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Consulta: “Incostituzionale il requisito dei 5 anni di residenza per accedere alle case popolari”

Il requisito temporale richiesto contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica

Pubblicato:09-03-2020 12:43
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 17:07

Corte costituzionale
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ROMA – È irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che e’ quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 44 depositata oggi (relatrice Daria de Pretis).

La Consulta ha accolto la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale stabilito dall’articolo 22, primo comma, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 per accedere ai servizi abitativi. Secondo la Corte, il requisito della residenza protratta per piu’ di cinque anni ai fini della concessione dell’alloggio non e’ sorretto da un’adeguata giustificazione sul piano costituzionale sia perche’ quel dato non e’, di per se’, indice di un’elevata probabilita’ di permanenza (a tal fine risulterebbero ben piu’ significativi altri elementi) sia perche’ lo stesso “radicamento” territoriale non puo’ assumere un’importanza tale da escludere qualsiasi rilievo al dato del bisogno abitativo del richiedente. La durata della residenza sul territorio regionale potrebbe semmai rientrare tra gli elementi da valutare nella formazione della graduatoria. La Corte ha percio’ ritenuto che la norma impugnata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto fonte di una discriminazione irragionevole in danno di chi, cittadino o straniero, non possieda il requisito richiesto. Ma la norma impugnata contrasta anche con il principio di uguaglianza sostanziale, perche’ il requisito temporale richiesto contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.


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