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Dl Rilancio, bonus vacanze con Isee fino a 50mila euro

Lo stabilisce l'ultima bozza del Decreto Rilancio

Pubblicato:12-05-2020 06:58
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 18:18

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ROMA – Sale a 50mila euro (a fronte dei 35mila indicati in precedenza) l’Isee delle famiglie che possono richiedere il Tax credit vacanze. Lo stabilisce l’ultima bozza del Decreto Rilancio: “Per il periodo d’imposta 2020 e’ riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validita’, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 50.000, utilizzabile, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive e dai bed & breakfast che esercitano attivita’ turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale”. 

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Il credito, “utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e’ attribuito nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e’ di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona”. 


Ai fini del riconoscimento del tax credit vacanze, spiega poi la bozza del Dl Rilancio, “a pena di decadenza le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e’ indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”. 

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Il credito e’ fruibile “esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto”. 

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