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Covid, da oggi il nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare

Nove regioni in zona arancione. Nuova stretta in arrivo: impianti di sci chiusi fino al 15 febbraio, per i bar stop asporto dalle 18

Pubblicato:16-01-2021 10:42
Ultimo aggiornamento:18-01-2021 07:58
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ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intanto, ha firmato il Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19. Le norme entrano in vigore da oggi, sabato 16 gennaio, fino al 5 marzo.

IMPIANTI SCI CHIUSI FINO AL 15 FEBBRAIO

Gli impianti sciistici potranno riaprire il 15 febbraio dopo l’adozione di linee guida anti covid da parte della Conferenza delle regioni e validate dal Cts. Lo prevede il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio.


BAR E VENDITA BEVANDE, STOP ASPORTO DOPO LE 18

E’ vietata la vedita d’asporto dopo le 18 per i bar e gli esercizi simili senza cucina, ma anche per i commercianti specializzati nella vendita di bevande.

CONFERMATO NO SPOSTAMENTO TRA REGIONI E COPRIFUOCO ALLE 22

Confermato per tutto il territorio nazionale, anche per le zone gialle, il divieto di spostamento tra Regioni. Resta consentito, all’interno dei Comuni e della propria Regione invece, la possibilità di far visita a parenti o amici nel limite massimo di due persone (con minori di 14 al seguito) con rientro a casa entro le ore 22. E’ quanto prevede il Dpcm per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19 che va in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Nel testo si legge: “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Confermato il coprifuoco: “Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

IN ZONE GIALLE RIAPRONO MUSEI E MOSTRE, CHIUSI CINEMA E TEATRI

In base alle nuove norme del Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19, nelle zone gialle riaprono i musei e le mostre (ma solo nei giorni feriali e con contingentamento). Mentre restano ancora chiusi su tutto il territorio nazionale cinema, teatri, spazi per concerti e discoteche. Vietate anche le feste per i matrimoni (sia all’aperto che al chiuso), le sagre, le fiere e i congressi (possibili solo da remoto). Cerimonie pubbliche in assenza di pubblico. Riunioni di lavoro sempre a distanza nelle Pa (fortemente raccomandato nel privato).

Questo quanto prevede il testo: “Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura”.

All’articolo 2 pero’ si precisa che su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica”. Quindi musei e mostre aperte solo nelle zone gialle.

Restano sospesi su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Nel Dpcm si precisa che restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ACCESSO CHIESE E LUOGHI CULTO TENENDO CONTO DELLE DIMENSIONI

Su tutto il territorio nazionale l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

IN CASA FORTEMENTE RACCOMANDATO NON RICEVERE NON CONVIVENTI

Con riguardo alle abitazioni private, su tutto il territorio nazionale è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

DA LUNEDÌ SCUOLE SECONDARIE IN PRESENZA DAL 50% AL 75%, IL RESTO IN DAD

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Quanto alle scuole, il Dpcm precisa che “resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attivita’ didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina.

Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del piu’ idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita’ didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita’ di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Citta’ metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ delle aziende di trasporto pubblico locale. 

RESTA IN FESTIVI E WEEKEND CHIUSURA NEGOZI CENTRI COMMERCIALI

E’ confermata nei week end la chiusura dei negozi all’interno dei centri commerciali. Nel testo si legge: “Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.

RESTA CONSENTITA ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA ALL’APERTO

Resta consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto (anche senza l’obbligo di mascherina per chi fa sport se in condizioni di isolamento). Nel testo si legge: “É consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. E restano sospese “le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Anche nel nuovo Dpcm, l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici resta condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

RIPARTONO LE CROCIERE DI NAVI ITALIANE

Ripartono le le crociere organizzate da navi italiane . E’ previsto che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in paesi a rischio. E’ consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori non a rischio e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori a rischio. Sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

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