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Ecco il Family Act, dal congedo di paternità all’assegno universale

Approvato ieri sera dal cdm il 'Family Act', pacchetto di norme in sostegno della famiglia

Pubblicato:12-06-2020 07:16
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 18:28
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ROMA – Una figlia o un figlio sono ‘un valore e debbono essere considerati un arricchimento sia per la famiglia in cui nascono, sia, soprattutto, per la societa’ che li accoglie e che condivide con i genitori l’oneroso compito di accudirli e proteggerli sin dalla nascita’. E’ questo il principio ispiratore del Family Act, il pacchetto di norme in sostegno della famiglia approvato ieri sera dal consiglio dei ministri.

Il disegno di legge e’ collegato alla legge di bilancio 2020, e’ composto da 8 articoli e all’articolo 1 sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sara’ attuata con i decreti delegati.

Articolo 1 – Principi e criteri direttivi della riforma


Si dispone che il Governo, nell’adozione di tutti i decreti attuativi della riforma, preveda che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressivita’ basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente. Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno si dovra’ tener conto del numero dei figli.

Articolo 2 – L’assegno universale

Contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell’esercizio della delega, il governo deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione. Tra questi, innanzitutto, il principio dell’universalita’, in virtu’ del quale l’assegno e’ attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o piu’ figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore ISEE.

Nella determinazione dell’importo dell’assegno si tiene conto anche dell’eta’ dei figli a carico. L’assegno e’ mensile e verra’ corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di eta’ di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di eta’, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subira’ una maggiorazione del venti per cento, cosi’ anche nel caso di figlia o figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, ne’ ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito.

Infine e’ prevista una clausola di salvaguardia per cui e’ riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

Articolo 3 – Riordino misure sostegno economico per i figli a carico

Contiene la delega al Governo all’adozione, previa intesa in Conferenza Unificata, di uno o piu’ decreti legislativi per l’istituzione ed il riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico. Le misure di sostegno alle famiglie, che i decreti legislativi dovranno attuare, riguardano innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni.

Si prevede, inoltre, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, ivi compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento, sia per le spese documentabili per l’acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all’iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica. Ulteriore criterio di delega e’ che siano previste agevolazioni per forme di sostegno al welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

Articolo 4 – Congedi parentali

Contiene la delega al Governo all’adozione di uno o piu’ decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l’armonizzazione della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternita’. La riforma in oggetto recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull’equilibrio tra attivita’ professionale e vita familiare. La Direttiva ha l’obiettivo di riformare l’accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della societa’ europea degli ultimi decenni attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternita’. La delega prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternita’ obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio.

Al comma 2, e’ contenuta la disciplina del congedo parentale e sono previste le seguenti misure: un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; l’introduzione di modalita’ flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

Al comma 3 e’ contenuta la disciplina del congedo di paternita’ che deve essere previsto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e previo congruo periodo di preavviso al datore di lavoro, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva del settore, siglata dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi sul piano nazionale. In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificita’ delle singole professioni.

Articolo 5 – Incentivi al lavoro femminile

Contiene la delega al Governo all’adozione di uno o piu’ decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. Il governo dovra’ adottare decreti legislativi. Dovra’ essere prevista la detraibilita’ o la deducibilita’ di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie.

Sono, altresi’, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonche’ misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, smart working, telelavoro e, con priorita’ per le lavoratrici madri fino alla maggiore eta’ del figlio.

Ulteriore criterio di delega prevede che sia riconosciuta priorita’ nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita’ agile, ai genitori di figli con eta’ inferiore a 14anni, secondo le modalita’ previste dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi sul piano nazionale.

E’, infine, prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

Articolo 6 – Educazione e formazione dei figli

Contiene la delega al Governo all’adozione di uno o piu’ decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella formazione dei figli, affinche’ acquisiscano autonomia finanziaria.

A tal fine, il governo dovra’ prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto dei testi universitari. Saranno inoltre previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione della domanda.

L’ Articolo 7 disciplina il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi.

L’articolo 8 prevede le risorse a copertura dell’attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge delega. In particolare, la copertura e’ a valere sulle risorse del Fondo ‘Assegno universale e servizi alla famiglia’, di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( legge di bilancio 2020), dalla modifica di misure a sostegno delle famiglie e della genitorialita’ attualmente vigenti, nonche’ da quelle rivenienti dall’abrogazione o dalla modifica di altre misure.

Al secondo comma si prevede che qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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