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Stop vitalizio a 10 ex parlamentari, ma c’è il problema degli ultraottantenni

ROMA - L'Ufficio di presidenza della Camera ha approvato all'unanimità dei presenti, con la non partecipazione al voto

Pubblicato:09-07-2015 09:24
Ultimo aggiornamento:16-12-2020 20:26

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ROMA – L’Ufficio di presidenza della Camera ha approvato all’unanimità dei presenti, con la non partecipazione al voto dei componenti di Forza Italia Gregorio Fontana (Fi) e Raffaello Vignali (Ap), la cessazione dell’erogazione del vitalizio per 10 ex deputati condannati in via definitiva per reati di particolare gravita’ ad oltre due anni.

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Verifiche sono pero’ ancora in corso su un undicesimo. I 10 nomi sono: Massimo Abbatangelo, Giancarlo Cito, Robinio Costi, Massimo De Carolis, Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato, Pietro Longo, Raffaele Mastrantuono, Gianstefano Milani, Gianmario Pellizzari. Durante la riunione è stato spiegato che esiste il problema degli ultraottanteni, per i quali la legge prevede di cancellare i nomi dal casellario giudiziario. Per gli ex onorevoli che hanno superato gli 80 anni non è stato quindi possibile individuare chi, condannato, non ha piu’ diritto al vitalizio. Per questo, i presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso hanno inviato due lettere, una per il rispettivo ramo del parlamento, alla Corte di Cassazione per cercare di capire chi ha ricevuto condanne e provvedere in seguito allo stop del vitalizio. (Prosegue nel notiziario DIRE in abbonamento)


di Maria Carmela Fiumanò – Giornalista professionista

richetti

M. Richetti

ECCO LA PROPOSTA DI LEGGE RICHETTI (PD) PER ABOLIRE I VITALIZI – A maggio il presidente del Consiglio Matteo Renzi lo aveva di fatto incaricato di intervenire sulla questione vitalizi. Detto fatto: il deputato del Pd Matteo Richetti ha depositato una proposta di legge per abolire i vitalizi dei parlamentari ed anche dei consiglieri regionali.

‘Cari colleghi- si legge nella lettera ‘intercettata’ dalla Dire insieme al testo della proposta inviata da Richetti ai parlamentari- desidero sottoporre alla vostra attenzione un progetto di legge finalizzato all’abolizione dell’assegno vitalizio e al suo ricalcolo secondo il sistema contributivo previsto per tutti i lavoratori, anche per gli attuali percettori dell’assegno’.

Il progetto di legge, scrive Richetti ‘armonizza, una volta per tutte e per tutti i beneficiari attuali e futuri, il trattamento pensionistico di parlamentari e consiglieri regionali, a quello degli altri lavoratori’. Per quanto riguarda il testo della proposta di legge, Richetti nell’introduzione spiega che ‘la presente proposta di legge prevede non solo l’introduzione di un sistema previdenziale identico a quello attualmente vigente per i lavoratori dipendenti, ma anche la sua estensione a tutti gli eletti, compresi coloro che attualmente beneficiano dell’assegno vitalizio, in modo da abolire definitivamente i trattamenti in essere basati ancora sull’iniquo sistema degli assegni vitalizi’.

La proposta di legge Richetti, inoltre, ‘interviene anche sui vitalizi dei consiglieri regionali e sul trattamento previdenziale degli stessi in modo da adeguarli al nuovo regime valido per i parlamentari e per la generalità dei lavoratori. Si prevede, quindi, che le regioni, sia a statuto ordinario, sia le speciali e le province autonome di Trento e Bolzano, si debbano adeguare a quanto previsto per i parlamentari nazionali, pena la decurtazione dei trasferimenti statali loro spettanti’.

