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BOLOGNA – In queste ore sta facendo discutere il braccio di ferro tra i sindacati e il governo sullo sciopero generale di venerdì 17 novembre. Ieri il Garante per gli scioperi ha dato parere negativo alla protesta di venerdì per come è stata annunciata: non avrebbe i requisiti, ha detto la commnissione di garanzia, per essere considerato uno sciopero generale, e quindi ha invitato i sindacati a rimodulare gli orari della protesta per alcuni settori, a partire dal trasporto pubblico. I sindacati hanno risposto che non hanno intenzione di farlo e che lo sciopero di venerdì è confermato e si terrà con le modalità annunciate. Accusano anzi la Commissione di “compiacenza” nei confronti del governo e il governo di voler di fatto “mettere in discussione il diritto di sciopero dei lavoratori“. In tutto ciò, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che se i sindacati non si atterranno alla decisione del garante e non rispetteranno le regole, da parte sua scatterà la “precettazione” con conseguenti “limitazioni orarie” allo sciopero.
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Ma cosa significa precettazione? La precettazione è un provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità impone il termine di uno sciopero. La possibilità di emettere un’ordinanza di precettazione è prevista dalla legge numero 146 del 1990, che prevede la necessità di coniugare il diritto di sciopero con i diritti di godimento della persona.
L’ordinanza di precettazione viene adottata ogni volta in cui ci sia il “fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti” derivante dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento del servizio.
I diritti costituzionalmente tutelati sono il diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.
Il potere di precettazione è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro da lui delegato per i conflitti di rilevanza nazionale o interregionale ed al Prefetto per i conflitti di ambito più ristretto.
Un ruolo particolare è ricoperto dalla Commissione di garanzia, al fine di prevenire lo storico abuso dell’istituto: essa provvede alla segnalazione dell’opportunità della precettazione, o dev’essere altrimenti previamente informata, quando ragioni di necessità ed urgenza inducano l’autorità precettante ad agire tempestivamente e di propria iniziativa.
Con l’ordinanza di precettazione si adottano le misure necessarie a prevenire un pregiudizio ai diritto della persona costituzionalmente tutelati: il presidente del Consiglio o il ministro delegato (vedi sopra), invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia.
L’ordinanza, che deve arrivare dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio (e presidente della giunta regionale e sindaci competenti se il conflitto abbia rilevanza locale), è diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all’amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.
L’ordinanza deve anche specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell’azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.
Innanzitutto, l’ordinanza dev’essere emessa non meno di 48 ore prima dell’inizio dell’astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o intervengano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale le regole in essa contenute devono essere osservate dalle parti.
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L’ordinanza di precettazione viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell’autorità che l’ha emanata, ai soggetti che promuovono l’azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche’ mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. Dell’ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attreverso la radio e la televisione pubblica.
La sanzioni previste dal legislatore, in caso di inadempimento a quanto previsto nell’ordinanza, differiscono a seconda che la violazione sia stata commessa dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, oppure da parte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.
La sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla violazione viene irrogata con decreto della stessa autorità che ha emanato l’ordinanza e viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
Nel caso in cui invece il destinatario della sanzione sia un’organizzazione sindacale la sanzione può oscillare tra euro 2.500 e euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’organizzazione e della gravità delle conseguenze dell’infrazione.
Se la sanzione viene irrogata nei confronti dei singoli prestatori, professionisti o piccoli imprenditori, il relativo ammontare deve essere proporzionato alla gravità dell’infrazione e alle condizioni economiche del destinatario; inoltre, la somma deve comunque essere compresa tra euro 5.000 e euro 50.000.
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