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Gratuito patrocinio a donne vittime violenza, Di Nicola: “No interpretazioni diverse”

La prima sentenza del 2021 della Corte Costituzionale mette la parola fine alla questione legata all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato delle vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori chiarendo come questa possa considerarsi automatica e indipendente dalla situazione reddituale

Pubblicato:13-01-2021 14:30
Ultimo aggiornamento:13-01-2021 14:30

Corte costituzionale
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ROMA – La prima sentenza del 2021 della Corte Costituzionale mette la parola fine alla questione legata all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato delle vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori chiarendo come questa possa considerarsi automatica e indipendente dalla situazione reddituale. Nella motivazione della sentenza il presidente Giancarlo Coraggio chiarisce come sia “evidente che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità”.

L’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia’, come modificato nel 2013, prevede la possibilita’ di ammissione al gratuito patrocinio per le vittime di violenza di genere. La Corte di Cassazione e’ intervenuta sul punto nel 2017 e nel 2018 stabilendo che la corretta interpretazione della norma fosse nella direzione di una doverosa, e non solo possibile, ammissione automatica all’istituto a prescindere dalla situazione reddituale della vittima. “Il tema – spiega alla Dire la giudice Paola Di Nicola Travaglini – e’ stato molto sentito tra i giudici di merito perche’ alcuni magistrati richiedevano alle vittime di violenza di genere di dimostrare redditi entro i limiti fissati dal Testo unico ed altri, all’opposto, in adesione alla ratio della legge, ritenevano che l’ammissione fosse obbligatoria in quanto collegata soltanto al tipo di reato subi’to”.

La giudice rimarca come con la sentenza 1-2021 venga meno “la possibilità di una doppia interpretazione della norma del Testo unico”, nel senso della ‘possibilità’ piuttosto che della ‘obbligatorietà’, e che “qualsiasi donna vittima di violenza di genere che si è vista respingere l’ammissione al gratuito patrocinio può richiederla nuovamente alla luce di questa pronuncia”. In sintesi, rimarca, “la Corte Costituzionale ha interpretato univocamente la norma nel senso dell’automaticità e dell’obbligatorietà dell’ammissione al gratuito patrocinio: dove nel Testo unico viene scritto ‘può’ il giudice è tenuto a considerare un ‘deve’, un obbligo”.


La lettura della Corte Costituzionale, precisa Di Nicola Travaglini, “trova basi solide anche nell’articolo 57 della Convenzione di Istanbul secondo il quale ‘le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno‘. Nella logica dell’obbligatorietà dell’ammissione al patrocinio gratuito si muoveva anche il Rapporto sull’attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul da parte del Grevio che segnalava come un dato di avanzamento del nostro Paese il fatto che- ricorda la giudice in conclusione- ‘a seguito dell’entrata in vigore della legge numero 119/2013 tutte le vittime di maltrattamenti, di atti persecutori, di violenza sessuali e di mutilazioni genitali femminili sono ammesse al beneficio del gratuito patrocinio a prescindere dalla loro condizione di reddito'”. 

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