sul principio. Se c’è un elemento che genera negatività che sono sanzionate, rimangono tali. Da un problema si è usciti con un plus per il nostro Stato che ha dimostrato di sapere gestire situazioni complesse. Le falcidie possono essere estese anche quando i conti correnti sono schermati da fiduciarie, è un principio molto importante.

Eva Guidi, segretario di Stato per le Finanze (replica): c’è stato un lungo lavoro. Da questa settimana le banche possono chiamare i correntisti e c’è la possibilità di trasferimento degli attivi passivi nella società veicolo di segregazione dei fondi. Questa norma va nella traccia delineata durante gli incontri e colma eventuali dubbi di applicazione della risoluzione bancaria. Il presupposto fondamentale è nel fatto che occorre salvaguardare al massimo l’interesse pubblico. Non c’è l’immunità per la banca solo perché lo Stato si fa carico del dissesto. Nelle società risolute, infatti, lo stato di insolvenza viene rimosso.

Stefano Palmieri (Rf): lunedì mattina, su sollecitazione di alcuni professionisti, abbiamo dato il documento chiedendo una verifica al segretario di Stato. È stata fatta e voteremo la legge. Tutto questo sospetto è un fuoco di paglia. Noi il documento non lo abbiamo fatto girare.

Eva Guidi, segretario di Stato per le Finanze (seconda replica): effettuate le verifiche la segreteria ha ritenuto fosse opportuno procedere.

Il progetto di legge viene approvato all’unanimità con 40 voti favorevoli su 40 presenti

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