Puniti i finti celibi, nubili o scapoli: le scuse inscenate per mantenere una relazione amorosa parallela o solo per procurarsi facili rapporti sessuali – che altrimenti sarebbero negati – hanno le ore contate. È vero: perché scatti il reato di sostituzione di persona è necessario che il reato, oltre alla condotta volta a far credere di essere liberi da vincoli, persegua un’utilità economica. Tuttavia, le più recenti sentenze sono propense a considerare il concetto di “utilità” non solo legato ai soldi e al guadagno, ma a qualsiasi altro tipo di vantaggio, come anche il mantenimento di un rapporto sentimentale o carnale. Insomma, anche il semplice fingere di essere single pur di continuare a stare con un’altra donna o uomo può costituire un’utilità.
La vicenda
La vicenda è da film. Un uomo, pur di preservare il rapporto con la propria amante, le diceva di aver ottenuto l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota: a tal fine falsificava un certificato, riproducendolo al computer, in tutto e per tutto come l’originale. Un falso in atto pubblico? No, perché la contraffazione poteva essere facilmente riconoscibile ad occhio nudo (è ciò che i giuristi chiamano “falso grossolano”) e che solo l’occhio innamorato di lei non era riuscito a scoprire.
Grazie a questa messa in scena, l’uomo – che in realtà era “sposato con famiglia” – manteneva la relazione con l’ignara amante fino a frequentare con lei un corso prematrimoniale a dimostrazione delle sue serie intenzioni. Arrivava addirittura a prometterle ripetutamente un incontro con i suoi genitori: i futuri suoceri avrebbero funto da “garanti” delle sue buone ragioni matrimoniali. Incontro che – neanche a dirlo – veniva sempre rinviato per oscure ragioni. Finché la donna, insospettita, si è messa a pedinare l’uomo, scoprendo che lo stesso continuava a vivere con la sua “precedente” moglie.
Tentata poligamia?
Se fingere di non essere sposati costituisce reato di sostituzione di persona, non c’è invece quello di tentata poligamia se manca l’effettiva intenzione, del finto single, di salire una seconda volta sull’altare. Solo se le attività del colpevole sono volte realmente a contrarre un ulteriore matrimonio, in costanza del precedente, si può parlare di tentata poligamia. Altrimenti, se il finto single non ha nessuna intenzione di pronunciare un secondo sì, volendo solo prolungare la sua liason amorosa, tale ulteriore reato non sussiste.