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Il militare denuncia: “Tradito dalla giustizia, ferito dalla Guardia di Finanza”

"Escluso per limiti d'età, ma fermato solo alla fine delle prove del concorso"

Pubblicato:12-09-2022 16:55
Ultimo aggiornamento:12-09-2022 16:55
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ROMA – “Quando è arrivata quella PEC l’ho letta e riletta diverse volte, leggevo e non capivo. Mi sembrava impossibile”. Luca (nome di fantasia) è un militare italiano e il 4 marzo 2022 riceve quella mail che tutto cambia. Lui, insieme ad un centinaio di altri giovani militari, alla fine delle prove tutte superate per il concorso bandito dalla Guardia di Finanza, scopre di esser stato escluso. La ragione? Non rientra nei limiti di età secondo la norma che nella consuetudine dei concorsi banditi dalla Guardia di Finanza, dal 2017 al 2020, è stata interpretata in altro modo concedendo una deroga.

Se è vero che, come ha scritto il Tar e il Consiglio di Stato, la legge è questa è ben strano che il requisito, anzi un pre requisito, emerga solo alla fine di un concorso dopo aver superato le prove e soprattutto che per gli altri concorsi del passato passi una sorta di pacifica moratoria.

LA STORIA DI LUCA E DI ALTRI MILITARI

“Una beffa, uno sperpero di denaro pubblico e una discriminazione”, dice Luca sconfortato che decide di “denunciare i fatti alla stampa perché”, come racconta alla Dire nel corso della sua testimonianza esclusiva, “mi sento tradito dalla giustizia e ferito dalla Guardia di Finanza”.


La questione dei limiti d’età ruota intorno all’articolo 6, comma 1, lettera B del decreto legislativo 199/1995 che stabilisce che il limite massimo di età (26 anni) per i concorsi viene elevato per i militari di un periodo pari all’effettivo servizio prestato (comunque non superiore a 3 anni). Fino al bando pubblicato nel 2020 la Guardia di Finanza ha accolto questo innalzamento dei limiti d’età per i militari anzi ha fatto di più: ha riconosciuto ai candidati gli anni di servizio svolti anche dopo il 7 luglio 2017, ovviando al limite fissato da un decreto legislativo successivo al 199 (il 95/2017 all’articolo 36) che aveva imposto questa come data massima per concedere questo innalzamento.

Luca partecipa, nessuno lo ferma e lo stesso è accaduto l’anno precedente, quando nessuno l’ha bloccato. Perché nel 2021 cambia la consuetudine e perché non viene comunicato all’inizio, ma alla fine? È stato scritto male il bando? Come mai nessuno ha bloccato in automatico queste candidature? Sono tante le domande di Luca e degli altri militari finiti in questa disavventura che per tutti è stata “una botta a sorpresa”.

LA CONTROVERSIA SUL BANDO

La Guardia di Finanza, stando a quanto stabilito per questo ultimo concorso, avrebbe sbagliato gli altri anni facendo entrare senza i requisiti previsti altri militari. Fatto sta che quest’anno a 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e alla fine delle prove concorsuali delle graduatorie la Finanza modifica la sua consuetudine e toglie la deroga alla normativa escludendo chi, a parità di condizioni concorsuali con l’anno precedente, era risultato idoneo e in graduatoria nel concorso del 2020.

L’AVVOCATA DEI RICORSI

Michela Scafetta, il legale che ha seguito il ricorso dei militari, ribadisce proprio questo aspetto: “Abbiamo contestato l’interpretazione letterale e rigida della norma che per la prima volta l’amministrazione ha propinato a partire da quest’anno sui requisiti anagrafici coniugati con i benefici derivanti dal servizio prestato in FFAA; infatti, pur essendovi i presupposti giuridici per continuare, come fatto in occasione del concorso pubblicato l’anno precedente identico in tutto e per tutto a quest’ultimo, a riconoscere l’innalzamento del limite di età in forza del servizio prestato presso la F.A. anche dopo il 05.07.2017, l’amministrazione ha preferito escludere molti candidati solo dopo che questi avevano superato le prove previste dal bando; prove che invece non avrebbero dovuto sostenere in quanto manchevoli, almeno secondo quanto affermato quest’anno dall’amministrazione, di uno dei requisiti di ammissione”.

