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Legge Gelli, giuristi e medici legali a confronto a Velletri

'La responsabilità medica dopo la riforma - aspetti sostanziali, tecnici e normativi' è il titolo del convegno che si è tenuto nei giorni scorsi

Pubblicato:12-04-2017 12:52
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 11:06

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ROMA  – ‘La responsabilità medica dopo la riforma – aspetti sostanziali, tecnici e normativi’ è il titolo del convegno che si è svolto presso l’Aula Polifunzionale del Tribunale Civile di Velletri (in provincia di Roma), organizzato dalla sezione locale del Movimento Forense, presieduta dall’avvocato Gaetano Parrello, in collaborazione con l’Accademia della Medicina Legale, presente con il presidente Carmelo Galipò.

Dall’aspetto civilistico a quello penalistico, l’evento è stata l’occasione per giuristi e medici legali di confrontarsi sulle novità introdotte dalla Legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure (meglio nota come ‘Legge Gelli’), approvata in via definitiva lo scorso 28 febbraio dall’assemblea di Montecitorio con 255 pareri favorevoli e 113 contrari.

Tanti gli interventi dei relatori del mondo giuridico e accademico, tra cui: l’avv. Francesco Maria Gazzoni, ordinario di Diritto civile all’Università di Roma ‘Tor Vergata’; l’avv. Domenico Pittella, docente in Programmazione e management all’Università ‘Sapienza’ di Roma; l’avv. penalista Dario Piccioni, del Foro di Roma, e l’avv. Vincenzo Davide Greco, esperto in materia penale e responsabilità medica.


“Abbiamo affrontato tutte le tematiche sia di ordine civilistico sia penalistico- ha commentato l’avv. Parrello- perché come ben sappiamo con la Legge Gelli molto è cambiato sia in merito all’azione civile di risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria, soprattutto per quella che è la fase introduttiva con l’utilizzo dell’articolo 696 bis c.p.c. o in alternativa del procedimento di mediazione, sia per quanto riguarda l’ambito penale con la nuova formulazione dell’articolo 590 c.p. che prevede un rispetto maggiore delle linee guida del medico per avere l’esenzione sia per colpa generica sia in caso di negligenza”.

Secondo il dottor Galipò, il convegno è stato “molto interessante perché si è discusso dei punti essenziali della riforma- ha detto- ma soprattutto del nuovo ruolo, delle nuove competenze ma anche delle ‘scaltrezze’ della Consulenza tecnica di ufficio (Ctu) all’interno di questo nuovo processo sulla responsabilità sanitaria”.

Il professor Gazzoni si è invece soffermato sugli aspetti civilistici della responsabilità medica in relazione alla nuova Legge Gelli.

“Di fatto era una legge necessaria- ha fatto sapere- soprattutto perché rende obbligatoria l’assicurazione per la struttura sanitaria oltre che per il medico; quindi si tratta anche di un tentativo di conciliazione pregiudiziale prima di iniziare la controversia, con un accertamento di carattere preventivo che dirime la stessa controversia. Dunque il risultato di questa legge è quello di evitare il contenzioso, non certo di favorirlo”.

L’avv. Pittella ha quindi approfondito l’aspetto della responsabilità medica prima e dopo la riforma: “Oggi finalmente il legislatore interviene con una riforma organica– ha sottolineato- che coniuga diritti, quindi tutela del diritto alla salute e tutela del paziente, con libertà di esercizio della professione sanitaria da parte dell’operatore. E questo lo fa investendo soprattutto sulla prevenzione della malpractice sanitaria”.

Il tema degli aspetti penali della responsabilità medica è stato poi al centro dell’intervento dell’avv. Piccioni: “La nuova legge risponde ad un’esigenza molto sentita e viene da lavori parlamentari particolarmente complessi e travagliati- ha detto- Si tratta in ogni caso di una legge frutto di compromessi, come sempre avviene, quindi di un provvedimento ‘dai chiari e dagli scuri’, con una finalità organica perché interviene nel settore civilistico e anche assicurativo, oltre che in quello penale. Ovviamente ora si tratterà di vedere nella prassi applicativa quali saranno gli esiti e gli approdi di questa tematica, che già nel corso degli ultimi anni aveva dato origine a moltissimi pronunciamenti della Suprema Corte”.

L’avv. Greco, infine, ha parlato dei possibili risvolti penali della nuova riforma: “Ci sono dei punti che la riforma non tocca e che sono comunque degni di rilevanza penale- ha sottolineato- come ad esempio tutti i problemi che riguardano il consenso informato del paziente, quindi il rapporto tra responsabilità penale e consenso, per non parlare dei profili attinenti alla casualità che per gli operatori del settore rappresentano il cuore della responsabilità penale del medico. L’auspicio è che a livello applicativo la giurisprudenza sappia cogliere quella che è l’effettiva volontà del legislatore, cioè quella di restringere il campo della responsabilità penale e coniugare i diritti sacrosanti dei pazienti con gli altrettanti interessi che entrano in gioco in queste vicende, in primo luogo quello del buono esercizio dell’attività medica e in un certo modo, anche se in via recessiva- ha concluso- l’interesse al contenimento della spesa sanitaria”.

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