LA PROPOSTA ARTICOLO PER ARTICOLO – L’articolo 1 della proposta di legge Richetti per abolire il vitalizio, in particolare, reca l’indicazione della finalità della legge e del suo ambito di applicazione. La legge è finalizzata, come si è detto, ad abolire gli assegni vitalizi e ogni tipo di trattamento pensionistico dei parlamentari, comunque esso sia denominato e a introdurre un trattamento previdenziale esattamente allineato a quello attualmente vigente per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il medesimo articolo 1 chiarisce che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e agli ex parlamentari. L’articolo 2 reca una modifica alla legge n. 1261 del 1965 che disciplina l’indennità dei parlamentari in attuazione dell’art. 69 della Costituzione. La disposizione costituzionale stabilisce il diritto per i parlamentari di ricevere una indennità per lo svolgimento del mandato e demanda alla legge ordinaria la definizione del relativo importo. La legge ordinaria è appunto la n. 1261 del 1965 che pone un limite massimo all’indennità, pari a quella di presidente di sezione della Corte di cassazione, e affida agli Uffici di Presidenza di stabilire in concreto l’importo dell’indennità entro tale limite. La modifica apportata alla legge del 1965 consiste nel prevedere che l’indennità sia costituita da due voci: una indennità mensile e un trattamento previdenziale da corri-spondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti per i lavoratori dipendenti. In pratica, viene applicato il principio che definisce il trattamento previdenziale quale indennità differita, da corrispondersi al raggiungimento dell’età pensio-nabile.

L’articolo 3 della proposta di legge Richetti (Pd) per abolire il vitalizio estende il sistema contributivo individuato dal progetto di legge anche alle regioni e alla province autonome che dovranno applicare le nuove disposizioni ai membri dei consigli regionali e delle province autonome attraverso l’adozione di atti conseguenti entro sei mesi, pena la riduzione proporzionale dei trasferi-menti statali a qualunque titolo loro spettanti. Gli articoli da 4 a 9 costituiscono il cuore della riforma in quanto descrivono l’architettura del nuovo sistema previdenziale. Innanzitutto, l’articolo 4 mantiene l’obbligatorietà da parte dei parlamentari del versamento dei contributi previdenziali che sono trattenuti d’ufficio sull’indennità. Per i parlamentari dipendenti dalle amministrazioni pubbliche che scelgono di rinunciare all’indennità parlamentare e di mantenere il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza, viene mantenuta la possibilità di richiedere di versare comunque i contributi per ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. Per l’erogazione delle prestazioni è istituita presso l’Inps un’apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari. L’articolo 5 prevede, infatti, che venga istituita presso l’Inps una gestione separata, dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, nella quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari. Tali risorse sono determinate al momento della redazione del bilancio di previsione della Camera e del Senato e sono parte della richiesta di dotazione al Ministero dell’economia per il funzionamento degli organi costituzionali.

L’articolo 6 della proposta di legge Richetti (Pd) per l’abolizione del vitalizio disciplina l’accesso alla pensione prevedendo che il trattamento previdenziale è corrisposto unicamente previo espletamento del mandato parlamentare per almeno cinque anni e solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Viene quindi soppressa la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato – fino al massimo di cinque – dal computo dell’età pensionabile, facoltà che ora permette l’accesso al trattamento al sessantesimo anno di età. Il limite dei sessantacinque anni per tutti i parlamentari li equipara così ai lavoratori dipendenti anche per quanto riguarda l’età pensionabile. Rimane la possibilità, ai fini della maturazione del diritto al trattamento, di computare come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, ma viene aggiunto l’obbligo di versare per intero i contributi. La determinazione del trattamento previdenziale, ai sensi dell’articolo 7, è effettuata con lo stesso sistema, di tipo contributivo, vigente per i lavoratori dipendenti, ossia moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione fissati dalla legge n. 247 del 2007. Anche il montante contributivo individuale è determinato alla stregua dei lavoratori dipendenti, applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (articolo 8). Tale aliquota è stata determinata la prima volta dalla c.d. legge Dini e attualmente, a seguito di diversi interventi integrativi, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali è pari al 33%, di cui l’8,80 % a carico del lavoratore e per la re-stante parte a carico del datore di lavoro.

