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Giornalisti, da Cdm ok a prepensionamenti: 58 anni le donne, 60 gli uomini

Il requisito di anzianità minima richiesta per andare in pensione è 25 anni, aumentato rispetto ai 18 attuali

Pubblicato:12-05-2017 17:26
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 11:13

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ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge di riforma dell’editoria (legge 26 ottobre 2016, n. 198). La nuova disciplina, spiega la nota di palazzo Chigi, estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Si introduce inoltre, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio, e viene fissata la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata. Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti. In conformità alle osservazioni delle Commissioni parlamentari, si prevede che, per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applichino, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.


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