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Cassazione: “Anche nei centri per i migranti c’è diritto al distanziamento”

L'ordinanza arriva al termine di una lunga battaglia dell'Asgi che aveva presentato ricorso sul centro Mattei di Bologna

Pubblicato:15-02-2022 19:21
Ultimo aggiornamento:15-02-2022 19:22

centro accoglienza straordinaria
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BOLOGNA – A partire dal caso del Centro Mattei di Bologna, “la Corte di Cassazione ha riconosciuto che anche nei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) va tutelato il diritto alla salute per i richiedenti asilo, garantendo anche a loro le misure adottate dallo Stato per contrastare l’epidemia da Covid-19, senza discriminazione alcuna”. A segnalare il pronunciamento depositato oggi è l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che nel marzo del 2020 aveva aperto la controversia denunciando “la mancata applicazione, nel più grande Cas di Bologna – ricorda l’associazione in una nota – delle misure di distanziamento personale previste dalle norme contro la pandemia”.

L’ordinanza della Cassazione arriva al termine di “una lunghissima battaglia”, scrive l’Asgi, rappresentata dagli avvocati Nazzarena Zorzella e Lorenzo Trucco: si trata di “una grande vittoria”, perché la Corte riconosce che “chi è accolto in un centro di accoglienza non va discriminato”. Facendo dunque un passo indietro, nel 2020 l’Asgi presentò un ricorso al Tribunale di Bologna “chiedendo che il ministero dell’Interno, il Comune, la Regione Emilia-Romagna e il consorzio L’Arcolaio garantissero ai richiedenti asilo ospiti del Cas Mattei il distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, denunciando che nella struttura non erano rispettate in quanto gli ospiti erano costretti a vivere in stanze di 8-10 persone e senza spazi comuni compatibili con dette misure”.

Il Tribunale “ha per tre volte respinto la causa dichiarando che doveva essere proposta davanti al Tar- continuano i giuristi- in quanto il Cas è un contesto nel quale il ministero (e gli altri soggetti) hanno potere discrezionale, condannando pesantemente Asgi al pagamento delle spese di giudizio”. Ma invece oggi la Cassazione “ha dato ragione ad Asgi, dichiarando che il diritto alla salute, anche dei richiedenti asilo- continua il comunicato- va esaminato dal giudice ordinario, cioè dal Tribunale, perché non vi è potere discrezionale a fronte di misure pre-determinate dal legislatore in modo tale da non consentirne attuazioni differenziate e discriminatorie (le misure sul distanziamento personale)”. Si tratta di “una decisione importantissima, perché riconosce che il diritto alla salute (così come tutti i diritti fondamentali) va garantito a tutti, senza discriminazione alcuna e che la sua tutela appartiene alla giurisdizione ordinaria”, conclude l’Asgi.

Le Sezioni unite civili della Cassazione si sono riunite in camera di consiglio lo scorso 7 dicembre. Dall’esame congiunto delle fonti normative “emerge che la misura del distanziamento sociale individuata per prevenire la diffusione del virus da Covid-19 risulta disciplinata con modalità fisse e predeterminate in modo da non consentirne attuazioni differenziate”, si legge nell’ordinanza. Tenendo conto anche delle circolari del ministero dell’Interno intervenute sul tema, poi, “si desume l’assenza di alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione o meno della misura del distanziamento”, scrive la Corte. “Proprio con riguardo alla vicenda qui esaminata- è un successivo passaggio dell’ordinanza- rileva la posizione di garanzia e di protezione nella quale viene a trovarsi il gestore del servizio pubblico rispetto ai richiedenti asilo ospiti delle strutture di accoglienza straordinaria circa la tutela del diritto alla salute dei medesimi”. Ne consegue che “nessun potere pubblico può incidere sul diritto alla salute degli ospiti, sub specie di diritto al distanziamento sociale, fino al punto da degradarlo ad interesse legittimo”, scrive la Cassazione: “Rispetto al diritto a che ci sia un certo distanziamento, la pubblica amministrazione e con essa il gestore dei centri di accoglienza sono dunque mere longae manus di quel diritto, tenute a garantirlo alla stregua dell’adempimento di un rapporto obbligatorio nel quale il gestore è mero intermediario tra la legge ed i destinatari della protezione, nel caso di specie i richiedenti asilo ospiti del Cas Mattei, e garante del rispetto di siffatta situazione giuridica soggettiva”.

Nell’ordinanza, poi, le Sezioni unite della Corte evidenziano che “il dovere di salvaguardare la salute dei soggetti richiedenti asilo accolti nei Cas risulta intimamente legato al principio di solidarietà nella sua proiezione verticale, pubblica ed istituzionale, e per ciò stesso improntato ad impedire forme discriminatorie di tutela, quando appunto entrano in gioco posizione soggettive riferibili a persone che versano, spesso, in situazione di evidente vulnerabilità proprio in ragione della condizione di richiedente asilo e dell’impossibilità di regolare autonomamente la propria esistenza all’interno delle strutture di accoglienza”.


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