L’articolo 9 della proposta di legge Richetti (Pd) per l’abolizione del vitalizio prevede l’erogazione del trattamento previdenziale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per l’accesso al trattamento, ossia sessantacinque anni. Se invece il parlamentare ha già raggiunto l’età pensionabile, il trattamento decorre dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa, a meno che il mandato cessa per motivi diversi dalla fine della legislatura, come per esempio per dimissioni, in tal caso gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Si tratta di un meccanismo mutuato da quello previsto attualmente dai regolamenti parlamentari. L’articolo 10 disciplina i casi di sospensione dell’erogazione del trattamento previdenziale in godimento. Attualmente i regolamenti interni degli organi parlamentari prevedono, a partire dal 2012, la sospensione della pensione e dell’assegno vitalizio in caso di rielezione, mandato europeo, carica di governo, assessore e altri incarichi incompatibili definiti dalla Costituzione e legge costituzionale. Per gli altri casi di incompatibilità definiti da legge ordinaria, la sospensione scatta solo se l’indennità della carica incompatibile supera del 50% l’indennità parlamentare. Inoltre, si prevede che il deputato, nel caso delle incompatibilità previste da legge ordinaria possa scegliere di optare per la pensione e rinunciare all’indennità. La presente proposta di legge estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili, a prescindere dall’ammontare dell’indennità, e introduce la sospensione anche in relazione all’assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. In tal caso però la sospensione scatta solo nel caso in cui l’ammontare dell’indennità superi quella del trattamento previdenziale.

Nella proposta di legge Richetti (Pd) per abolire il vitalizio non è stato inserito il divieto di cumulo di più trattamenti pensionistici derivanti da diverse cariche elettive, del resto non contemplato neanche dalla normativa vigente, in quanto il sistema contributivo delineato dalla proposta di legge avrebbe potuto determinare una sorta di ricongiungimento dei contributi versati, che potrebbe perfino risultare più oneroso per le finanze pubbliche.

Ai sensi degli articoli 11 e 12 viene equiparato il diritto alla pensione di reversibilità ai congiunti e il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori. L’articolo 13 dispone la rideterminazione dell’ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni oggi erogate da parte della Camere. Si dispone quindi di ricalcolare entro sei mesi tutti gli importi dei trattamenti attualmente erogati con il nuovo metodo del calcolo contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti. Pertanto i parlamentari già cessati dal mandato e che attualmente beneficiano del vitalizio o della pensione si vedranno ricalcolati gli importi con il sistema contributivo. Invece, i parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Infine, l’articolo 14 dispone l’immediata entrata in vigore della legge.

POLEMICHE DAI 5 STELLE  – Intanto, nel giorno della revoca del vitalizio a 10 ex parlamentari condannati in via definitiva, il Movimento 5 stelle boccia questa strada. “Ricordate la sospensione del vitalizio agli ex parlamentari condannati?  Oggi in Ufficio di Presidenza alla Camera abbiamo saputo quanti saranno coloro a cui si applicherà quella norma. Su 1543 ex deputati che stanno percependo ingiustamente un vitalizio, anche oltre i 3000 euro al mese, solo 10 avranno il vitalizio sospeso. 10 sfigati che non avevano nessun partito a proteggerli, mentre tanti altri condannati – i cui reati non furono inseriti nella delibera – sono tutti salvi. Quei 10 mi fanno quasi pena”, scrive su facebook Luigi Di Maio (M5s), vicepresidente della Camera. “Quella ridicola delibera che fu festeggiata come la fine di tutte le ingiustizie- prosegue Di Maio-, riguarda solo lo 0,6 % di tutti quei politici che con tre giorni in Parlamento si sono guadagnati una pensione da sceicco. “In questa farsa- dice ancora- ci sono poi 346 ex deputati con più di 80 anni, tra cui potrebbe esserci anche Totò Riina, di cui il dipartimento della Giustizia non sa nulla sui precedenti penali, in quanto in Italia a chi ha più di 80 anni non viene registrato più nulla sui precedenti. Su 1543 solo lo 0,6% sarà colpito da questa misura e solo temporaneamente. Inoltre 346 ex deputati saranno graziati perché sconosciuti ai terminali della giustizia italiana”. Insomma, conclude, “se avessimo votato a favore saremmo stati complici di questo teatrino. Noi proponiamo che tutti i vitalizi scompaiano. Punto. Servono 10 minuti di tempo e una maggioranza del Movimento 5 Stelle per votarla”. La posizione di Di Maio è condivisa dal guru del Movimento % stelle, Beppe Grillo. “E’ una farsa”, è il commento dell’ex comico genovese.

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