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Processo Valle del Sacco, la sentenza è attesa per febbraio

L'obiettivo è individuare i responsabili della contaminazione da betaesaclorocicloesano di una vasta area tra le province di Roma e Frosinone

Pubblicato:18-11-2019 18:15
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 16:37

giustizia tribunale
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VELLETRI – È ormai giunto alle battute finali il processo Valle del Sacco in corso al Tribunale di Velletri per individuare i responsabili della contaminazione da betaesaclorocicloesano (beta-HCH, sottoprodotto del pesticida lindano, ndr) di una vasta area tra le province di Roma e Frosinone – oggi Sito di Interesse Nazionale (Sin) – causato dallo sversamento della sostanza nel fiume Sacco.

Dopo quindici anni e diversi stop, si avvicina il giorno in cui sara’ pronunciata la sentenza di primo grado, attesa dopo l’udienza del 29 gennaio 2020. Rinvio fissato dal giudice, Luigi Tirone, per concludere le discussioni delle difese, iniziate oggi in aula, e permettere al pm di replicare. La lettura del dispositivo e’ prevista entro febbraio 2020. Due gli anni chiesti lo scorso 14 ottobre dal pubblico ministero, Luigi Paoletti, per disastro innominato a carico dei quattro imputati: Giuseppe Zulli, in qualita’ di direttore dello stabilimento della Centrale del Latte di Roma; Carlo Gentile, direttore dello stabilimento Caffaro srl di Colleferro dall’1 marzo 2001 al 31 maggio 2005; Giovanni Paravani e Renzo Crosariol, rispettivamente legale rappresentante e responsabile tecnico del Consorzio Csc di Colleferro. Richiesta a cui oggi hanno risposto le difese, che hanno discusso e consegnato al giudice le proprie conclusioni nel corso di una lunga udienza, iniziata stamattina attorno alle ore 10 e conclusasi alle 18.20.

Ad aprire i lavori in aula e’ stato l’avvocato Massimo Guadagno, legale di parte civile, che, riproponendo il contesto in cui e’ maturata la contaminazione, ha parlato di “superficialita’ e omissioni” nella condotta degli imputati a partire dall’assunto che “gli abitanti della Valle del Sacco hanno l’esaclorocicloesano nel sangue e patologie”, mortali e non, “riconducibili a questa sostanza”, che, oltre ad essere insolubile, puo’ dare origine a fenomeni di bioaccumulo. “I siti industriali presi in esame da Arpa Lazio- ha sostenuto Guadagno- non sono Arpa 1 e Arpa 2, ma Benzoino e Chetoni-Fenilglicina”, aree su cui “gia’ nel 2001 la Caffaro aveva commissionato sondaggi e analisi allo studio geotecnico italiano, rilevando valori di esaclorocicloesano superiori a quelli consentiti per i terreni commerciali e avviando”, di conseguenza, “il piano di caratterizzazione del sito”. Ma la documentazione, “seppur spedita tramite raccomandata al Comune di Colleferro, non e’ stata ricevuta”. “Il fatto non sussiste”, e’ stata la conclusione di Giulio Venturi, legale di Giuseppe Zulli, accusato di non aver comunicato ai competenti organi sanitari i risultati positivi per il beta-HCH sulle analisi del latte del dicembre 2003 e giugno 2004, e di essersi limitato a sospendere i conferimenti provenienti da un’azienda locale. “Non sussiste” perche’, rispetto alla “colpa per omissione nei reati impropri, mancano la condotta, il nesso causale, l’inevitabilita’ e la prevedibilita’ dell’evento, e manca anche l’evento”.


Per Venturi e’ “paradossale” che nel procedimento sia citata la Centrale del Latte di Roma, che “non aveva il ruolo di garante primario, attribuito dalla norma al produttore e alla Asl, ma solo di garante sussidiario”. E non siano citati, invece: la Cooperativa Produttori Latte Casilina, che, “in seguito alla sospensione del giro 37 (in cui era stato individuato il latte contaminato, ndr) da parte della Centrale ha continuato a conferire ai caseifici”; e la Asl di Colleferro, “che nonostante la sua posizione di garanzia, comunica la possibile contaminazione ambientale solo l’1 aprile del 2005”, configurando “un periodo di inerzia pari a quello che l’accusa concretizza nella condotta omissiva della Centrale”. Ma “sul latte commercializzato, risultato conforme, non c’era nessun rischio potenziale” per i consumatori, continua il legale, e l’azienda, “che ha applicato bene il manuale di autocontrollo, ha condotto le analisi sui pesticidi ogni sei mesi, sebbene non ci sia in questo senso un obbligo previsto dalla norma e sebbene siano i produttori a dover garantire la salubrita’ del prodotto”.

“Il fatto non sussiste perche’ il reato e’ stato consumato in epoca precedente all’entrata in scena del Csc Colleferro (1991, ndr)”, e’ stata poi la conclusione di Roberto Borasio, legale di Crosariol, che fa risalire la fine della condotta che ha portato al disastro ad un’epoca “non successiva al 1990” e, data “la prescrizione di dieci anni calcolata con le norme all’epoca vigenti”, richiama in aula la giurisprudenza di Cassazione, in particolare la sentenza Eternit, sostenendo che “il reato sarebbe stato prescritto ancor prima che il procedimento fosse avviato. Gli atti del processo degli Anni 90 su Arpa 1 e Arpa 2- continua il legale- ci indicano l’esistenza di residui del lindano trattati senza il minimo riguardo”, quindi l’inquinamento risalirebbe a quando “la sostanza era sintetizzata e prodotta o subito dopo”. Quindi, “non puo’ esserci un reato a consumazione protratta del tipo proposto dal pm al Tribunale “.

Tesi sostenuta anche dalla difesa di Giovanni Paravani, rappresentato dall’avvocato Vittorio Gromis di Trana, che sottolinea “l’apporto modesto delle acque meteoriche” al disastro, il loro “effetto irrilevante sulle zone ripariali e sui terreni agricoli” e “l’origine storica dell’inquinamento, di cui il Consorzio non e’ responsabile. Chiedo l’assoluzione perche’ il fatto non sussiste”, conclude Gromis, che propone in subordine la concessione delle “attenuanti generiche” e il rigetto del risarcimento delle parti civili “per mancanza della prova del danno e della sua quantificazione”. Il 29 gennaio 2020 discuteranno le conclusioni i legali della difesa Mario Gebbia e Marco Fagiolo, poi ci sara’ la replica del pm. L’udienza e’ fissata per le 11.30.

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