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Divorzio, assegno più leggero e a tempo per il coniuge debole

La Camera ha approvato un testo di legge che punta a rendere più equilibrato il mantenimento dei figli dopo la fine del matrimonio. E cade l'idea del 'per tutta la vita'

Pubblicato:15-05-2019 16:56
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 14:28

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ROMA – Fece scalpore il divorzio di Silvio Berlusconi costretto dai giudici a versare alla ex moglie Veronica Lario assegni miliardari e residenze dorate. Come, di contro, si aprirono campagne a favore dei papà separati ridotti in miseria per mantenere la moglie. Ma, al di là dei casi mediatici più eclatanti, la questione dell’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del coniuge ‘debole’ quando i matrimoni si sciolgono è da molto tempo al centro di polemiche e anche di interventi della giurisprudenza tesi a superare l’assioma dello stesso ‘mantenimento del tenore di vita’ e per sempre anche dopo il divorzio.

La Camera disegna le nuove regole: sì agli alimenti, no al tenore di vita  

La materia è finita sotto le mani del legislatore che ha deciso di cambiare le norme già da un paio di anni, con un’approfondita indagine conoscitiva, e ieri l’Aula della Camera ha approvato il testo che, modificando la legge 1970 sul divorzio, intende “fornire risposte adeguate alla questione dell’equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio”.

Finora, spiega la premessa al nuovo testo di legge, “la norma sull’assegno post-matrimoniale, come interpretata da una consolidata giurisprudenza, ravvisa, come primo presupposto e criterio di determinazione dell’assegno, l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio. In sede di giurisprudenza di legittimità si è però avuto, di recente, un segno del tutto contrario affermando infatti che l’assegno divorzile può essere concesso solamente all’ex coniuge che non abbia l’autosufficienza economica, che, cioè, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Quindi, “l’ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza che si possa fare alcun riferimento al rapporto matrimoniale ormai estinto. Nessuna rilevanza, conseguentemente, avrebbero, tra l’altro, la durata del matrimonio e l’impegno dedicato dal coniuge alla famiglia.


Altre sentenze hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell’assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in conto, anche, ma non esclusivamente, il tenore di vita matrimoniale insieme ad altri criteri, come l’apporto personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare”. Sentenze quindi in contrasto fra loro, a seconda della sensibilità e discrezionalità dei giudici, che hanno reso necessario un “intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative rispondenti all’esigenza di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall’altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia e rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa”.

Cosa prevede il nuovo testo

Ecco cosa prevede il nuovo testo approvato dalla Camera e in attesa dell’esame del Senato: per determinare la quantità dell’assegno divorzile, si legge all’art 2, “il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale”. Non solo, cade l’idea del mantenimento per tutta la vita, infatti “il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili”. Infine, “l’assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l’assegno”.

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