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Medici del 118 non devono restituire indennità all’Asl Napoli 2 Nord

Per il giudice del Tribunale di Napoli Nord possibilità riconosciuta solo per "dolo o colpa grave"

Pubblicato:12-10-2022 18:14
Ultimo aggiornamento:12-10-2022 18:14

medico aggredito
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NAPOLI – I medici del 118 che hanno ricevuto l’indennità retributiva di 5.16 euro all’ora dal 2015 al 2019 non dovranno restituire le somme all’Asl Napoli 2 Nord. Lo ha deciso con sentenza il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica. Il ricorso era stato presentato dall’avvocata Rossella Pollioso e dall’avvocato Costantino Ciccarelli.

“Il servizio 118 è divenuto operativo in Campania – si legge – attraverso il passaggio dei Medici della ex guardia medica all’Emergenza sanitaria territoriale. Attesa la carenza di personale disponibile a transitare dal regime della ex guardia medica a quello dell’emergenza sanitaria territoriale e preso atto della fondamentale funzione svolta da tali strutture nell’ambito del Sistema dell’emergenza, al fine di incentivare tale passaggio, fu adottata la Delibera Regione Campania 6872 del 3/11/1999” che prevedeva appunto l’indennità che “è stata inizialmente prevista in via temporanea per incentivare l’avviamento del servizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il susseguirsi degli accordi collettivi di categoria ha, poi, determinato l’insorgenza di dubbi sulla sua legittimità e, soprattutto, sulla sua abrogazione“.

Il merito del giudizio, si osserva, va ricondotto “sotto l’alveo della disciplina della legge del 21 maggio 2021, numero 69” nella quale si chiarisce che “al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave”.


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