Va riconosciuto secondo il legale che “la posizione assunta dalla Guardia di finanza non solo è contraddittoria rispetto alle posizioni passate, ma è anche intempestiva, in quanto ha escluso i ricorrenti dalle procedure concorsuali solo dopo che questi avevano espletato e superato tutte le prove ed erano in attesa di essere inseriti nella graduatoria di merito ingenerando in loro delle legittime aspettative. Mi chiedo allora perché non lo ha fatto aspettando per escluderli l’esito delle prove? Cosa è successo in corso d’opera? L’esito negativo dei ricorsi così come (e soprattutto)- continua Scafetta- la condanna alle spese lascia molto perplessi; ciò in quanto in un ricorso in materia di pubblico impiego la condanna alle spese è un evento raro che si verifichi; avviene infatti solo in caso di lite temeraria non configurabile nel caso di specie considerato che il comportamento dell’amministrazione tenuto negli anni precedenti ha ingenerato la legittima aspettativa circa l’interpretazione elastica della derogabilità della disposizione sui limiti di età, per cui riteniamo anche in considerazione della condanna alle spese dei ricorrenti che la decisione si sia basata più che su ragionamenti giuridici su altri tipi di valutazioni che potremmo definire politiche”, conclude augurandosi che “la Guardia di Finanza riveda anche gli esiti dei precedenti concorsi e proceda ad escludere coloro che come i ricorrenti hanno partecipato e vinto pur non avendo i requisiti anagrafici secondo i canoni interpretativi seguiti quest’anno. Temo che tutto ciò non avverrà, almeno non ci sono segnali in questo senso. Quanto alla possibilità di adire la Corte dei Conti la escluderei in quanto non ci sono presupposti giuridici poiché non ha la competenza per far valere le ragioni dei ricorrenti”.

IL VERDETTO DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO

Tar e Consiglio di Stato, come ricorda l’avvocata, hanno infatti rigettato il ricorso: “Se si è sbagliato sino all’anno scorso non si deve sbagliare anche quest’anno”, è il succo. La giustizia non dice nulla però sul fatto che per molti anni la consuetudine del concorso in Guardia di Finanza questa legge non l’ha rispettata e sono diventati finanzieri persone che si sarebbero dovuto escludere. È un errore sfuggito al controllo? Sono da rifare allora anche i concorsi passati fondati su l’ errata interpretazione?

COSA DICE LA GUARDIA DI FINANZA

Dal Comando della Guardia di Finanza, interpellati dalla Dire, rispondono con un documento tecnico sul concorso che riporta: “Il Centro di Reclutamento ha predisposto apposito alert in rosso che ribadiva ai candidati il contenuto delle citate disposizioni sui limiti anagrafici specificando in particolare ‘Attenzione! Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del bando di concorso il limite anagrafico massimo (di anni 26) è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a 3 anni (1095 giorni) per coloro che, alla data del 6 luglio 2017 svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato'”. Luca dal canto suo contro replica: “L’alert rosso non c’era e la procedura non bloccava nessuno e al centro reclutamento, sentito telefonicamente, ci avevano detto di partecipare tranquillamente proprio per la deroga che c’era sempre stata negli anni precedenti”. Luca, che come tanti suoi colleghi militari sognavano il berretto verde, è amareggiato. Qualcuno sta pensando comunque di andare alla Corte dei Conti perché un concorso, tra le altre cose, costa e arrivare alla fine per scoprire che non si avevano i requisiti per accedere è un danno che pagherebbero anche tutti i contribuenti.

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